L'ABC della previdenza: i medici

La Cassa previdenziale di riferimento per i medici è l'Ente nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri (ENPAM): come funziona la contribuzione, quali sono le prestazioni erogate e quando subentra l'obbligo d'iscrizione ai fondi speciali 


CONTRIBUTI OBBLIGATORI (quanto costa la pensione)

Il Fondo Generale ENPAM (cui sono obbligatoriamente iscritti tutti i medici e odontoiatri iscritti presso gli orini provinciali, indipendentemente dalla attività svolta) si alimenta con due tipi di contribuzione.

 

Quota A

Si tratta del contributo minimo (quota fissa obbligatoria per tutti gli iscritti) dovuto dal mese successivo all’iscrizione all’albo fino al mese di compimento dell’età anagrafica pro tempore vigente (68 anni a partire dal 2018) o dei 65 anni in caso di esercizio dell’opzione per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, oppure fino al mese precedente quello di decorrenza della pensione per inabilità o fino al mese di decesso dell’iscritto.

L’iscritto, entro il 31 dicembre dell’anno precedente il compimento dell’età anagrafica di vecchiaia, può chiedere di proseguire nella contribuzione fino, al massimo, al raggiungimento dei 70 anni. La domanda di interruzione della prosecuzione, presentata prima dei 70 anni, ha efficacia dall’1 gennaio dell’anno successivo.

Gli iscritti ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria, dal quinto anno di corso fino all’iscrizione nell’albo professionale, possono iscriversi all’ENPAM e versare il contributo alla “Quota A” al momento dell’iscrizione o al momento dell’iscrizione all’Albo professionale e, comunque, entro e non oltre 36 mesi dalla data di iscrizione all’ENPAM. Le somme dovute saranno maggiorate degli interessi legali. 

Gli importi aggiornati al 2024 sono: a) 140,47 euro annui per gli studenti; b) 280,93 euro  annui fino a 30 anni di età; c) 545,28 euro annui dal compimento dei 30 fino ai 35 anni; d) 1023,24 euro  annui dal compimento dei 35 fino ai 40 anni; e) 1.889,75 annui oltre i 40 anni fino al raggiungimento del requisito anagrafico pro tempore vigente indicato (68 anni a partire dal 2018), ovvero fino al compimento dei 65 anni in caso di esercizio dell’opzione per il calcolo della pensione con il sistema contributivo; f) 1023,24 euro annui per gli iscritti ultraquarantenni ammessi a contribuzione ridotta. (a questa categoria appartengono solo gli iscritti che hanno presentato la scelta prima del 31 dicembre 1989. Dal 1990 non esiste più la possibilità di chiedere la contribuzione ridotta).

I contributi fissi sono interamente deducibili dall’imponibile IRPEF. Gli iscritti di età inferiore a 40 anni e gli ultraquarantenni a contribuzione ridotta possono chiedere di essere ammessi a contribuire nella misura intera. Tale opzione è irrevocabile.

 

Quota B 

Si tratta del contributo  proporzionale  sui  redditi  professionali  non  già  assoggettati ad altra contribuzione previdenziale (ospedalieri, convenzionati con il SSN). 

I contributi proporzionali riferiti all’anno in corso ammontano a un’aliquota intera pari al 19,50% del reddito professionale netto entro il massimale di 119.650 euro (ex L. 335/1995, identico a quello applicato per i nuovi iscritti INPS dal 2015)

È prevista un’aliquota ridotta per gli iscritti attivi che anche ad altre forme di previdenza obbligatoria, compreso il Fondo Speciale ENPAM, pari all’9,25% del reddito professionale netto, e una per i titolari di redditi intramoenia e per i partecipanti al corso di formazione in medicina generale, pari al 2% del reddito professionale netto. L’ultima aliquota ridotta è per i pensionati del Fondo Generale che percepiscono compensi libero-professionali, salva opzione per l’aliquota intera, ed è pari all’9,25% del reddito professionale netto. 

Tutte le aliquote sono applicate fino all’importo di 103.055 euro. Per tutti i contribuenti è poi previsto un 1% addizionale sul reddito eccedente l’importo di 103.055 euro di cui solo lo 0,50% pensionabile.

                            

Contributo di maternità 

Per il fondo maternità gli iscritti devono versare una quota fissa di 79,87 euro per il 2024.

 

I TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Il diritto alle prestazioni pensionistiche è subordinato ad alcune condizioni che, in via generale, sono il verificarsi dell'evento protetto (ad esempio, il compimento di una determinata età) e il possesso da parte dell'assicurato di determinati requisiti contributivi e assicurativi.

 

Pensione ordinaria di vecchiaia

Spetta all'età di 68 anni (a regime dal 2018) sia per gli uomini che per le donne, con almeno 5 anni di contribuzione effettiva in costanza di iscrizione o 15 anni di anzianità contributiva in caso di cancellazione. L’iscritto non deve fruire della pensione per inabilità.

Il requisito anagrafico dei 68 anni è stato raggiunto nel 2018 con la progressione evidenziata in tabella. 

             Pensione ordinaria di vecchiaia 2023

È possibile rinviare il pensionamento sino al raggiungimento dei 70 anni, se l’iscritto si avvale della facoltà di proseguire nella contribuzione alla “Quota A” del Fondo.

La pensione di vecchiaia, esclusivamente con riferimento ai contributi versati alla “Quota A”, può essere richiesta dall’iscritto, in possesso di 20 anni di anzianità contributiva, al compimento dei 65 anni, previa opzione per il sistema di calcolo integralmente contributivo, in costanza di iscrizione all’Albo.

 

Pensione anticipata (Quota B) 

È possibile ottenere la pensione di vecchiaia anticipata, con un’età minima di 62 anni, un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e un’anzianità di laurea non inferiore a 30 anni. Oppure, indipendentemente dall’età minima, con un’anzianità contributiva di 42 anni. L’iscritto non deve fruire della pensione per inabilità.

Per determinare il requisito contributivo si tiene conto anche dell’anzianità contributiva effettiva e ricongiunta, purché relativa a periodi non coincidenti, anche se liquidati, maturata presso le altre gestioni ENPAM, con esclusione della gestione “Quota A”, e dell’anzianità contributiva riscattata presso le altre gestioni ENPAM purché relativa ad attività svolta in periodi contributivi non coincidenti.

Il requisito anagrafico dei 62 anni è stato raggiunto nel 2018 con la progressione evidenziata in tabella.

               Pensione di anticipata 2023

Alle pensioni liquidate prima del compimento dell’età di vecchiaia si applica un coefficiente di riduzione secondo l'età di conseguimento che va dal 36,70%, a 55 anni, allo 0,35%  a 67 anni e 11 mesi.

 

Pensione ordinaria supplementare

Agli iscritti che contribuiscono alla Quota B dopo il conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata, spetta un supplemento di pensione che viene liquidato d’ufficio dall’Ente ogni triennio sulla base di tutti i contributi relativi al periodo di riferimento. Agli iscritti cha hanno iniziato a contribuire alla Quota B dopo il raggiungimento del requisito anagrafico pro tempore vigente (iscritti tardivi) e che continuano a contribuire alla gestione dopo il conseguimento del trattamento pensionistico, spetta un supplemento di pensione calcolato secondo il sistema contributivo, con le stesse modalità di calcolo del trattamento ordinario di vecchiaia.

 

Pensione di inabilità

Spetta in seguito al riconoscimento dello stato di inabilità permanente e assoluta all'esercizio della professione, derivante da infortunio o malattia, in costanza di iscrizione, verificatosi prima del compimento dell’età anagrafica pro tempore vigente (68 anni dal 2018). L’accertamento dello stato di inabilità assoluta e permanente è incompatibile con la fruizione dell’indennità per inabilità temporanea. Sussiste l’obbligo di cessazione definitiva dell’attività professionale.

Il trattamento di inabilità “Quota A” spetta all’iscritto con un’anzianità contributiva effettiva e/o ricongiunta anteriore al 31 dicembre 2012 senza un minimo di contribuzione. La pensione di inabilità “Quota B” spetta all’iscritto che possa far valere almeno 1 anno di contribuzione alla gestione nel triennio antecedente la decorrenza della pensione. L’iscritto alla “Quota B”, non in possesso del requisito precedente, e riconosciuto inabile, ha diritto alla pensione ordinaria. In caso di decesso dell’iscritto nei cui confronti siano state accertate le condizioni per il diritto alla pensione di inabilità, i ratei di pensione maturati e non riscossi competono al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli. In assenza di questi la prestazione è devoluta a favore degli eredi secondo le norme vigenti in materia di successione.

Ai titolari di trattamenti pensionistici per inabilità assoluta e permanente a carico dei Fondi di Previdenza gestiti dall’ENPAM, decorrenti dall’1 gennaio 1998, è garantito un trattamento pensionistico complessivo annuo minimo pari ad almeno 15.000 euro (soggetto ad approvazione ministeriale). Per la determinazione dell’eventuale incremento, si tiene conto degli ulteriori trattamenti eventualmente liquidati da altre gestioni previdenziali obbligatorie.



Pensione di invalidità

Non sono previste prestazioni pensionistiche per invalidità permanenti parziali.

 

Pensione ai superstiti

Mentre la pensione di reversibilità spetta in caso di decesso del pensionato, quella indiretta spetta in caso di decesso dell'assicurato in  costanza di contribuzione. Ne possono essere beneficiari (le  percentuali si applicano alla pensione in godimento o spettante; in caso di pensione indiretta si applicano su di un importo almeno pari alla pensione di inabilità che sarebbe spettata al momento del decesso):

  • coniuge solo (70%)
     
  • coniuge e 1 figlio (60+20%)
     
  • coniuge e 2 o più figli (60+40%)
     
  • 1 figlio senza coniuge (80%)
     
  • 2 figli senza coniuge  (90%)
     
  • 3 o più figli senza coniuge (100%)
     
  • uno o entrambi i genitori (60%)
     
  • un collaterale (40%) 
     
  • due collaterali (50%)
     
  • tre o più collaterali (60%)

In caso di decesso dell’iscritto cancellato o radiato dagli Albi con almeno 5 anni di anzianità contributiva, prima del compimento dell’età anagrafica di vecchiaia pro tempore vigente, spetta ai superstiti un’aliquota del trattamento di pensione ordinario che sarebbe spettato al professionista stesso.

Al coniuge superstite, che cessi dal diritto alla pensione per aver contratto un nuovo matrimonio, spetta in ogni caso un assegno una tantum, pari a due annualità della sua quota di pensione ai superstiti a carico del Fondo di previdenza generale.

La ripartizione della quota di pensione di spettanza del coniuge divorziato, che concorra con il coniuge superstite, è effettuata dal foro competente su istanza del divorziato. In prima istanza, l’erogazione viene effettuata interamente in favore del coniuge del de cuius.

 

DECORRENZA E MISURA DELLA PENSIONE

La pensione di vecchiaia a carico della Quota A decorre dal mese successivo a quello di compimento dell’età sempre che la relativa domanda sia stata presentata dall’iscritto entro 5 anni dal raggiungimento del requisito. Per quanto riguarda la Quota B la decorrenza è fissata al mese successivo alla presentazione della domanda o compimento del 70esimo anno di età. 

La pensione anticipata decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda, quella di inabilità decorre dal mese successivo a quello di cessazione di ogni attività o dal mese successivo alla domanda, se posteriore alla cessazione. La pensione ai superstiti è fissata al mese successivo alla data del decesso del dante causa

 

Misura della pensione

La pensione di quota A è relativa alla contribuzione obbligatoria fissa fino al 31 dicembre 2012 determinata applicando al reddito medio annuo virtuale (pari a 8 volte il contributo annuo) la somma delle aliquote relative a ciascun anno di contribuzione, attribuendo:

  • 1,10% sul reddito pensionabile per gli anni fino al 31 dicembre 1997;
     
  • 1,75% sul reddito pensionabile per gli anni dall’1 gennaio 1998 al 31 luglio 2006;
     
  •  1,50% sul reddito pensionabile a partire dall’1 agosto 2006 sino al 31 dicembre 2012.
     

La quota A, relativa alla contribuzione maturata sino al 31 dicembre 2012, viene rivalutata nella misura del 75% dell’indice ISTAT fino a 4 volte il trattamento minimo INPS e del 50% oltre tale limite tra l’1 gennaio 2013 e l’anno che precede quello di decorrenza della pensione

La pensione ordinaria “Quota A”, relativa ai contributi dovuti dall’1 gennaio 2013, si determina secondo il sistema contributivo adottato dall’INPS. 

                 Coefficienti di conversione del montante contributivo 2023 Coefficienti di conversione del montante contributivo 2024

Divisori e coefficienti di conversione del montante contributivo validi dall’1 gennaio 2023Divisori e coefficienti di conversione del montante contributivo validi dall’1 gennaio 2023

La pensione di quota B si determina applicando al reddito medio annuo (ricostruito sulla base dei contributi versati in misura intera ovvero ridotta) le aliquote di rendimento che, dall’1 gennaio 2019, sono:

  • aliquota di rendimento contribuzione ordinaria: 1,25%
     
  • aliquota di rendimento contribuzione: 0,14%
     
  • aliquota di rendimento contribuzione ridotta attivi: 0,625%
     
  • aliquota di rendimento contribuzione ridotta pensionati: 0,51%
     
  • aliquota di rendimento contribuzione intera pensionati: 1,03%
     

Per i compensi eccedenti il massimale reddituale (pari nel 2024 a 119.650 euro), la relativa quota di pensione è calcolata applicando alla media dei redditi ulteriori l’aliquota di rendimento pro tempore vigente, dal 2020 pari allo 0,0324%. Se l’iscritto presenta domanda di pensione a un’età superiore a quella di vecchiaia pro-tempore vigente, per ogni anno di contribuzione posteriore al 31 dicembre 2012 e successivo alla suddetta età, fino al 70esimo anno, l’aliquota di rendimento viene maggiorata del 20%.

La rivalutazione dei redditi è pari al 100% per i redditi riferiti agli anni dal 1990 al 1997 e al 75% per gli anni dal 1998 al 2012. Dall’1 gennaio 2013 l’indice ISTAT è pari al 75% per gli iscritti che a tale data hanno compiuto i 50 anni di età ed al 100% per gli iscritti infracinquantenni.

 

Misura della pensione supplementare

La prestazione si determina con le stesse modalità di calcolo del trattamento ordinario di vecchiaia. I coefficienti di rendimento sono pari, dall’1 gennaio 2013, all’1,03% per ogni anno di contribuzione intera e allo 0,51% per ogni anno di contribuzione ridotta.

 

 

FONDO DELLA MEDICINA CONVENZIONATA E ACCREDITATA

Medici di medicina generale e pedriatri

Sono iscritti al Fondo speciale tutti i medici generici, pediatri e addetti ai servizi di guardia medica aventi rapporto professionale con gli istituti del Servizio Sanitario Nazionale comunque denominati e operanti nei propri studi professionali. 


Contributi obbligatori

Per il 2024 il contributo è pari per i medici addetti all’assistenza primaria, alla continuità assistenziale e all’emergenza sanitaria territoriale al 26% dei compensi assoggettati a contribuzione ENPAM. Per i pediatri di libera scelta, il contributo è pari, per il 2024, al 25% dei compensi assoggettati a contribuzione ENPAM.

Gli Accordi Collettivi Nazionali in vigore hanno introdotto l’aliquota modulare su base volontaria, per la quale i professionisti appartenenti alle categorie professionali di assistenza primaria, continuità assistenziale e emergenza sanitaria territoriale, nonché i pediatri di libera scelta, ferma restando l’aliquota stabilita a carico dell’azienda, possono scegliere di elevare la quota contributiva a loro carico da 1 a 5 punti percentuali.

Dall’1 gennaio 2007, per i professionisti transitati a rapporto d’impiego che hanno optato per il mantenimento della posizione assicurativa presso l’ENPAM, il contributo di specie è pari al 32,65%. Questa aliquota è aumentata dell’1%, a carico del medico, per la quota imponibile eccedente, per il 2024, i 55.008 (prima fascia di retribuzione pensionabile INPS).


Trattamenti pensionistici

Il diritto alle prestazioni pensionistiche è subordinato alle condizioni che in via generale sono il verificarsi dell'evento protetto (ad esempio il compimento di una determinata età) e il possesso da parte dell'assicurato di determinati requisiti contributivi e assicurativi.

 

Pensione di vecchiaia

Spetta al compimento dell’età anagrafica pro tempore vigente, dal 2018 pari a 68 anni sia  per gli uomini che per le donne. Il requisito anagrafico dei 68 anni è stato raggiunto nel 2018 con la progressione evidenziata in tabella.

             Pensioni di vecchiaia 2021

Viene richiesta la cessazione di ogni attività convenzionata con il SSN. Per gli iscritti alla gestione previdenziale degli specialisti esterni, è considerata come cessazione dell’attività professionale anche la trasformazione della titolarità della convenzione di persona fisica in accreditamento di associazione professionale o società in qualunque forma costituita ovvero il trasferimento dell’accreditamento a diversa società.

In caso di cessazione dell’attività prima del raggiungimento del requisito anagrafico, l’iscritto deve aver maturato almeno 15 anni di anzianità contributiva utile (effettiva, riscattata, ricongiunta) per poter godere del trattamento pensionistico.

 

Pensione anticipata (ex anzianità)

È possibile ottenere la pensione di vecchiaia anticipata (anzianità), con un’età minima di 62 anni, un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e un’anzianità di laurea non inferiore a 30 anni. Oppure, indipendentemente dall’età minima, con un’anzianità contributiva di 42 anni. 

Il requisito anagrafico dei 62 anni è stato raggiunto nel 2018 con la progressione evidenziata in tabella. 

            Pensione di vecchiaia anticipata 2023

Alle pensioni  liquidate prima del compimento dell’età di vecchiaia si applica un coefficiente di riduzione secondo l'età di conseguimento che va dal 36,70%, a 55 anni allo 0,35%  a 67 anni e 11 mesi.

Pensione di inabilità

Spetta in seguito al riconoscimento dello stato di inabilità permanente e  assoluta all'esercizio della professione, derivante da infortunio o malattia. Obbligo di cessazione definitiva di ogni attività professionale. Nel determinare  l'anzianità contributiva, si considerano  anche gli anni intercorrenti tra la domanda di pensione e il compimento dell’età di vecchiaia, con un massimo di 10 anni.

Attenzione! L’importo annuo della pensione di inabilità non può essere inferiore a un importo pari a circa 15.000 euro annui. Se però il soggetto è titolare di altre pensioni a carico di altri enti obbligatori e la somma dei vari assegni è inferiore a 15.000 euro, l’Enpam versa la differenza; se è superiore l’iscritto non ha diritto all’incremento.

Il trattamento per inabilità assoluta e permanente è costituito da una pensione pari a quella che sarebbe spettata all’iscritto in caso di cessazione dell’attività al raggiungimento del requisito anagrafico pro–tempore vigente. Il numero degli anni di contribuzione è maggiorato di tanti anni quanti ne mancano al raggiungimento del suddetto requisito anagrafico con un massimo di 10. Alla maggiorazione si applica l’aliquota di rendimento vigente alla data di cessazione del rapporto professionale (Tabella D Regolamento Previdenza).

In caso di cessazione del rapporto professionale prima del raggiungimento del requisito anagrafico pro tempore vigente, all’iscritto che divenga inabile in modo assoluto e permanente all’esercizio dell’attività professionale, spetta il trattamento previdenziale calcolato con le modalità della pensione ordinaria, senza l’applicazione coefficienti di adeguamento all’aspettativa di vita. 

 

Pensione di invalidità

Non sono previste prestazioni pensionistiche per invalidità permanenti parziali.

 

Pensione ai superstiti

Mentre la pensione di reversibilità spetta in caso di decesso del pensionato, quella indiretta spetta in caso di decesso  dell'assicurato in  costanza di contribuzione.I superstiti beneficiari sono il coniuge e i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali riconosciuti dall’iscritto o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, nonché i superstiti regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge ed i superstiti dei quali risulta provata la vivenza a carico degli ascendenti (minorenni, maggiorenni studenti sino a 21 anni ed universitari sino a 26 anni, ovvero inabili e a carico del genitore defunto), si prescinde dai limiti di età se i superstiti, prima del decesso dell’iscritto, risultano a carico di questi ed inabili in modo assoluto e permanente a qualsiasi lavoro proficuo.

Nel caso in cui manchino o non abbiano titolo a prestazione i soggetti sopra elencati, si considerano superstiti i genitori, se a carico dell’iscritto prima del decesso e, in caso di assenza di entrambi i genitori, i fratelli e le sorelle, sempreché siano totalmente inabili a lavoro proficuo ed a carico dell’iscritto.

La misura della pensione è stabilita in una quota dell’intero importo del trattamento già liquidato al lavoratore o che a lui sarebbe spettato. Le quote sono le seguenti: coniuge solo, 70%; coniuge con un figlio 60+20%; coniuge con 2 o più  figli 60+40%; un figlio senza coniuge 80%; 2 figli senza coniuge 90%; 3 o più figli senza coniuge 100%.  

In caso di decesso dell’iscritto dopo la cessazione del rapporto e prima del raggiungimento del requisito anagrafico di vecchiaia pro tempore vigente (68 anni dal 2018), con almeno 5 anni di anzianità contributiva alla relativa gestione, spetta ai superstiti un’aliquota della pensione che sarebbe spettata al professionista se avesse conseguito i requisiti per il trattamento ordinario al momento del decesso, senza applicare i coefficienti di adeguamento all’aspettativa di vita. Se non sussiste il requisito dei 5 anni, ai superstiti spetta l’indennità di restituzione dei contributi da ripartire fra gli stessi in base ai medesimi criteri operanti per la pensione a superstiti. In caso di divorzio, il diritto a pensione compete al coniuge divorziato nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle norme sullo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In caso di separazione, la pensione spetta anche al coniuge superstite separato con addebito, accertato con sentenza passata in giudicato, che aveva diritto alla corresponsione dell’assegno alimentare da parte dell’iscritto deceduto.

 

Decorrenza della pensione

La pensione di vecchiaia  decorre dal mese successivo al compimento dell’età pensionabile, se la domanda viene presentata dall’iscritto entro 5 anni dal raggiungimento dei suddetti requisiti. Nel caso di domanda dopo 5 anni dal raggiungimento dei requisiti, la pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e viene liquidata una somma pari a 5 annualità della pensione maturata, con esclusione della rivalutazione. La pensioneanticipata decorre dal mese successivo a quello in cui si maturano i requisiti richiesti per il diritto. La pensione di inabilità decorre dal mese successivo a quello di cessazione del rapporto professionale con il SSN, ovvero dal mese successivo alla domanda, se posteriore. La pensione ai superstiti è fissata al mese successivo alla data del decesso del dante causa se gli aventi diritto presentano domanda entro 5 anni dalla data del decesso. Trascorso tale termine, la pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione. In tal caso il superstite ha diritto a una somma pari a 5 annualità della pensione, con esclusione della rivalutazione.

 

Misura della pensione

La base pensionabile viene così stabilita: 

- si calcola il compenso percepito in ciascun anno di rapporto ricostruendolo attraverso i contributi obbligatori versati;

- si rivaluta il compenso di ciascun anno in base all’incremento percentuale registrato dall’indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” elaborato dall’ISTAT tra l’anno cui si riferiscono i contributi stessi e quello che precede l’anno di decorrenza della pensione. L’indice ISTAT sopra citato è applicato in misura pari al 75% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per le prestazioni di importo fino a quattro volte il trattamento minimo INPS) e al 50% dell’indice ISTAT, oltre detto limite; 

- si sommano i compensi annui, come sopra rivalutati, di ciascuno dei periodi di contribuzione e si dividono per il medesimo numero di anni di contribuzione effettiva o ricongiunta non coincidente presente nel Fondo.

Il rendimento per ciascun anno di contribuzione è pari a: 

  • 1,65%  del compenso medio fino al 31 dicembre 1983;

  • 2,25%  del compenso medio dall’1 gennaio 1984 e fino al 31 dicembre 1994;

  • 1,40%  del compenso medio dall’1 gennaio 1995  e fino al 31 dicembre 1998;

  • 1,456% del compenso medio dal 1 gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 2003;

  • 1,50% (1,364% per i pediatri di libera scelta) del compenso medio dall’1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2012;

  • ​1,40% (1,27% per i pediatri di libera scelta) del compenso medio per l’anzianità contributiva maturata dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2014;

  • 1,40% (1,32% per i pediatri di libera scelta) del compenso medio per l’anzianità contributiva maturata dall’1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016;

  • 1,40% (1,33% per i pediatri di libera scelta) del compenso medio per l’anzianità contributiva maturata dall’1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019;

  • 1,40% (1,34% per i pediatri di libera scelta) del compenso medio per l’anzianità contributiva maturata dall’1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2023;

  • 1,40% (1,35% per i pediatri di libera scelta) del compenso medio per l’anzianità contributiva maturata dall’1 gennaio al 31 dicembre 2024.

Ove l’iscritto cessi l’attività professionale a una età superiore a quella indicata pro tempore prevista per la pensione di vecchiaia, l’aliquota di rendimento (1,40%) relativa agli anni di contribuzione successivi alla suddetta età, fino e non oltre il 70° anno, viene maggiorata del 20% (1,68%). 

Alle pensioni liquidate prima del compimento dell’età di vecchiaia si applica un coefficiente di riduzione secondo l'età di conseguimento che va dal 36,70%, a 55 anni, allo 0,35%  a 67 anni e 11 mesi. È possibile richiedere la conversione in capitale di una quota di pensione, con un massimo del 15%. La conversione è consentita solo se l'iscritto possiede altre pensioni per importo totale di almeno due volte il minimo Inps. I coefficienti di conversione variano in funzione dell'età, e vanno da 16,205 (55 anni) a 10,076 (70 anni).

 

Specialisti ambulatoriali

Sono iscritti al Fondo speciale tutti i medici aventi rapporto professionale con gli istituti del Servizio Sanitario Nazionale comunque denominati e operanti negli ambulatori gestiti dallo stesso SSN. 
 

Contributi obbligatori (Quanto costa la pensione)

La contribuzione per gli specialisti ambulatoriali consiste in una percentuale pari al 31% dei compensi lordi erogati. Per i medici di Medicina dei Servizi l’aliquota è pari al 30% dei compensi lordi erogati.

Dall’1 gennaio 2007, per i professionisti transitati a rapporto d’impiego che hanno optato per il mantenimento della posizione assicurativa presso l’ENPAM, il contributo di specie è pari al 32,65%. Nel 2023 questa aliquota è aumentata dell’1%, a carico del medico, per la quota imponibile eccedente, i 52.190 euro.

 

I trattamenti pensionistici

Pensione di vecchiaia

Spetta al compimento dell’età anagrafica pro tempore vigente, dal 2018 pari a 68 anni sia  per gli uomini che per le donne. Il requisito anagrafico dei 68 anni è stato raggiunto nel 2018 con la progressione evidenziata in tabella.

          Pensione di vecchiaia 2023

Viene  richiestala cessazione  di ogni attività convenzionata con il SSN. In caso di cessazione dell’attività prima del raggiungimento del requisito anagrafico, l’iscritto deve aver maturato almeno 15 anni di anzianità contributiva utile (effettiva, riscattata, ricongiunta) per poter godere del trattamento pensionistico.

 

Pensione anticipata (ex vecchiaia)

È possibile ottenere la pensione di vecchiaia anticipata (anzianità), con un’età minima di 62 anni, un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e un’anzianità di laurea non inferiore a 30 anni. Oppure, indipendentemente dall’età minima, con un’anzianità contributiva di 42 anni. Il requisito anagrafico dei 62 anni è stato raggiunto nel 2018 con la progressione evidenziata in tabella.

        Pensione di anzianità 2023

Alle pensioni  liquidate prima del compimento dell’età di vecchiaia si applica un coefficiente di riduzione secondo l'età di conseguimento che va dal 36,70%, a 55 anni allo 0,35%  a 67 anni e 11 mesi.


Pensione di inabilità

Spetta in seguito al riconoscimento dello stato di inabilità permanente e assoluta all'esercizio della professione, derivante da infortunio o malattia, intervenuta prima della cessazione del rapporto professionale e con età inferiore al requisito anagrafico di vecchiaia pro tempore vigente, indicato nella Tabella A allegata al Regolamento del Fondo Speciale (68 anni dal 2018).

Sussiste l’obbligo di cessazione definitiva di ogni attività professionale.

Nel determinare l'anzianità contributiva, si considerano anche gli anni intercorrenti tra la domanda di pensione e il compimento dell’età di vecchiaia, con un massimo di 10 anni.

Attenzione! l'importo annuo della pensione di inabilità non può essere inferiore a un importo pari a circa 15.000 euro annui. Se però il soggetto è titolare di altre pensioni a carico di altri enti obbligatori e la somma dei vari assegni è inferiore a 15.000 euro, l’ENPAM versa la differenza; se è superiore l’iscritto non ha diritto all’incremento.

Il trattamento per inabilità assoluta e permanente è costituito da una pensione pari a quella che sarebbe spettata all’iscritto in caso di cessazione dell’attività al raggiungimento del requisito anagrafico pro–tempore vigente. Il numero degli anni di contribuzione è maggiorato di tanti anni quanti ne mancano al raggiungimento del suddetto requisito anagrafico con un massimo di 10. Alla maggiorazione si applica l’aliquota di rendimento vigente alla data di cessazione del rapporto professionale (Tabella D Regolamento Previdenza). In caso di cessazione del rapporto professionale prima del raggiungimento del requisito anagrafico pro tempore vigente, all’iscritto che divenga inabile in modo assoluto e permanente all’esercizio dell’attività professionale, spetta il trattamento previdenziale calcolato con le modalità della pensione ordinaria, senza l’applicazione coefficienti di adeguamento all’aspettativa di vita. 


Pensione di invalidità

Non sono previste prestazioni pensionistiche per invalidità permanenti parziali. Può essere erogata,  in sostituzione, una indennità il cui importo viene stabilito di volta in volta dall'ENPAM.

 

Pensione ai superstiti

Mentre la pensione di reversibilità spetta in caso di decesso del pensionato, quella indiretta spetta in caso di decesso  dell'assicurato in  costanza di contribuzione.

I superstiti beneficiari sono il coniuge e i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali riconosciuti dall’iscritto o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, nonché i superstiti regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge ed i superstiti dei quali risulta provata la vivenza a carico degli ascendenti (minorenni, maggiorenni studenti sino a 21 anni ed universitari sino a 26 anni, ovvero inabili e a carico del genitore defunto), si prescinde dai limiti di età se i superstiti, prima del decesso dell’iscritto, risultano a carico di questi ed inabili in modo assoluto e permanente a qualsiasi lavoro proficuo. Nel caso in cui manchino o non abbiano titolo a prestazione i soggetti sopra elencati, si considerano superstiti i genitori, se a carico dell’iscritto prima del decesso e, in caso di assenza di entrambi i genitori, i fratelli e le sorelle, sempreché siano totalmente inabili a lavoro proficuo ed a carico dell’iscritto.

La misura della pensione è stabilita in una quota dell’intero importo del trattamento già liquidato al lavoratore o che a lui sarebbe spettato. Le quote sono le seguenti: coniuge solo, 70%; coniuge con un figlio 60+20%; coniuge con 2 o più  figli 60+40%; un figlio senza coniuge 80%; 2 figli senza coniuge 90%; 3 o più figli senza coniuge 100%.  

In caso di decesso dell’iscritto dopo la cessazione del rapporto e prima del raggiungimento del requisito anagrafico di vecchiaia pro tempore vigente (68 anni dal 2018), con almeno 5 anni di anzianità contributiva alla relativa gestione, spetta ai superstiti un’aliquota della pensione che sarebbe spettata al professionista se avesse conseguito i requisiti per il trattamento ordinario al momento del decesso, senza applicare i coefficienti di adeguamento all’aspettativa di vita. Se non sussiste il requisito dei 5 anni, ai superstiti spetta l’indennità di restituzione dei contributi da ripartire fra gli stessi in base ai medesimi criteri operanti per la pensione a superstiti. In caso di divorzio, il diritto a pensione compete al coniuge divorziato nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle norme sullo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In caso di separazione, la pensione spetta anche al coniuge superstite separato con addebito, accertato con sentenza passata in giudicato, che aveva diritto alla corresponsione dell’assegno alimentare da parte dell’iscritto deceduto.

 

Criteri di calcolo della pensione

Per gli iscritti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2012 si ricava il compenso medio annuo relativo ai 60 mesi di contribuzione precedenti la cessazione del rapporto, ricostruendolo attraverso i contributi versati e l’aliquota contributiva corrispondente. Si divide il compenso ottenuto per il numero medio di ore settimanali di lavoro tenute nel corrispondente periodo e si moltiplica il risultato per l’aliquota di rendimento (2,25%), per il numero medio delle ore settimanali di lavoro tenute nel corso di tutta l’attività e per gli anni di contribuzione effettiva, riscattata o ricongiunta. Tale quota di pensione viene rivalutata nella misura del 100% dell’indice ISTAT dall’anno 2013 a quello che precede l’anno di decorrenza della pensione

Per gli iscritti che iniziano a contribuire dall’1 gennaio 2013, la pensione si determina con le modalità di calcolo della Medicina Generale. 

Per gli iscritti che hanno anzianità contributiva antecedente al 31 dicembre 2012, la pensione si determina sommando le due quote di pensione (A e B). La quota A viene rivalutata nella misura del 100% dell’indice ISTAT dall’anno 2013 a quello che precede l’anno di decorrenza della pensione.

L’aliquota di rendimento per ogni anno di contribuzione è pari al 2,10%. Ove l’iscritto cessi l’attività professionale a un'età superiore a quella indicata pro tempore prevista per la pensione di vecchiaia, l’aliquota di rendimento (2,10%) relativa agli anni di contribuzione successivi alla suddetta età, fino e non oltre il 70° anno, viene maggiorata del 20% (2,52%). Alle pensioni liquidate prima del compimento dell’età di vecchiaia si applica un coefficiente di riduzione secondo l'età di conseguimento che va dal 32,58%, a 55 anni, al 2,20%  a 66 anni.

Possibile  richiedere la  conversione in  capitale di  una quota di pensione, con un massimo del 15%. La conversione è consentita solo se l'iscritto possiede  altre pensioni  per importo  totale di almeno due volte il  minimo INPS.  I coefficienti di conversione variano  in funzione dell'età, e vanno da 36,70%, a 55 anni, allo 0,35%  a 67anni e 11 mesi.

 

 

Specialisti esterni convenzionati 

Sono iscritti al Fondo speciale tutti i medici specialisti esterni aventi rapporto convenzionale con gli istituti del Servizio Sanitario Nazionale. 


Contributi obbligatori (Quanto costa la pensione)

La contribuzione varia in base al tipo di attività, visita o prestazione ambulatoriale come segue:

  • 26% dei compensi lordi erogati;
  • 16% dei compensi lordi erogati, in caso di branca a prestazione (fisiokinesiterapia, medicina nucleare, analisi patologia clinica radiologia). 

Nel nuovo Regolamento del Fondo Speciale, in vigore dall'1 gennaio 2021, è stata introdotta, anche per gli iscritti a tale gestione, l’aliquota modulare su base volontaria, per la quale, i professionisti, ferma restando l’aliquota stabilita a carico dell’azienda, possono scegliere di elevare la quota contributiva a loro carico da 1 a 5 punti percentuali.

 

I trattamenti pensionistici 

Pensione ordinaria di vecchiaia

Spetta al compimento dell’età anagrafica pro tempore vigente, dal 2018 pari a 68 anni sia per gli uomini che per le donne. Il requisito anagrafico dei 68 anni è stato raggiunto nel 2018 con la progressione evidenziata in tabella.

                 Pensione di vecchiaia 2023

Viene richiesta la cessazione  di ogni  attività convenzionata con il SSN. In caso di cessazione dell’attività prima del raggiungimento del requisito anagrafico, l’iscritto deve aver maturato almeno 15 anni di anzianità contributiva utile (effettiva, riscattata, ricongiunta) per poter godere del trattamento pensionistico.


Pensione anticipata (ex anzianità)

È possibile ottenere la pensione di vecchiaia anticipata (anzianità), con un’età minima di 62 anni, un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e un’anzianità di laurea non inferiore a 30 anni. Oppure, indipendentemente dall’età minima, con un’anzianità contributiva di 42 anni.

Il requisito anagrafico dei 62 anni è stato raggiunto nel 2018 con la progressione evidenziata in tabella.

              Pensione di vecchiaia anticipata

Alle pensioni  liquidate prima del compimento dell’età di vecchiaia si applica un coefficiente di riduzione secondo l'età di conseguimento che va dal 36,70%, a 55 anni, allo 0,35%  a 67 anni e 11 mesi.

 

Pensione di inabilità

Spetta in seguito al riconoscimento dello stato di inabilità permanente e assoluta all'esercizio della professione, derivante da infortunio o malattia, intervenuta prima della cessazione del rapporto professionale. Sussiste l’obbligo di cessazione definitiva di ogni attività professionale.

Nel determinare l'anzianità contributiva, si considerano anche gli anni intercorrenti tra la domanda di pensione e  il compimento dell’età di vecchiaia, con un massimo di 10 anni.

Attenzione! l'importo annuo della pensione di inabilità non può essere inferiore a un importo pari a circa 15.000 euro annui. Se però il soggetto è titolare di altre pensioni a carico di altri enti obbligatori e la somma dei vari assegni è inferiore a 15.000 euro, l’Enpam versa la differenza; se è superiore l’iscritto non ha diritto all’incremento.

Per gli iscritti ad personam che hanno cessato l’attività professionale entro il 31 dicembre 2012, la pensione di inabilità si calcola come per i Medici di Medicina Generale.

Per gli iscritti accreditati ad personam che iniziano a contribuire dall’1 gennaio 2013 e per gli iscritti ex art. 1, co. 39, L.243/2004, la pensione si determina con le modalità del sistema contributivo di cui alla Legge 335/1995. Per gli iscritti accreditati ad personam che hanno anzianità contributiva antecedente al 31 dicembre 2012, la pensione si determina sommando due quote di pensione, la prima calcolata con le modalità della pensione ordinaria e la seconda con il sistema contributivo.

In caso di cessazione del rapporto professionale prima del raggiungimento del requisito anagrafico pro tempore vigente, all’iscritto che divenga inabile in modo assoluto e permanente all’esercizio dell’attività professionale, spetta il trattamento previdenziale calcolato con le modalità della pensione ordinaria, senza l’applicazione coefficienti di adeguamento all’aspettativa di vita. 

 

Pensione di invalidità

Non sono previste prestazioni pensionistiche per invalidità permanenti parziali. Può essere erogata, in sostituzione, una indennità il cui importo viene  stabilito di volta in volta dall'ENPAM.

 

Pensione ai superstiti

Mentre la pensione di reversibilità spetta in caso di decesso del pensionato, quella indiretta spetta in caso di decesso  dell'assicurato in  costanza di contribuzione.

I superstiti beneficiari sono il coniuge e i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali riconosciuti dall’iscritto o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, nonché i superstiti regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge ed i superstiti dei quali risulta provata la vivenza a carico degli ascendenti (minorenni, maggiorenni studenti sino a 21 anni e universitari sino a 26 anni, ovvero inabili e a carico del genitore defunto), si prescinde dai limiti di età se i superstiti, prima del decesso dell’iscritto, risultano a carico di questi ed inabili in modo assoluto e permanente a qualsiasi lavoro proficuo.

Nel caso in cui manchino o non abbiano titolo a prestazione i soggetti sopra elencati, si considerano superstiti i genitori, se a carico dell’iscritto prima del decesso e, in caso di assenza di entrambi i genitori, i fratelli e le sorelle, sempreché siano totalmente inabili a lavoro proficuo ed a carico dell’iscritto.

La misura della pensione è stabilita in una quota dell’intero importo del trattamento già liquidato al lavoratore o che a lui sarebbe spettato. Le quote sono le seguenti: coniuge solo, 70%; coniuge con un figlio 60+20%; coniuge con 2 o più  figli 60+40%; un figlio senza coniuge 80%; 2 figli senza coniuge 90%; 3 o più  figli senza coniuge 100%.  

In caso di decesso dell’iscritto dopo la cessazione del rapporto e prima del raggiungimento del requisito anagrafico di vecchiaia pro tempore vigente (68 anni dal 2018), con almeno 5 anni di anzianità contributiva alla relativa gestione, spetta ai superstiti un’aliquota della pensione che sarebbe spettata al professionista se avesse conseguito i requisiti per il trattamento ordinario al momento del decesso, senza applicare i coefficienti di adeguamento all’aspettativa di vita. Se non sussiste il requisito dei 5 anni, ai superstiti spetta l’indennità di restituzione dei contributi da ripartire fra gli stessi in base ai medesimi criteri operanti per la pensione a superstiti. In caso di divorzio, il diritto a pensione compete al coniuge divorziato nei limiti e alle condizioni stabilite dalle norme sullo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In caso di separazione, la pensione spetta anche al coniuge superstite separato con addebito, accertato con sentenza passata in giudicato, che aveva diritto alla corresponsione dell’assegno alimentare da parte dell’iscritto deceduto.

 

Misura della pensione

Per gli iscritti accreditati  ad personam che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2012, si ricava il reddito medio annuo relativo a ciascun anno di contribuzione, ricostruendolo attraverso i contributi versati e le aliquote contributive corrispondenti per ciascun anno di versamento. Il reddito annuo viene rivalutato del 100% dell’indice ISTAT fino a 38.734,2 euro; l’importo eccedente tale soglia, nella misura del 75%. La somma dei redditi, divisa per il numero degli anni di contribuzione effettiva, determina la base pensionabile a cui si applicano le aliquote di rendimento relative a ciascun anno di contribuzione.

Per gli iscritti accreditati ad personam che iniziano a contribuire dall’1 gennaio 2013 e per gli iscritti ex art. 1, co. 39, L.243/2004, la pensione si determina secondo il sistema, moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all’età dell’iscritto al momento della decorrenza della pensione.

Per gli iscritti accreditati ad personam che hanno anzianità contributiva antecedente al 31 dicembre 2012, la pensione si determina sommando due quote di pensione (A e B). La quota A viene rivalutata nella misura del 75% dell’indice ISTAT fino a 4 volte il trattamento minimo INPS e del 50% oltre tale limite, dall’anno 2013 a quello che precede l’anno di decorrenza della pensione.  Ove l’iscritto cessi l’attività professionale a un'età superiore a quella indicata pro tempore prevista per la pensione di vecchiaia, l’aliquota di rendimento relativa agli anni di contribuzione successivi alla suddetta età, fino e non oltre il 70esimo anno, viene maggiorata del 20%. 

La pensione maturata sulla base dei contributi versati dall'1 gennaio 2013, si determina secondo il sistema contributivo adottato dall’INPS, secondo i seguenti coefficienti di conversione del montante accumulato. 

Coefficienti di conversione del montante contributivo 2023 Coefficienti di conversione del montante contributivo 2024


Divisori e coefficienti di conversione del montante contributivo validi dall’1 gennaio 2023

 


Il coefficiente relativo all’età anagrafica di 57 anni viene preso a riferimento anche per le pensioni  maturate in età inferiore a 57 anni. È possibile richiedere la conversione in capitale di una quota di pensione, con un massimo del 15%. La conversione è consentita solo se l'iscritto possiede altre pensioni per importo totale di almeno due volte il trattamento minimo INPS. I coefficienti di conversione variano in funzione dell'età, e vanno da 16,205 (55 anni) a 10,076 (70 anni).

 


CUMULO GRATUITO

Dall’1 gennaio 2017, a seguito della L. 232/2016 i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, degli iscritti alla Gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive dell'AGO  - comprese le Casse libero-professionali per iscritti ad albo - possono cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. Ciò a condizione che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni. 

La facoltà può essere esercitata per la liquidazione dei seguenti trattamenti pensionistici:

- di vecchiaia con i requisiti anagrafici e contributivi previsti;

- anticipata con i requisiti contributivi  previsti dalla legge vigente (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne fino al 31 dicembre 2026 (da adeguare alla speranza di vita per gli anni seguenti), con accesso al trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla maturazione del requisito contributivo (per effetto della cosiddetta finestra mobile);

- per inabilità;

- ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione presso una delle Gestioni assicurative interessate al cumulo.

Il criterio di calcolo dell’assegno ottenuto con il cumulo non segue la regola generalizzata del sistema contributivo, come nella totalizzazione, ma viene applicato il criterio del pro-quota con le regole in vigore in ciascuna gestione. A differenza di quanto avviene per la totalizzazione (decorrenza differita di 18 mesi per la pensione di vecchiaia e 21 mesi per la pensione di anzianità per effetto di finestra mobile), la pensione (vecchiaia/vecchiaia anticipata) ottenuta grazie all'istituto del cumulo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

Come chiarito dalla Circolare n.140/2017 INPS, la pensione di vecchiaia in cumulo sarà erogata "per formazione progressiva", con singole quote decorrenti alla maturazione dei singoli requisiti anagrafici, contributivi e di status previsti dal singolo ordinamento pensionistico che concorra anche solo in parte alla definizione del trattamento pensionistico di vecchiaia in cumulo.

La decorrenza della pensione di inabilità è attribuita secondo i criteri vigenti nella gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante. La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa e pertanto i trattamenti liquidati in base alle disposizioni sul cumulo devono avere decorrenza successiva all’1 febbraio 2013 (successiva all’1 febbraio 2017, in caso di contribuzione versata presso una Cassa professionale).

 

WELFARE

Indennità di maternità

Spetta in caso di nascita di un figlio, adozione o affidamento a scopo di adozione in costanza di iscrizione all’Albo. L’assegno copre i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e i 3 mesi successivi alla nascita del bambino. L’indennità spetta anche se non si interrompe l’attività lavorativa. L’importo minimo garantito è di 5.569,72 euro (per il 2024) a cui si aggiungerà un ulteriore assegno di circa mille euro (indicizzati) per le dottoresse con redditi inferiori a circa 18mila euro (indicizzati). Per le professioniste con redditi superiori verrà comunque garantita un’indennità pari all’80% di 5/12 del salario minimo giornaliero e non può essere superiore a 5 volte l’importo minimo come sopra determinato, pertanto per il 2023 l’indennità massima è di 27.848,60 euro. L’indennità spetta al padre in caso di morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio da parte della madre, affidamento esclusivo del figlio al padre.

 

Gravidanza a rischio

Le professioniste potranno essere tutelate da una copertura specifica, prevista per un massimo di 6 mesi senza limiti di reddito (il periodo rimanente ricade nell’assegno di maternità). L’importo viene stabilito annualmente dal CdA dell’Ente.

 

Indennità di aborto

Spetta in caso di aborto spontaneo o terapeutico verificatosi non prima del 3° mese di gravidanza e viene erogata per una mensilità. Corrisponde all’80% di una mensilità del reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali ed imponibile presso ENPAM nel secondo anno precedente a quello dell’evento. L’indennità dal 3° al 6° mese viene erogata per una mensilità. In caso di aborto dopo il 6° mese, all’iscritta spetta l’intera indennità prevista per i casi di maternità, adozione e affidamento a scopo di adozione. L’indennità non è corrisposta se sussiste analogo diritto presso altre gestioni previdenziali obbligatorie o se l’iscritta ha diritto a percepire, in forza di leggi o contratti, trattamenti economici per i medesimi eventi tutelati dall’ENPAM. L’indennità non è cumulabile con eventuali trattamenti economici spettanti all’iscritta ad altro titolo. 

 

Sussidi per spese di nido e baby-sitter

Le neo mamme potranno contare su aiuti economici per le spese di baby-sitter e nido (pubblico e privato accreditato) entro i primi 12 mesi di vita del bambino o di ingresso del minore in famiglia. Modalità, termini e limiti per la fruizione di questi sussidi saranno contenuti in un bando annuale deliberato dal CdA.

 

Contributo volontario in caso di gravidanza

Nel caso in cui ci dovessero essere periodi privi di contribuzione a seguito di una gravidanza (maternità, aborto, gravidanza a rischio) o di adozione o affidamento, è possibile colmare gli eventuali buchi con dei versamenti volontari e garantirsi così una continuità utile ai fini dei requisiti e dell’importo della pensione. Il contributo volontario viene calcolato sulla base del reddito professionale dichiarato nel secondo anno precedente alla gravidanza; in assenza di reddito si prende come riferimento per la base del calcolo il minimo INPS previsto nello stesso anno. Il contributo è accreditato sulla “Quota B” ed è utile ai fini del diritto e della misura della pensione.

 

Studenti

Le tutele per la maternità sono state estese anche agli studenti universitari in medicina e odontoiatria che decideranno di iscriversi alla Fondazione Enpam già a partire dal quinto o sesto anno del corso di laurea. Per questi ultimi è previsto un sussidio di importo pari all’indennità minima stabilita. 

 

Malattia e infortuni 

Agli iscritti attivi e ai pensionati del Fondo della libera professione – “Quota B” del Fondo generale, nonché ai loro superstiti, spetta, una tutela le malattie e gli infortuni che determinino la temporanea e totale inabilità all’esercizio dell’attività professionale, con conseguente sospensione dell’attività stessa, per periodi precedenti l’età prevista per il pensionamento di vecchiaia a partire dal 31esimo giorno e per un periodo massimo di 24 mesi (anche non continuativi, nell’arco di 48), un’indennità giornaliera pari a 167 euro. Si segnalano inoltre prestazioni assistenziali straordinarie nei casi di inabilità e premorienza, di importo non superiore a 4.706,80 euro annui, erogate a favore dei pensionati titolari del trattamento per inabilità assoluta e permanente.

 

Prestazioni assistenziali

Il Regolamento dell'assistenza, offre peraltro altre opportunità, tra queste:  

- provvidenze a sostegno della genitorialità, ossia borse di studio per i figli,  contributi per asili nido e primo anno di scuola materna; 

- contributi (sino al massimo del 75% della spesa) per oneri di ospitalità in case di riposo o istituti di ricovero per anziani, malati cronici o lungo degenti. Il contributo pro capite per ogni giornata di effettiva presenza presso le case di riposo è fissato in 65,12 euro al giorno e il limite reddituale complessivo non deve essere superiore a 3 volte il minimo INPS;

- assistenza domiciliare con importo pari a 651,32 euro mensili; 

- in caso di calamità naturali che hanno comportato danni agli immobili adibiti a prima abitazione o studio professionale del richiedente, la Cassa interviene nella misura di un contributo una tantum di importo massimo pari a 19.539,94 euro o di concorso nel pagamento degli oneri per interessi su mutui per l’acquisto, la ricostruzione o la riparazione della casa o dello studio, nella misura del 75% degli oneri stessi con un limite di 10.421,29 euro e per un periodo non superiore a 5 anni;

- rimborso spese funerarie per un massimo di 4mila euro.
 

Attenzione! Ai fini della concessione delle prestazioni, il reddito complessivo di qualsiasi natura del nucleo familiare, riferito all’anno precedente, non deve essere superiore a 6 volte l’importo del trattamento minimo INPS nell’anno precedente, aumentato di un sesto per ogni componente il nucleo familiare, escluso il richiedente.

L’ENPAM offre inoltre la possibilità di sottoscrivere una polizza sanitaria integrativa estesa anche ai familiari modulabili con diverse tipologie di piani sanitari, denominata Salute Mia, Società di mutuo soccorso dei medici e degli odontoiatri, costituita da parte del Fondo sanitario integrativo dei Medici e degli Odontoiatri il cui promotore è la Fondazione ENPAM. L’adesione a SaluteMia ha durata biennale.
 

 

Per ulteriori informazioni e notizie è possibile consultare il “Regolamento delle prestazioni assistenziali del Fondo di Previdenza Generale” pubblicato sul sito web dell’ente, www.enpam.it (sezione assistenza). 


 


RIFERIMENTI DELL'ENTE

Ente nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri
Via Vittorio Emanuele II, 78
00185 Roma
www.enpam.it

 

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