L'ABC della previdenza: i notai

La Cassa Nazionale del Notariato è l’ente che svolge attività di previdenza, mutua assistenza e di solidarietà per i notai che esercitano la libera professione: contribuzione obbligatoria, trattamenti pensionistici e misure di welfare 

 

CONTRIBUTI OBBLIGATORI (quanto costa la pensione?) 

La Cassa del Notariato si alimenta con un contributo in percentuale sull’onorario obbligatoriamente da iscrivere a repertorio, indipendentemente dall'eventuale mancata percezione. La misura del contributo può essere variata con delibera del Consiglio di Amministrazione in base al bilancio tecnico. Attualmente il contributo, fissato dal D.M. 265/2012, è pari al:

- 22% sull'onorario relativo agli atti soggetti ad annotazione nei repertori, di valore determinato o determinabile (ad esempio, una compravendita) di importo sino a 37.000 euro;

- 42% sull'onorario relativo agli atti soggetti ad annotazione nei repertori diversi dai precedenti.

Se la legge stabilisce che gli onorari notarili sono ridotti, nella stessa proporzione, sono ridotti i contributi in oggetto.

 

TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Il diritto alle prestazioni pensionistiche è subordinato alle condizioni che in via generale sono il verificarsi dell'evento protetto (ad esempio il compimento di una determinata età) e il possesso da parte dell'assicurato di determinati requisiti contributivi.


Pensione di vecchiaia

Viene corrisposta al compimento del 67esimo anno di età con un minimo di 30 anni di esercizio effettivo, ovvero, per raggiunti limiti di età, al 75esimo anno di età in presenza di un minimo di 10 anni di attività notarile. 



Pensione di anzianità

Spetta con un minimo di 35 anni  di contribuzione, di cui almeno 30 derivanti dall’esercizio della professione notarile, e 58 anni di età. I restanti 5 anni di contributi - oltre i 30 di esercizio effettivo - possono: o essere riscattati e ricongiunti in base alla normativa vigente in materia, o anche derivare dal riconoscimento di anzianità convenzionali in base ad altre disposizioni di legge (come pe benemerenze combattentistiche acquisite).

 

Pensione di inabilità 

Viene richiesto il riconoscimento dello stato di inabilità assoluta e permanente allo svolgimento della professione (inabilità riferita alla funzione). Per il calcolo della pensione si considera l'anzianità di esercizio/contributiva maturata; l’importo minimo è comunque rapportato a 10 anni di esercizio. 

 

Pensione speciale

Qualora l'inabilità dipenda da fatti inerenti l'esercizio della professione, la pensione è liquidata considerando l'anzianità contributiva che l'assicurato raggiungerebbe a 75 anni di età.

Sono equiparate all'esercizio della professione - ai fini del riconoscimento del nesso di causalità - anche le attività svolte nell'ambito o per incarico di organi istituzionali della categoria o nell'ambito di organismi operanti nell'interesse generale della categoria notarile. La Cassa riconosce il diritto alla pensione speciale mediante il medesimo procedimento previsto per la pensione di inabilità, con addebito della consulenza medico-legale a carico del richiedente; la pensione speciale riconosciuta al notaio è estesa automaticamente al coniuge ed ai figli che abbiano diritto alla pensione di reversibilità.

 

Pensione ai superstiti

Mentre la pensione di reversibilità spetta in caso di decesso di un notaio in pensione, la pensione indiretta compete in caso di decesso di un notaio in esercizio, indipendentemente dall’anzianità contributiva maturata.

Aventi diritto
I superstiti beneficiari sono il coniuge ed i figli (minorenni, maggiorenni studenti sino a 26 anni - aventi un reddito inferiore al 50% della pensione che spettava o sarebbe spettata al dante causa – ovvero maggiorenni inabili ed a carico del genitore defunto), e,in mancanza di questi, i genitori, fratelli e sorelle del notaio, purché ricorrano le condizioni previste dagli artt. 85, 86 ed 87 del D.P.R. 1092/73 e che non vi siano persone obbligate a prestargli gli alimenti ai sensi dell’art. 433 e seguenti del codice civile.Questi ultimi familiari sono esclusi dal diritto alla pensione in presenza di soggetti tenuti agli alimenti ai sensi dell’art. 433 del codice civile. Hanno anche diritto a pensione gli orfani "maggiori di anni diciotto inabili a proficuo lavoro", alle condizioni di cui agli artt. 82, 85 e 86 del D.P.R. 1092/73 citato. Per tali figli, in particolare, è richiesto che, alla data del decesso del notaio dante causa, siano, oltre che inabili, a suo carico e con esso conviventi.

Quote spettanti ai superstiti
La misura della pensione è stabilita in una quota dell’intero importo del trattamento già liquidato al notaio o che a lui sarebbe spettato. Le quote sono le seguenti:

  • coniuge superstite: 70%;
     
  • coniuge superstite con un figlio a carico (che ha i requisiti per ottenere la pensione): 90%; con due o più figli a carico (che hanno i requisiti per ottenere la pensione): 100%;
     
  • figlio minore o studente fino a 26 anni: uno 70%; due o più: 100% da ripartire in quote uguali fra tutti gli aventi diritto;
     
  • figli inabili, genitori, fratelli e sorelle: sino a due aventi lo stesso rapporto di parentela 30% da ripartire in quote uguali fra tutti gli aventi diritto; per tre: 40%; per quattro: 50% oltre quattro: 60%

In caso di più aventi diritto, la pensione, nella misura determinata come sopra, è divisa in parti uguali. Qualora il diritto a pensione sia esercitato in tempi diversi dai rispettivi titolari la ripartizione avrà luogo solo dal momento in cui siano state presentate le domande successive e il Comitato esecutivo procede alla riliquidazione della pensione a tutti gli aventi diritto.

 

DECORRENZA DELLA PENSIONE

La pensione diretta (spettante al notaio), nel caso della pensione di vecchiaia per raggiunti limiti di età (compimento dei 75 anni ), decorre dal giorno successivo al compimento dei 75 anni, negli altri casi da quello successivo al deposito degli atti presso l’Archivio Notarile competente. La pensione ai superstiti decorre dal giorno successivo alla data del decesso del dante causa. I ratei di pensione non richiesti si prescrivono in due anni.

 

MISURA DELLA PENSIONE

L’ammontare della pensione è prestabilito ed è rapportato alla sola anzianità contributiva maturata dal notaio, a prescindere dall’entità della contribuzione effettuata. È previsto un aggiornamento annuale, per il quale devono ricorrere determinate condizioni. Fino a 10 anni di contribuzione spetta un importo pari a 53.560 euro annui. Per ogni anno successivo, è quindi previsto un incremento del 2,7% (1.446 euro annui)., con un importo massimo di 96.944 euro (corrispondente a 40 anni di attività). Per ogni figlio a carico minore, fino a 26 anni o inabile, la pensione diretta è invece maggiorata del 5%.

I notai che hanno ricevuto le benemerenze combattentistiche elencate nell’art. 13 del Regolamento per l’Attività di Previdenza e Solidarietà hanno diritto a un accrescimento dell’anzianità di esercizio maturata. L’anzianità convenzionale derivante dalle benemerenze non è computabile né ai fini del raggiungimento dell’anzianità minima richiesta per l’acquisizione del diritto a pensione. Chi non possa usufruire di detto accrescimento dell’anzianità, poiché con l’esercizio professionale effettivo ha già traguardato l’anzianità massima pensionabile, potrà comunque richiedere una maggiorazione reversibile della pensione (pari a 15,49 euro/mese) ai sensi dell’art. 6 legge 140/1985.

 

Cumulo gratuito 

Dall’1 gennaio 2017, a seguito della L. 232/2016, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, degli iscritti alla Gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive dell'AGO - comprese, dall'1 gennaio 2017, le Casse libero-professionali iscritti ad Albo - possono cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. Ciò a condizione che:

  • non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni;
     
  • non posseggano i requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in nessuna delle forme assicurative oggetto del cumulo.
     

La facoltà può essere esercitata per la liquidazionedei seguenti trattamenti pensionistici:

  • di vecchiaia con i requisiti anagrafici e contributivi previsti;
     
  • anticipata con i requisiti contributivi previsti dalla legge vigente (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne fino al 31 dicembre 2026 (da adeguare alla speranza di vita per gli anni seguenti), con accesso al trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla maturazione del requisito contributivo, per effetto della cosiddetta finestra mobile);
     
  • per inabilità;
     
  • ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione presso una delle gestioni assicurative interessate al cumulo.


Il criterio di calcolo dell’assegno ottenuto con il cumulo non segue la regola generalizzata del sistema contributivo, come nella totalizzazione, ma viene applicato il criterio del pro-quota, con le regole in vigore in ciascuna gestione. A differenza di quanto avviene per la totalizzazione (decorrenza differita di 18 mesi per la pensione di vecchiaia e 21 mesi per la pensione di anzianità per effetto della finestra mobile), la pensione (vecchiaia/vecchiaia anticipata) ottenuta grazie all'istituto del cumulo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

La decorrenza della pensione di inabilitàè attribuita secondo i criteri vigenti nella gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante.La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa e pertanto i trattamenti liquidati in base alle disposizioni sul cumulo devono avere decorrenza successiva all'1 febbraio 2013 (successiva all'1 febbraio 2017, in caso di contribuzione versata presso una Cassa professionale).

Come chiarito dalla circolare n.140/2017 INPS, la pensione di vecchiaia in cumulo sarà erogata "per formazione progressiva", con singole quote decorrenti alla maturazione dei singoli requisiti anagrafici, contributivi e di status previsti dal singolo ordinamento pensionistico che concorra anche solo in parte alla definizione del trattamento pensionistico di vecchiaia in cumulo.

 

WELFARE

La Cassa nazionale del Notariato, la più antica tra gli enti di previdenza dei liberi professionisti (risale al 1919), e allo stesso tempo la più piccola (poco più di 5mila iscritti), spicca nel panorama  della tutela  ai propri iscritti sia per la numerosità sia per la generosità delle prestazioni. Il Regolamento prevede diverse provvidenze a favore degli iscritti e titolari di pensione. 

 

Integrazione onorari

L'assegno di integrazione rappresenta la prestazione che di fatto ha determinato l'istituzione della Cassa, costituendo  il primo atto di solidarietà, in ordine di tempo, della classe notarile. Il suo scopo consiste in un intervento diretto ad integrare gli onorari fino alla concorrenza di una quota dell'onorario medio nazionale, determinata annualmente con delibera del Cda, entro il limite minimo del 20%  e massimo 60% dell'onorario medio nazionale.

In presenza di eventi gravi e straordinari che abbiano inciso in modo significativo sugli onorari di repertorio, il CdA può, con deliberazione motivata, elevare al 90% la già menzionata quota.

L’assegno di integrazione viene riconosciuto al professionista con reddito imponibile IRPEF non superi il doppio del suddetto onorario di repertorio medio nazionale.

Il notaio che abbia percepito l'assegno di integrazione per 5 anni (anche non consecutivi) e non consegue onorari  pari almeno al 15% dell'onorario repertoriale medio del distretto di appartenenza, perde il diritto all'assegno, salvo che non provi che il fatto derivi da cause obiettive o eccezionali. Dopo 10 anni anche non consecutivi di percezione dell'assegno, il notaio perde il diritto all'integrazione, sempre che il mancato conseguimento di onorari è causata da circostanze obiettive o eccezionali. La domanda deve essere presentata al Consiglio Notarile del Distretto di appartenenza entro il termine perentorio del 31 maggio dell'anno successivo a quello per il quale si richiede l'integrazione.

 

Contributo per l’impianto dello studio al notaio di prima nomina

La Cassa provvedere annualmente a concedere contributi per l’impianto dello studio ai notai di prima nomina che si trovino in condizioni di disagio economico per non aver conseguito nell’anno precedente a quello della prima iscrizione a ruolo, un reddito, a qualsiasi titolo maturato, superiore ai 2/3 della quota dell’onorario notarile repertoriale medio nazionale stabilita anno pe anno.

Per ottenere detto contributo il richiedente deve dimostrare di aver aperto, sistemato ed organizzato lo studio nella propria sede di destinazione, disponendo di locali idonei ad assicurare il ricevimento degli atti in adeguate condizioni di riservatezza e di decoro e la sicurezza della custodia degli atti e dei repertori. Il contributo è pari all’importo di spesa effettivamente sostenuta e documentata, con un limite massimo che viene annualmente determinato dal CdA.


 

 Sussidi a favore del notaio e suoi congiunti

La Cassa provvedere, in casi meritevoli di soccorso o di intervento, alla erogazione di sussidi, determinandone importi e modalità, previo accertamento dell’esistenza di condizioni di disagio economico, avuto riguardo all’entità dei redditi complessivi a qualsiasi titolo maturati dal nucleo familiare del richiedente. Per prassi si richiede l’esibizione di copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni, relative all’intero nucleo familiare.

Beneficiari di tali provvidenze sono i notai in esercizio o cessati; in loro mancanza, il coniuge e i parenti  entro il secondo grado aventi diritto a pensione. Il disagio economico che può dare diritto a sussidio è determinato da:

  • sospensione o riduzione forzata dell’attività per malattia, che comporti una consistente e significativa diminuzione degli onorari  rispetto a quelli percepiti nello stesso periodo dell’anno precedente al verificarsi dell’evento; l’erogazione del sussidio è cumulabile con l’assegno di integrazione;
     
  • esistenza di coniuge o di parenti a carico entro il 2° grado malati o portatori di handicap o comunque bisognosi di cure o assistenze particolari (come accompagnamento, assistenza di personale qualificato, ecc.), o permanentemente e assolutamente inabili a qualsiasi proficuo lavoro;
     
  • caso fortuito, forza maggiore e in genere qualsiasi evento che sia causa determinante di disagio economico di rilevante incidenza sul bilancio familiare del richiedente.

 

Concessione di mutui

La Cassa concede ai propri iscritti mutui per l’acquisto di un fabbricato destinato al proprio studio nella sede assegnatagli; per la ristrutturazione o per l’ampliamento dei locali già di proprietà adibiti a studio; per l’acquisto e/o la ristrutturazione della casa da adibire a propria abitazione, ubicata nell’ambito del proprio distretto.

L’ammontare del mutuo, nei limiti delle somme annualmente destinate dal CdA, non può, in ogni caso, il 75% del valore dell’immobile.

 

Polizza sanitaria

Inoltre, l’ente ha stipulato una polizza sanitaria integrativa con la compagnia RBM Salute attraverso la quale ha assicurato gli iscritti, gratuitamente, per i grandi interventi chirurgici e i gravi eventi morbosi. La polizza prevede peraltro un piano integrativo facoltativo, a carico dell’iscritto, la cui spesa annuale massima è pari a 1.290,41 euro per l’iscritto che scelga di assicurare solo sé stesso, 2.218,55 euro per l’iscritto che intenda estendere la copertura all’intero nucleo familiare e 1020,21 euro per ogni figlio convivente non fiscalmente a carico con l’iscritto titolare di età superiore ai 30 anni. Tutti gli importi sono rateizzabili in 12 rate mensili. 

 

INIZIATIVE PER COVID-19

In considerazione dello stato attuale della pandemia, sono state estese gratuitamente a tutti gli assistiti le garanzie indennitarie del piano sanitario base, previste per il ricovero ospedaliero alla quarantena domiciliare nei casi di positività a COVID-19. L’estensione della copertura è applicabile anche ai nuclei familiari ai quali gli iscritti abbiano esteso la copertura integrativa “family”.

 

Per ulteriori informazioni e notizie è possibile consultare nella sezione “Assistenza” della homepage pubblicato sul sito web dell’ente. 

 


RIFERIMENTI DELL'ENTE

Cassa del Notariato
Via Flaminia 160
00196 Roma

www.cassanotariato.it

email: previdenza.assistenza@cassanotariato.it 

 

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