L'ABC della previdenza: i biologi

Previdenza, assistenza e welfare: quale "pensione" per i biologi che esercitano la libera professione? Chiarimenti e informazioni utili per gli iscritti all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi (ENPAB) 

 

CONTRIBUTI OBBLIGATORI

L’ente di riferimento per la tutela previdenziale dei biologi liberi professionisti è l’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi (Enpab), che si alimenta con due tipi di contribuzione.

 

Contributo soggettivo

Viene stabilito in misura pari al 15% del reddito professionale netto prodotto nell’anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell’IRPEF, entro un determinato massimale, rivalutato annualmente in relazione alle variazioni Istat dell’indice generale dei prezzi al consumo (pari per il 2024 a 119.650 euro). È comunque dovuto un importo minimo di 1.286,00 euro.

Oltre al contributo soggettivo obbligatorio del 15%, è concessa la facoltà di avvalersi di una maggiore aliquota contributiva variabile prescelta dal 15% al 20% del reddito professionale netto.

Coloro che svolgono contemporaneamente attività di lavoro dipendente è prevista una riduzione (50%), su istanza dell’interessato e per redditi di attività libero-professionale fino a 5.130,00 euro. Prevista poi una riduzione (due terzi) del contributo minimo, limitatamente ai primi tre anni di iscrizione, per  coloro che iniziano l'attività prima dei 30 anni.

 

Contributo integrativo (ripetibile nei confronti dei clienti)

Corrisponde al 4% dei corrispettivi assoggettati a IVA (il 2% per prestazioni rese a pubbliche amministrazioni), con un minimo di 104 euro.

È inoltre dovuto un contributo maternità di importo fisso pari a 129,29 euro.

 

I TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Il diritto alle prestazioni pensionistiche è subordinato alle condizioni che in via generale sono il verificarsi dell'evento protetto (ad esempio il compimento di una determinata età) e il possesso da parte dell'assicurato di determinati requisiti contributivi e assicurativi.

 

Pensione di vecchiaia

 La pensione di vecchiaia si ottiene all’età di 65 anni (sia per gli uomini sia per le donne), con almeno 5 anni di contribuzione effettiva. 

 

Supplemento di pensione

I contributi versati nei periodi successivi alla decorrenza della pensione danno titolo a un supplemento di pensione. La liquidazione del supplemento può essere richiesta quando siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione, ovvero dall'ultima liquidazione del supplemento.

 

Pensione di inabilità

Spetta a qualsiasi età, con un minimo di 5 anni di contributi dei quali almeno 3 versati nell'ultimo quinquennio. Sono richiesti il riconoscimento dello stato di inabilità totale (100%), la cessazione dall’attività professionale di biologo e la cancellazione dall’Albo professionale.

 

Assegno di invalidità

Spetta a qualsiasi età, con un minimo di 5 anni di contributi effettivi dei quali almeno 3 versati nell'ultimo quinquennio; si prescinde dal requisito contributivo quando l'inabilità é causata da infortunio. Viene richiesto il riconoscimento dello stato di inabilità che riduce a meno di 1/3 la capacità all’esercizio della professione dopo l’iscrizione.

L’assegno d’invalidità è ridotto proporzionalmente all’entità dei redditi, conseguiti per attività lavorativa. In altri termini, all’invalido che continua a svolgere attività lavorativa e realizza una somma superiore a 4 volte il trattamento minimo INPS, l’assegno viene ridotto del 25%. Se il reddito supera invece 5 volte l’ammontare annuo del minimo, la riduzione sale al 50%.

       Invalidi e cumulo dei redditi

Invalidi e cumulo dei redditi 2021

* Si tratta di reddito da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa.

Il trattamento minimo INPS del 2024 è pari a 7.781,93 euro annui.

In caso di infortunio l'assegno di invalidità e la pensione di inabilità non sono concessi, o, se concessi, sono revocati, qualora il danno sia stato risarcito e il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione, al tasso del 5%, della pensione annua dovuta. Sono invece proporzionatamente ridotti nel caso che il risarcimento sia inferiore. A tali fini non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.

 

Pensione ai superstiti

Il diritto alla pensione in favore dei superstiti sorge in caso di decesso del pensionato oppure del lavoratore in attività, a condizione che quest'ultimo, al momento del decesso, possa far valere almeno 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la data della morte.

Aventi diritto
I superstiti beneficiari possono classificarsi in tre gruppi: il coniuge e i figli (minorenni, maggiorenni studenti sino a 21 anni ed universitari sino a 26 anni, ovvero inabili e a carico del genitore defunto), i genitori, i fratelli e le sorelle (in mancanza di coniuge e figli).

Quote spettanti
La misura della pensione è stabilita in una quota dell’intero importo del trattamento già liquidato al lavoratore o che a lui sarebbe spettato. Le quote sono le seguenti: coniuge solo: 60%; coniuge e un figlio: 80%; coniuge e due o più figli: 100%. Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote sono le seguenti: un figlio: 70%; due figli: 80%; tre o più figli:100%; un genitore: 15 %; due genitori: 30%; un fratello o sorella: 15%. La pensione ai superstiti non può, in alcun caso, risultare superiore all’intero ammontare della pensione spettante al de cuius. Per il calcolo della pensione ai superstiti dell'assicurato, in caso di decesso a un'età inferiore ai 57 anni, si assume il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni.

Se la vedova possiede redditi
La pensione attribuita ai superstiti, qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare dove non vi siano figli minori, studenti o inabili, è corrisposta nella misura ridotta: al 75%, in presenza di redditi imponibili IRPEF d’importo annuo superiore a 3 volte il trattamento minimo INPS;  al 60%, in presenza di redditi (escluso quello della casa di abitazione) d’importo annuo superiore a 4 volte il trattamento minimo; al 50%, in presenza di redditi imponibili Irpef d’importo annuo superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS.

Il trattamento minimo INPS del 2024 è pari a 7.781,93 euro annui.

 

Cumulabilità della pensione ai superstiti

Cumulabilità della pensione ai superstiti 2021 

 

Il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità cessa:

  • per il coniuge, qualora passi a nuove nozze;
     
  • per i figli, al compimento del 18° anno di età o quando cessi lo stato di inabilità al lavoro;
     
  • per il genitore inabile al lavoro, quando cessi lo stato di inabilità;
     
  • per la sorella o il fratello inabile al lavoro, quando cessi lo stato di inabilità o in caso di matrimonio.
     

Conserva il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità dopo il compimento del 18° anno di età, il figlio riconosciuto inabile al lavoro nel periodo compreso tra la data della morte dell'iscritto e il compimento della predetta età. Il limite di 18 anni di età è elevato a 21 qualora i figli frequentino una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l’università purché i figli stessi risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito.

 

DECORRENZA E MISURA DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI

La pensione di vecchiaia decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda in presenza dei requisiti. La pensione di anzianità, quella di inabilità e invalidità decorrono dal mese successivo alla presentazione della domanda. La pensione ai superstiti è fissata al mese successivo alla data del decesso del dante causa.

 

Misura della pensione

L'importo della pensione è determinato dal prodotto tra il montante individuale dei contributi e il coefficiente di trasformazione relativo all'età di pensionamento.

La pensione è calcolata con il metodo contributivo. L'importo della pensione nel sistema contributivo è determinato dal prodotto tra il montante individuale dei contributi e il coefficiente di trasformazione relativo all'età di pensionamento.

 

Coefficienti di conversione del montante contributivo 2024

Coefficienti di conversione del montante contributivo 2024

Divisori e coefficienti di conversione del montante contributivo validi dall’1 gennaio 2023

Divisori e coefficienti di conversione biologi 2023

Il coefficiente relativo a 57 anni viene preso a riferimento anche per le pensioni maturate con 40 anni di contribuzione in età inferiore a 57 anni. Il montante si ottiene applicando alla retribuzione imponibile annua un'aliquota di computo (10% o più in caso di versamenti superiori). Tale montante si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno (con esclusione dell'ultimo anno), applicando un tasso di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del Pil nominale, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.

 

CUMULO GRATUITO 

Dall’1 gennaio 2017, a seguito della L. 232/2016 i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, degli iscritti alla Gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive dell'AGO - comprese le Casse libero-professionali per iscritti ad albo - possono cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. Ciò a condizione che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni. 

La facoltà può essere esercitata per la liquidazione dei seguenti trattamenti pensionistici: 

  • di vecchiaia con i requisiti anagrafici e contributivi previsti;
     
  • anticipata con i requisiti contributivi previsti dalla legge vigente (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne fino al 31 dicembre 2026 (da adeguare alla speranza di vita per gli anni seguenti), con accesso al trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla maturazione del requisito contributivo (per effetto della cosiddetta finestra mobile);
     
  • per inabilità;
     
  • ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione presso una delle Gestioni assicurative interessate al cumulo.
     

Il criterio di calcolo dell’assegno ottenuto con il cumulo non segue la regola generalizzata del sistema contributivo, come nella totalizzazione, ma viene applicato il criterio del pro-quota, con le regole in vigore in ciascuna gestione. A differenza di quanto avviene per la totalizzazione (decorrenza differita a di 18 mesi per la pensione di vecchiaia e 21 mesi per la pensione di anzianità per effetto di finestra mobile), la pensione (vecchiaia/ vecchiaia anticipata) ottenuta grazie all'istituto del cumulo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

Come chiarito dalla Circolare n. 140/2017 INPS, la pensione di vecchiaia in cumulo sarà erogata “per formazione progressiva”, con singole quote decorrenti alla maturazione dei singoli requisiti anagrafici, contributivi e di status previsti dal singolo ordinamento pensionistico che concorra anche solo in parte alla definizione del trattamento pensionistico di vecchiaia in cumulo.

La decorrenza della pensione di inabilità è attribuita secondo i criteri vigenti nella gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante. La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa e pertanto i trattamenti liquidati in base alle disposizioni sul cumulo devono avere decorrenza successiva all’1 febbraio 2013 (successiva al 1° febbraio 2017, in caso di contribuzione versata presso una Cassa professionale).

 

WELFARE

L'Enpab adotta la politica del welfare come sostegno costante al lavoro, attuando piani a vantaggio del libero professionista in tutte le fasi della sua attività lavorativa, dallo start up al consolidamento della sua vita professionale. Attività finalizzate alla formazione, teorica e pratica, e alla valorizzazione del professionista.

Gli interventi di maggior rilevanza riguardano l’indennità di malattia/infortunio e il contributo per la formazione professionale.

L’ente riconosce un’indennità giornaliera in favore degli iscritti che, in seguito a infortunio o malattia, non abbiano potuto esercitare in maniera assoluta la professione, a causa proprio della conseguente "inabilità temporanea". Viene assicurato un sussidio economico, compensativo del mancato guadagno, per un periodo massimo di 60 giorni, nell’intero anno solare, con esclusione degli eventi che abbiano determinato una "inabilità temporanea" di durata inferiore ai 7 giorni continuativi.

Possono beneficiare dell’indennità gli iscritti attivi il cui  reddito familiare, così come risulta dal modello Isee conseguito nell’anno precedente la domanda, non sia superiore a 30.000 euro. L’entità del sussidio è pari ad  1/365° del reddito conseguito nell’anno precedente il verificarsi dell’evento. Viene in ogni caso riconosciuta una indennità giornaliera nella misura minima di 50 e nella misura massima di 90 euro.

Per ulteriori informazioni e notizie è possibile inoltrare le richieste secondo le seguenti modalità: a mezzo posta all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Biologi, via di Porta Lavernale n.12 (00153) Roma. A mezzo posta elettronica all’indirizzo assistenza@enpab.it, oppure  contattando il lunedì ed il mercoledì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 il numero 06/45547011.

L’ente offre inoltre un servizio di assistenza fiscale ai propri iscritti, nonché un contributo una tantum in favore di coloro che abbiano subito danni allo studio dove esercitino abitualmente l’attività professionale, a causa di eventi naturali (calamità o catastrofe) in Comuni nei quali è stato dichiarato, dalle Autorità competenti, lo stato di emergenza. Il Contributo è stabilito dal Cda nella sua misura ed è concesso agli iscritti in regola con i versamenti con Isee non superiore a 30.000 euro. Il valore del contributo non può essere superiore a 10.000 euro.

L’Enpab prevede infine un contributo annuale volto a agevolare i prestiti in favore dei propri iscritti, finalizzato esclusivamente al sostenimento delle spese per l’avvio e svolgimento dell’attività libero professionale e, nello specifico, all’acquisto di macchinari, attrezzature, strumenti e/o arredi o per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione ordinaria e straordinaria dell’immobile destinato al proprio studio o ambulatorio professionale. Il contributo è aperto a chi ha avuto un reddito imponibile nel biennio precedente, è in regola coi versamenti contributivi all’ente e ha un Isee non superiore a 30.000 euro. Il contributo in conto interessi sarà pari al 50% degli interessi passivi maturati sul debito assunto nei confronti dell’Istituto finanziatore entro il 3,5%.

Alle biologhe iscritte all'Ente, in caso di iscrizione all’Enpab o cessazione dell’attività nel corso del periodo di tutela, l’indennità di maternità è riconosciuta solo per la frazione di periodo per il quale sussiste l’obbligo di contribuzione. Il diritto all’indennità di maternità è escluso se l’iscritta gode di analoga prestazione, erogata da altro Ente di previdenza obbligatorio. Se l’iscritta svolge contestuale lavoro dipendente con contratto a tempo parziale, l’indennità è erogata per un importo pari alla differenza tra l’indennità percepita e l'indennizzo nella misura del minimo garantito erogato dall’Ente.

L’indennità di maternità corrisposta è pari all’80% dei 5/12 del reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno antecedente la data dell’evento ed è riconosciuta anche nel caso di reddito negativo o pari a zero: non può essere inferiore a 5 mensilità di retribuzione calcolata nella misura dell’80% del salario minimo giornaliero stabilito per la qualifica di impiegato dalla Tabella A allegata al D.L. 29/07/1981 n. 402, convertito con modificazioni nella legge n. 537/1981 (art. 70, co. 3 D.Lgs 151/2001). Essendo sostitutiva del reddito professionale è sottoposta alla ritenuta d’acconto del 20% e costituisce base di calcolo dei contributi previdenziali dovuti all’Ente.

 

In occasione della scadenza della domanda per l’assistenza fiscale gratuita, prorogata fino al 30 aprile 2021, la stessa è rivolta a tutti gli iscritti che si trovino nel regime forfettario. Per il 2021 il limite di reddito non superiore ai 30.000 euro non verrà considerato per poter beneficiare dell’assistenza fiscale. 

 

RIFERIMENTI DELL’ENTE

ENPAB - Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi
Via di Porta Lavernale 12
00153 Roma

Via della Fonte di Fauno 25
00153 Roma

www.enpab.it

 

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