L'ABC della previdenza: gli avvocati

La contribuzione, le prestazioni previdenziali e assistenziali, le iniziative di welfare strategico a sostegno degli iscritti: cosa devono sapere gli avvocati iscritti a Cassa Forense

 

CONTRIBUTI OBBLIGATORI (quanto costa la pensione)

La tutela previdenziale degli avvocati e dei procuratori legali è gestita dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, che si alimenta con 3 tipi di contribuzione. 

 

Contributo minimo soggettivo

Ammonta al 15% del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF, con un massimale di 121.900 euro e con un contributo minimo di 3.355 euro, e al 3% della parte di reddito professionale eccedente 121.900 euro (contributo di solidarietà). Il contributo minimo soggettivo è ridotto alla metà per i primi 6 anni qualora l’iscrizione alla Cassa decorra da prima del compimento del 35esimo anno di età.

Per i primi 8 anni di iscrizione alla Cassa Forense coincidenti con l’iscrizione all’Albo, senza riguardo per l’età anagrafica del professionista, il contributo minimo soggettivo dovuto ai sensi dell’art. 17 del regolamento di attuazione, verrà riscosso per metà a mezzo MAV nell’anno di competenza (con riconoscimento di soli 6 mesi di anzianità contributiva) e per l’altra metà residua (con riconoscimento di ulteriori 6 mesi) con la seguente modalità:

  • obbligatoriamente, in autoliquidazione nell’anno successivo, qualora il reddito professionale prodotto sia pari o superiore a 10.625 euro;
     
  • in via del tutto facoltativa entro l’VIII anno di iscrizione, qualora il reddito sia inferiore al valore soglia di 10.625 euro

Infine, il contributo minimo soggettivo non è del tutto dovuto per il periodo di praticantato.

 

Contributo integrativo (ripetibile nei confronti dei clienti)

Ammonta al 4% dei corrispettivi assoggettati a IVA. Il Comitato dei Delegati di Cassa Forense ha deliberato la temporanea abrogazione del contributo integrativo minimo per gli anni dal 2018 al 2022. Anche in tali anni resta in ogni caso spettante il contributo integrativo nella misura del 4% dell’effettivo volume d’affari IVA dichiarato. Per l'anno 2024 il contributo minimo integrativo è pari a 850 euro.

 

Contributo soggettivo “modulare”

Varia dall’1% al 10% del reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF, con un massimale di 121.900 euro. Gli iscritti alla Cassa e i pensionati di invalidità (fino al raggiungimento dell’età anagrafica richiesta per accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia), possono - su base volontaria - accantonare un contributo soggettivo modulare per finanziare la propria pensione, fra l’1% e il 10% del reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF entro il tetto reddituale previsto anno per anno. Tale percentuale potrà essere variata una sola volta, in aumento o in diminuzione prima del termine di scadenza per il versamento (31 dicembre). Non è consentito il pagamento tardivo e le somme corrisposte a tale titolo oltre la prevista scadenza vengono restituite.

 

Contributo di maternità 

In cifra fissa, in via di definizione per il 2024.
 

La contribuzione 2024

La contribuzione avvocati 2024


 

I TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Il diritto alle prestazioni pensionistiche è subordinato alle condizioni che in via generale sono il verificarsi dell'evento protetto (ad esempio il compimento di una determinata età) e il possesso da parte dell'assicurato di determinati requisiti contributivi e assicurativi.

 

La pensione di vecchiaia

Viene corrisposta al compimento del 70esimo anno di età con un minimo di 35 anni di contribuzione. I suddetti requisiti sono richiesti a partire dall'1 gennaio 2021. Nel periodo transitorio valgono i requisiti indicati in tabella. 

Pensione di vecchiaia avvocati 2021

È possibile anticipare il pensionamento al raggiungimento di una età compresa tra il 65esimo e il 70esimo anno, previa applicazione di un coefficiente di riduzione dell'importo di pensione, pari allo 0,41% per ogni mese di anticipo rispetto all'età anagrafica prevista. Tale riduzione non si applica in presenza di un’anzianità contributiva pari a 40 anni e comunque non prima del compimento del 65esimo anno di età.

 

La pensione di vecchiaia contributiva

Viene corrisposta agli iscritti che abbiano maturato il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia senza la contestuale maturazione dell’anzianità contributiva richiesta. Dall’1 gennaio 2021 i requisiti sono 70 anni e almeno 5, ma meno di 35 anni, di effettiva iscrizione e contribuzione. Nel periodo transitorio valgono i requisiti indicati in tabella. 

Pensione di vecchiaia contributiva 2021

 

Supplemento di pensione

Per le pensioni di vecchiaia, con decorrenza all'1 febbraio 2011 o successiva, trova applicazione una graduale eliminazione dei supplementi di pensione, calcolati con sistema di calcolo contributivo:

  • per le pensioni di vecchiaia, con decorrenza tra l’1/2/2011 e l’1/1/2014: un unico supplemento dopo 4 anni dal pensionamento;
     
  • per le pensioni di vecchiaia, con decorrenza tra l’1/2/2014 e l’1/1/2017: un unico supplemento dopo 3 anni dal pensionamento;
     
  • per le pensioni di vecchiaia, con decorrenza tra l’1/2/2017 e l’1/1/2019: un unico supplemento dopo 2 anni dal pensionamento;
     
  • per le pensioni di vecchiaia, con decorrenza tra l’1/2/2019 e l’1/1/2021: un unico supplemento dopo 1 anno dal pensionamento;
     
  • per le pensioni di vecchiaia, con decorrenza 1/2/2021 e successiva, non è prevista l'erogazione di alcun supplemento di pensione.

 

La pensione di anzianità

Viene riconosciuta al raggiungimento di 62 anni di età e di 40 anni di contribuzione, previa cancellazione dall’Albo professionale. I suddetti requisiti sono richiesti a partire dall'1 gennaio 2020. Nel periodo transitorio valgono i requisiti indicati in tabella. 

Pensione di anzianità 2021

A norma dell'art. 3 della legge n. 576/80, il diritto alla pensione di anzianità è incompatibile con la contemporanea iscrizione a qualsiasi Albo forense. In caso di tale iscrizione, la pensione viene sospesa con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilità. A seguito della Riforma della Previdenza Forense, per le pensioni di anzianità, con decorrenza a partire da febbraio del 2010, non è più prevista la corresponsione della pensione minima. 

 

Prestazione contributiva per pensionati di vecchiaia e anzianità

I pensionati di vecchiaia hanno diritto inoltre a una prestazione contributiva una tantum a far data dall’anno solare posteriore alla maturazione dell’ultimo supplemento pensionistico, calcolata nella misura del 2% del reddito professionale dichiarato durante tali anni, considerando solo la parte di reddito fino al tetto pensionistico vigente. Ai fini del calcolo di tale prestazione contributiva non sono computabili i redditi dichiarati prima del 2013, anche se posteriori cronologicamente alla maturazione del supplemento pensionistico.

 

La pensione di inabilità

Viene corrisposta a qualsiasi età, con un minimo di 5 anni di effettiva iscrizione e contribuzione. Sono inoltre richiesti i seguenti requisiti:

  • capacità all'esercizio della professione esclusa a causa di malattia o infortunio in modo permanente e totale;
     
  • malattia o infortunio sopravvenuti all’iscrizione;
     
  • iscrizione in atto continuativamente da data anteriore al compimento del 40esimo anno di età;
     
  • cancellazione da tutti gli albi forensi compreso l'albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori;
     
  • regolarità della posizione contributiva nei confronti della Cassa. 

Viene richiesto il riconoscimento dello stato di inabilità totale (100%). La capacità all'esercizio della professione forense deve quindi risultare esclusa a causa di malattia o infortunio in modo permanente e totale o si deve essere verificata comunque malattia o infortunio sopravvenuti all’iscrizione. L’iscrizione del richiedente deve essere in atto continuativamente prima del compimento del 40esimo anno di età e deve poi essere attuata cancellazione da tutti gli albi forensi compreso l'albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori e la Cassa dovrà anche accertare regolarità della posizione contributiva.

Gli anni ai quali va commisurata la pensione di inabilità sono aumentati di 10, sino a raggiungere il massimo di:

  • 38 fino al 31 dicembre 2018;
     
  • 39 fino al 31 dicembre 2020;
     
  • 40 dall’1 gennaio 2021.

La misura della pensione di inabilità è stabilita con le stesse regole di quelle della pensione di vecchiaia; inoltre, non può comunque essere inferiore a quello minimo disciplinato dall’art.48, comma 1 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali (11.949,00 euro come base anno 2019).

 

La pensione di invalidità 

Spetta a qualsiasi età con un minimo di 5 anni di contribuzione che sia in regime di regolarità contributiva e che sia iscritto anteriormente al compimento di 40 anni di età. Viene richiesto il riconoscimento della perdita di almeno i 2/3 della capacità lavorativa per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l’iscrizione. Il diritto a pensione sussiste anche quando l’infermità o i difetti fisici o mentali persistono al rapporto assicurativo, purché vi sia un aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che provochino la riduzione di almeno i 2/3 della capacità lavorativa.

La misura della pensione è pari al 70% di quella prevista per l'inabilità con la stessa soglia minima (proporzionata al 70%) vigente per la pensione di inabilità. 

 

La pensione ai superstiti

Mentre la pensione di reversibilità spetta in caso di decesso di un pensionato, la pensione indiretta spetta in caso di decesso di un assicurato con almeno 10 anni di contribuzione. Inoltre, l’iscrizione alla Cassa dovrà mostrare carattere di continuità da data anteriore al compimento del 40esimo anno di età del de cuius e l’eventuale cessazione dell’iscrizione alla Cassa forense non dovrà essere situata prima di tre anni anteriori alla scomparsa dello stesso. 

Aventi diritto
I superstiti beneficiari sono il coniuge e i figli (minorenni, maggiorenni studenti sino a 21 anni ed universitari sino a 26 anni, ovvero inabili e a carico del genitore defunto). In riferimento al coniuge, questi avrà diritto al trattamento anche se separato legalmente, a condizione non gli sia stata addebitata la responsabilità della separazione; il coniuge superstite separato "con addebito" ha di conseguenza comunque diritto alla pensione soltanto nel caso in cui risulti titolare di assegno alimentare a carico del de cuius. Il coniuge divorziato può beneficiare della pensione nel caso in cui sia titolare dell'assegno alimentare, di cui all'art. 5 della legge n. 898/1970 e non sia convolato a nuove nozze. La pensione di reversibilità è revocata nel caso in cui il coniuge superstite (o divorziato) maturi nuovo matrimonio. La revoca decorre dal primo giorno del mese successivo delle nuove nozze. 

Quote spettanti 
La misura della pensione è stabilita in una quota dell’intero importo del trattamento già liquidato al lavoratore o che a lui sarebbe spettato. Le quote sono le seguenti: un solo superstite: 60%; due superstiti: 80%; tre o più superstiti: 100%.

 

Decorrenza e misura della pensione

La pensione di vecchiaia decorre dal mese successivo al raggiungimento dei requisiti richiesti; decorrerà invece dall’1 febbraio dell'anno di maturazione dell'anzianità contributiva prevista, se questa è successiva al compimento dell'età anagrafica richiesta. La decorrenza slitta infine al primo giorno del mese successivo alla trasmissione della domanda o alla maturazione dei requisiti minimi richiesti, se successivi, in caso di anticipazione della pensione, ai sensi dell'art. 45, del Regolamento per le prestazioni previdenziali. 

La pensione di anzianità decorre dal mese successivo a quello in si maturano i requisiti. Le pensioni di inabilità e invalidità decorrono dal mese successivo alla presentazione della domanda. La pensione ai superstiti è fissata al mese successivo alla data del decesso del dante causa.

 

MISURA DELLA PENSIONE

La base pensionabile è costituita dal reddito medio annuo professionale dichiarato ai fini IRPEF dell’intero periodo di iscrizione alla Cassa (rivalutato in base all’indice Istat). Ai fini della determinazione del trattamento si considerano solo gli anni di effettiva iscrizione e contribuzione e per il calcolo della media si considera solo la parte di reddito professionale compresa entro il tetto reddituale per l’anno. 

 

L'aliquota di rendimento

La pensione a carico di Cassa Forense si compone di 2 quote: la prima (quota di base) è calcolata con criterio retributivo, la seconda si definisce modulare (metodo di calcolo contributivo). L'importo annuo della pensione in quota di base è calcolato applicando al reddito pensionabile individuale un coefficiente dell’1,40% per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione. Dal 2021, il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione successiva all’esame del bilancio tecnico triennale da parte del Comitato dei Delegati e nell’eventualità di mutate caratteristiche demografiche della categoria, provvede alla rideterminazione del coefficiente, adeguandolo alla variazione intervenuta nella speranza di vita della popolazione attiva degli iscritti alla Cassa.  

In caso di anticipazione della pensione ai sensi dell’art.45 del Regolamento, l’importo della quota di base verrà ridotto nella misura dello 0,41% per ogni mese di anticipazione rispetto al requisito anagrafico previsto. La riduzione non si applica ove l’iscritto, al raggiungimento del 65° anno di età, o al momento successivo della trasmissione della domanda di pensione, abbia raggiunto il requisito della effettiva iscrizione e integrale contribuzione per almeno 40 anni.  


Integrazione al trattamento minimo

Tale trattamento è applicabile a condizione che i redditi complessivi dell'iscritto e del coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) non siano superiori al triplo della pensione minima dell'anno di maturazione del diritto. Ai fini del computo del reddito massimo non si considerano il reddito della casa di abitazione del titolare della pensione, il trattamento di fine rapporto e le erogazioni equiparate. Si considera la media dei redditi effettivamente percepiti nei 3 anni precedenti quello per il quale si chiede l’integrazione.

 

Quota "Modulare"

In  aggiunta alla pensione di “base” (metodo reddituale) al compimento dell’età stabilita per la pensione di vecchiaia, è prevista la liquidazione, con il metodo “contributivo” (analogo a quello previsto per i lavoratori iscritti all’INPS) della cosiddetta quota “modulare”. Il montante contributivo individuale al 31 dicembre di ciascun anno è costituito dalla somma dei contributi facoltativi versati dall’iscritto, rivalutato su base composta al 31 dicembre di ogni anno ad un tasso annuo di capitalizzazione pari al 90% della variazione media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito dalla Cassa in tale periodo, con un valore minimo dell’1,5%. Tale valore minimo è garantito da un fondo di riserva di rischio alimentato dal rimanente 10% del rendimento non attribuito all’iscritto.
 

Coefficienti di conversione del montante contributivo 2024

Coefficienti di conversione del montante contributivo 2024


Divisori e coefficienti di conversione del montante contributivo validi dall’1 gennaio 2023

Divisori e coefficienti di conversione del montante contributivo validi dall’1 gennaio 2023

 

CUMULO GRATUITO

Dall’1 gennaio 2017, a seguito della L. 232/2016 i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, degli iscritti alla Gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive dell'AGO  - comprese le Casse libero-professionali per iscritti ad Albo - possono cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. Ciò a condizione che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni. 

La facoltà può essere esercitata per la liquidazione dei seguenti trattamenti pensionistici:

- di vecchiaia con i requisiti anagrafici e contributivi previsti;

- anticipata con i requisiti contributivi previsti dalla legge vigente (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne fino al 31 dicembre 2026 (da adeguare alla speranza di vita per gli anni seguenti), con accesso al trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla maturazione del requisito contributivo (per effetto della cosiddetta finestra mobile);

- per inabilità;

- ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione presso una delle Gestioni assicurative interessate al cumulo.
 

Il criterio di calcolo dell’assegno ottenuto con il cumulo non segue la regola generalizzata del sistema contributivo, come nella totalizzazione, ma viene applicato il criterio del pro-quota, con le regole in vigore in ciascuna gestione. A differenza di quanto avviene per la totalizzazione (decorrenza differita di 18 mesi per la pensione di vecchiaia e 21 mesi per la pensione di anzianità per effetto di finestra mobile), la pensione (vecchiaia/vecchiaia anticipata) ottenuta grazie all'istituto del cumulo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

Come chiarito dalla circolare INPS 140/2017, la pensione di vecchiaia in cumulo sarà erogata ‘per formazione progressiva’, con singole quote decorrenti alla maturazione dei singoli requisiti anagrafici, contributivi e di status previsti dal singolo ordinamento pensionistico che concorra anche solo in parte alla definizione del trattamento pensionistico di vecchiaia in cumulo.

La decorrenza della pensione di inabilità è attribuita secondo i criteri vigenti nella gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante.La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa e pertanto i trattamenti liquidati in base alle disposizioni sul cumulo devono avere decorrenza successiva all’1 febbraio 2013 (successiva all’1 febbraio 2017, in caso di contribuzione versata presso una Cassa professionale).

Per la pensione anticipata in cumulo non è richiesta la cancellazione dagli Albi professionali Forensi, a differenza - ad esempio - della pensione di anzianità in totalizzazione. Nel calcolo del pro quota a carico della Cassa Forense, la Cassa (con la circolare n. 2/2017) ha chiarito che verrà calcolato con metodo retributivo la quota di coloro che hanno maturato almeno 33 anni di contributi (pari a 34 anni dal 2019, 35 a far data dal 2021) computando però l'intera anzianità dell'assicurato ovunque accantonata grazie al cumulo contributivo. Nel caso di anzianità contributive inferiori alle soglie richieste la quota di pensione in cumulo a carico della Cassa Forense sarà liquidata con metodo contributivo.
 

 

WELFARE

Il progressivo calo dei redditi, l'elevato numero dei professionisti e i margini sempre più ristretti per trovare spazi di mercato tradizionali, hanno indotto la Cassa Forense ad un deciso cambiamento della sua funzione. Un cambiamento della propria “mission”, concentrata sempre più su misure di welfare attivo, che consentano agli iscritti di avere aiuti nel campo professionale, sanitario e familiare.

Il nuovo regolamento dell'assistenza, modellato sulle indicazioni provenienti da una platea selezionata di iscritti, produce bandi che offrono varie opportunità, tra questi:  

- prestazioni in caso di bisogno di cui all'art.1 n.1 che consistono in erogazioni in caso di bisogno individuale; trattamenti a favore dei titolari di pensione diretta a carico della Cassa che abbiano compiuto gli 80 anni; trattamenti a favore dei titolari di pensione diretta a carico della Cassa che abbiano compiuto i 70 anni e che siano riconosciuti invalidi civili al 100%; 

- provvidenze a sostegno della famiglia, ossia erogazioni in favore dei superstiti e dei titolari di pensione diretta cancellati dagli Albi, indiretta o di reversibilità; erogazioni in caso di familiari non autosufficienti, portatori di handicap o di malattie invalidanti; borse di studio per gli orfani degli iscritti (per i figli che abbiano superato i 4/5 degli esami previsti per ciascun anno accademico con una media di votazione non inferiore a 27/30 e che comunque non siano oltre il primo anno fuori corso); borse di studio per i figli degli iscritti; altre provvidenze a sostegno della genitorialità; 

- prestazioni a sostegno della salute: copertura dei gravi eventi morbosi e dei grandi interventi chirurgici; convenzioni con case di cura, istituti termali, cliniche odontoiatriche; interventi di medicina preventiva; polizze assistenza per lunga degenza, premorienza e infortuni; convenzioni per l'attivazione di prestiti ipotecari vitalizi; contributo per spese di ospitalità in istituti per anziani, per malati cronici o lungodegenti; contributo per spese di assistenza infermieristica domiciliare temporanea; 

- iniziative a favore della generalità degli iscritti: assistenza indennitaria; convenzioni stipulate al fine di ridurre i costi e agevolare l'esercizio della professione; assistenza in caso di catastrofe o calamità naturali; agevolazioni per l'accesso al credito; agevolazioni per la concessione di mutui; agevolazioni per l'accesso al credito mediante la cessione del quinto della pensione; contributi o convenzioni, anche in collaborazione con altre istituzioni e/o enti e/o associazioni e i Comitati Pari Opportunità presso gli Ordini e/o altri Enti per la fruizione di asili nido e scuole materne e ogni altra iniziativa atta a favorire la conciliazione tra attività lavorativa e impegni familiari e lo sviluppo economico dell'Avvocatura;

- iniziative a favore dei giovani: agevolazioni per l'accesso al credito finalizzato all'avviamento dello studio professionale o per la costituzione di nuovi studi associati o società tra professionisti, privilegiando forme di studi associati e/o multidisciplinari; organizzazione, anche in collaborazione con altre istituzioni, di corsi qualificanti; borse di studio per l'acquisizione del titolo di specialista, di cassazionista e per l'acquisizione di specifiche competenze professionali;

- iniziative a favore degli iscritti attivi percettori di pensione di invalidità: contribuzione finalizzata all'attenuazione delle difficoltà all'esercizio della professione;

- attivazione di una copertura Long Term Care (LTC) che garantisce, in caso di non autosufficienza permanente, una rendita vitalizia in favore di tutti gli iscritti che, alla data dell’1 novembre 2016, non abbiano ancora compiuto i 70 anni di età; l’onere economico della copertura è interamente a carico della  Cassa che, in caso di non autosufficienza permanente, garantisce una rendita mensile di 1.035,00 euro, non tassabile, vita natural durante. La copertura viene erogata attraverso EMAPI – Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani, associazione riconosciuta senza scopo di lucro costituita da dieci enti privati di previdenza fra cui la medesima Cassa Forense;

- rimborso spese funerarie per un massimo di 3.000 euro.

In linea di massima, beneficiari degli interventi sono gli iscritti attivi il cui reddito (ISEE) conseguito nell’anno precedente la richiesta, non supera 30.000/50.000 euro. 

L’ente inoltre riconosce un’indennità giornaliera in favore degli iscritti che, in seguito a infortunio o malattia, non abbiano potuto esercitare in maniera assoluta la professione, a causa proprio della conseguente "inabilità temporanea". Viene assicurato un sussidio economico, compensativo del mancato guadagno, per un periodo massimo di un anno. L’entità del sussidio è pari a  1/365° del reddito media conseguito negli ultimi 3 anni, con un indennizzo giornaliero nella misura minima di 1/365° del trattamento minimo di pensione.


Per ulteriori informazioni e notizie è possibile consultare il “Regolamento per l’erogazione dell’assistenza” pubblicato sul sito web dell’ente, cassaforense.it (sezione Statuto e Regolamenti).

 

 

RIFERIMENTI DELL'ENTE

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense
Via G. G. Belli, 5
00193 Roma
www.cassaforense.it

 

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