L'ABC della previdenza: i dottori commercialisti

Previdenza, assistenza e altre misure di welfare a sostegno degli iscritti (e delle loro famiglie): come funziona la previdenza di base per i dottori commercialisti che esercitano la libera professione

 

CONTRIBUTI OBBLIGATORI (quanto costa la pensione)

La tutela previdenziale dei dottori commercialisti liberi professionisti è gestita dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (CNPADC), che si alimenta con due tipi di contribuzione.


Contributo soggettivo

Si tratta del contributo annuale calcolato in percentuale variabile da un minimo del 12% a un massimo del 100% sul reddito professionale netto prodotto nell’anno precedente, così come evidenziato dalla relativa dichiarazione fiscale sulla quota di reddito prodotto nell’anno precedente dalla Società tra Professionisti quale risulta dalla relativa dichiarazione fiscale ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili.

Le percentuali si applicano fino a un reddito massimo pari a 202.700 euro, per il 2024, rivalutato annualmente. È previsto un contributo minimo pari a 3.075 euro, per il 2024, rivalutato annualmente.

Il contributo minimo non è dovuto:

  • per i primi 3 anni di iscrizioni da coloro che si iscrivono la prima volta prima di aver compiuto 35 anni di età oppure dopo averli compiuti se la decorrenza dell’iscrizione è successiva al 2016. Questi possono versare il contributo minimo se l’applicazione dell’aliquota massima contributiva al reddito determina un importo inferiore;
     
  • dai pensionati attivi della Cassa dall’anno di decorrenza della pensione, a eccezione dei titolari di pensione di invalidità erogata dalla Cassa.

I pensionati di inabilità non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo dall’anno di decorrenza della pensione.

 

Contributo integrativo (ripetibile nei confronti dei clienti)

Gli iscritti devono applicare una maggiorazione del 4%  sui corrispettivi assoggettati ad Iva, e versarne annualmente l’importo alla Cassa, indipendentemente dall’effettiva riscossione. È dovuto un contributo minimo - pari a 923 euro per il 2024 - determinato applicando il 4% a un volume di affari pari a 7,5 volte il contributo soggettivo minimo dovuto nello stesso anno.

 

Il contributo integrativo minimo non è dovuto:

  • dai pensionati attivi dall’anno della Cassa dall’anno di decorrenza della pensione;
     
  • per i primi 3 anni di iscrizione da coloro che si iscrivono per la prima volta prima di aver compiuto 35 anni di età;
     
  • da coloro che non si sono iscritti alla Cassa perché iscritti ad altra forma di previdenza complementare obbligatoria o perché beneficiari di altra pensione per lo svolgimento di attività diversa da quella di dottore commercialista.

 

Contributo di maternità

Gli iscritti devono versare un contributo di maternità a copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del D.lgs. n. 151/2001, in misura fissa, stabilita annualmente: il contributo, di importo pari a 74,70 euro, è ancora in via di definizione per il 2024.

 

La contribuzione 2024
La contribuzione 2024

 

 

I TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Il diritto alle prestazioni pensionistiche è subordinato alle condizioni che in via generale sono il verificarsi dell'evento protetto (ad esempio il compimento di una determinata età) e il possesso da parte dell'assicurato di determinati requisiti contributivi e assicurativi.

 

Pensione di vecchiaia

È riconosciuta agli iscritti con anzianità contributiva nella Cassa antecedente all’1 gennaio 2004. La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono maturati alternativamente i requisiti:

  • 68 anni di età con almeno 33 anni di anzianità contributiva;
     
  • 70 anni di età con almeno 25 anni di anzianità contributiva.

Coloro che cessano l’iscrizione alla Cassa dopo 33 o 25 anni di contribuzione senza aver conseguito il diritto a pensione per mancanza del requisito anagrafico e non chiedano la restituzione dei contributi, raggiungono il diritto a pensione al compimento, rispettivamente, dei 68 e 70 anni di età.

 

Pensione di vecchiaia anticipata

Sono previste due possibilità di accesso per gli iscritti con anzianità contributiva antecedente all’1 gennaio 2004: 

  •  con almeno 38 anni di contribuzione e 61 anni di età; 
     
  •  con almeno 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età. 

I requisiti sono ridotti a 58 anni di età e 35 di contribuzione per gli iscritti che abbiano un’invalidità permanente di almeno il 50% certificata, subordinatamente alla cancellazione dall’Albo professionale.

In virtù della cosiddetta “finestra di accesso” (L. 449/1997, art. 59, cc. 6 e 8), la pensione di vecchiaia anticipata decorre dal primo ottobre dello stesso anno per chi matura i requisiti nel primo trimestre dell’anno, dal primo gennaio dell’anno successivo per chi li matura nel secondo trimestre, dal primo aprile dell’anno successivo per chi li matura nel terzo trimestre e dal primo luglio dell’anno successivo per chi li matura nel quarto trimestre.

Se la domanda di pensione di vecchiaia anticipata viene presentata dopo la decorrenza appena esposta, la decorrenza è fissata al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda (ad esempio, maturazione requisiti a febbraio, decorrenza possibile da ottobre, domanda a novembre, decorrenza effettiva dicembre).

 

Pensione unica contributiva 

Viene riconosciuta agli iscritti alla Cassa che possono vantare anzianità contributiva solo a partire dal primo gennaio 2004. Si consegue con un minimo di 5 anni di anzianità contributiva, a partire dal compimento del 62esimo anno di età.

 

Pensione di inabilità

Viene riconosciuta agli iscritti che abbiano un’incapacità totale e permanente al lavoro a causa di malattia o infortunio che siano sopravvenuti all’iscrizione. Nel caso in cui sia causata da malattia, la pensione è riconosciuta agli iscritti con almeno 10 anni di contribuzione o per i quali l’iscrizione sia in atto in modo continuativo da una prima del compimento dei 36 anni e la domanda di iscrizione sia stata presentata prima del verificarsi dell’evento. Nel caso l’inabilità sia causata da infortunio, la pensione è riconosciuta a coloro che hanno presentato la domanda di iscrizione in data precedente al verificarsi dell’evento.

 

Pensione di invalidità

Spetta a qualsiasi età con un minimo di 10 anni di contribuzione (5 in caso di infortunio o che abbiano presentato la domanda di iscrizione anteriormente al compimento del trentaseiesimo anno di età e all’infortunio). È richiesta riduzione della capacità allo svolgimento dell’attività professionale pari almeno a due terzi (66,67%). La misura della pensione è pari al 70% di  quella  prevista per l'inabilità e non può essere comunque inferiore al 70% dell’importo della pensione minima vigente nell’anno di decorrenza della pensione.

 

Pensione ai superstiti

Mentre la pensione di reversibilità spetta in caso di  decesso di un pensionato, quella indiretta spetta in  caso di  decesso di  un assicurato con almeno 10 anni di contribuzione (almeno 5 anni per gli iscritti dopo l’1 gennaio 2004). 

Aventi diritto
I superstiti beneficiari sono il coniuge e i figli (minorenni, maggiorenni studenti sino a 21 anni ed universitari sino a 26 anni, ovvero inabili e a carico del genitore defunto).

Quote spettanti 
La misura della pensione è stabilita in una quota dell’intero importo del trattamento già liquidato al lavoratore o che a lui sarebbe spettato. Le quote sono le seguenti: un solo superstite: 60%;  due superstiti: 80%; tre o più superstiti: 100%.

 

DECORRENZA E MISURA DELLA PENSIONE 

La pensione di vecchiaia e quella di vecchiaia anticipata (con finestra) decorrono dal mese successivo a quello della domanda. La pensione di invalidità e la pensione di inabilità decorrono dal mese successivo a quello della relativa domanda. Nel caso in cui la commissione medica individui una data di insorgenza dello stato inabilitante successiva alla data di presentazione della domanda la decorrenza è fissata al primo del mese successivo a quello di insorgenza dello stato inabilitante individuato dalla commissione medica. La pensione ai superstiti è fissata al mese successivo alla data del decesso del dante causa. 

 

L'anzianità contributiva

È data dal totale di tutti i contributi versati nell'arco dell'intera carriera professionale. Ai fini del calcolo della pensione l'anzianità contributiva va suddivisa in 3 quote: 

  • quota A, costituita dagli anni di contribuzione maturati sino al 31 dicembre 2001 (criterio di calcolo retributivo);
     
  • quota B, costituita dai contributi versati dall’1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 (criterio di calcolo retributivo);
     
  • quota C, costituita dai contributi versati dall’1 gennaio 2004 in poi (criterio di calcolo contributivo).
     

Quota A

La base pensionabile è costituita dalla media degli ultimi 25 redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF, rivalutati sulla base dell’inflazione (indici ISTAT). L'importo annuo della pensione è calcolato applicando al reddito pensionabile un'aliquota di rendimento, per ogni anno di contribuzione:

  • 2,00% fino a 61.500,00 euro (limite comunque soggetto a rivalutazione) di reddito pensionabile;
     
  • 0,60% per la quota eccedente i 61.500,00 euro. 

Se la media dei redditi è superiore al limite di 61.500,00 euro rivalutato ai sensi dell’art. 27, la percentuale di cui al comma 3 è ridotta allo 0,60% per la parte di media reddituale eccedente tale importo.

 

Quota B

La base pensionabile è costituita dalla media degli ultimi 25 redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF, rivalutati sulla base dell’inflazione (indici ISTAT). 

L'importo annuo della pensione è calcolato applicando al reddito pensionabile un'aliquota di rendimento, per ogni anno di contribuzione:

  • 75% fino a  61.500,00 euro (limite comunque soggetto a rivalutazione) di reddito pensionabile; 
     
  • 0,50% per la quota  eccedente 61.500,00 euro. 

 

Quota “C”

L'importo è determinato dal prodotto tra il montante individuale dei contributi e il coefficiente di trasformazione relativo alla età di pensionamento. Il montante è dato dalla sommatoria dei versamenti relativi al contributo soggettivo. Tale montante si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno (con esclusione dell'anno in corso), applicando un tasso di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del PIL (prodotto interno lordo) nominale, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.

Coefficienti di conversione del montante contributivo 2024Coefficienti di conversione del montante contributivo 2024

Il coefficiente relativo a 57 anni viene preso a riferimento anche per le pensioni maturate con 40 anni di contribuzione in età inferiore a 57 anni. Il montante si ottiene mediante la somma:

  • della contribuzione versata negli anni di pre-iscrizione con effetto dalla data di ciascun versamento, rivalutata su base composta al 31 dicembre di ciascun anno capitalizzato;
     
  • della contribuzione soggettiva dovuta e versata fino al 31 dicembre dell’anno precedente, incrementata dell’ammontare derivante dall’applicazione alla base imponibile della differenza tra l’aliquota di computo e l’aliquota di finanziamento, rivalutata;
     
  • della contribuzione soggettiva dovuta e versata nello stesso anno, incrementata dell’ammontare derivante dall’applicazione alla base imponibile della eventuale differenza tra l’aliquota di computo e l’aliquota di finanziamento;
     
  • della contribuzione versata e trasferita fino al 31 dicembre dell’anno precedente a titolo di ripristino, ricongiunzione e riscatto rivalutata;
     
  • della contribuzione versata e trasferita nello stesso anno a titolo di ripristino, ricongiunzione e riscatto;
     
  • di un ammontare di quota parte del contributo integrativo dovuta e versata fino al 31 dicembre dell’anno precedente rivalutata;
     
  • di un ammontare di quota parte del contributo integrativo dovuta e versata nello stesso anno.

 


IL CUMULO GRATUITO

Dall’1 gennaio 2017, a seguito della L. 232/2016 i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, degli iscritti alla Gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive dell'AGO - comprese le Casse libero-professionali per iscritti ad albo - possono cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. Ciò a condizione che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni. 

La facoltà può essere esercitata per la liquidazione dei seguenti trattamenti pensionistici:

  • di vecchiaia con i requisiti anagrafici e contributivi previsti;
     
  • anticipata con i requisiti contributivi previsti dalla legge vigente (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne fino al 31 dicembre 2026 (da adeguare alla speranza di vita per gli anni seguenti), con accesso al trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla maturazione del requisito contributivo (per effetto della cosiddetta finestra mobile);
     
  • per inabilità;
     
  • ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione presso una delle gestioni assicurative interessate al cumulo.


Il criterio di calcolo dell’assegno ottenuto con il cumulo non segue la regola generalizzata del sistema contributivo, come nella totalizzazione, ma viene applicato il criterio del pro-quota, con le regole in vigore in ciascuna gestione. A differenza di quanto avviene per la totalizzazione (decorrenza differita di 18 mesi per la pensione di vecchiaia e 21 mesi per la pensione di anzianità per effetto di finestra mobile), la pensione (vecchiaia/vecchiaia anticipata) ottenuta grazie all'istituto del cumulo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

Attenzione! Nel caso in cui il dottore commercialista possegga i requisiti anagrafici e contributivi presso la Cassa utili per maturare il diritto a pensione autonoma presso la Cassa stessa, il trattamento pro quota di pensione è determinato con il metodo misto (reddituale fino al 2003 e contributivo dal 2004), senza adeguamento ad alcun trattamento minimo. 

Come chiarito dalla Circolare n.140/2017 INPS, la pensione di vecchiaia in cumulo sarà erogata “per formazione progressiva”, con singole quote decorrenti alla maturazione dei singoli requisiti anagrafici, contributivi e di status previsti dal singolo ordinamento pensionistico che concorra anche solo in parte alla definizione del trattamento pensionistico di vecchiaia in cumulo.

La decorrenza della pensione di inabilità è attribuita secondo i criteri vigenti nella gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante. La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa e pertanto i trattamenti liquidati in base alle disposizioni sul cumulo devono avere decorrenza successiva all’1 febbraio 2013 (successiva all’1 febbraio 2017, in caso di contribuzione versata presso una Cassa professionale).

 

LE MISURE DI WELFARE E SUPPORTO ALLA PROFESSIONE

Il Regolamento prevede numerose provvidenze a favore degli iscritti e titolari di pensione.  

 

Aiuto economico in caso di bisogno

Si tratta di una prestazione erogata ai dottori commercialisti in attività e pensionati della Cassa, o ai familiari, che si trovano in uno stato di bisogno a seguito del verificarsi di eventi con particolare incidenza sul bilancio familiare. Gli eventi che trovano tutela possono essere così riassunti:

  • eventi straordinari dovuti a caso fortuito o forza maggiore con rilevante incidenza sul bilancio familiare che espongano il richiedente a spese documentate non ordinariamente sostenibili;
     
  • interruzione, superiore a 3 mesi, dell’attività professionale per malattia accertata da struttura sanitaria pubblica, o per infortunio che abbia comportato un ricovero presso una struttura sanitaria o un intervento di pronto soccorso;
     
  • decesso dell’iscritto o pensionato che abbia determinato grave difficoltà finanziaria al coniuge superstite e figli minori o maggiori inabili.
     

L’importo da erogare è deciso dal CdA,  fatta eccezione per l’“interruzione dell’attività professionale”, la cui misura è determinata tenendo conto del periodo di interruzione dell' attività e del reddito  dichiarato, con un minimo mensile di 1.370 e un massimo di 2.945 euro  per il 2024 (annualmente rivalutati).  

Il sussidio viene erogato a condizione che il richiedente e i componenti il nucleo familiare non abbiano conseguito, nell'anno precedente, un reddito imponibile complessivo superiore a determinati limiti: 41.400 euro in caso di unico componente; 53.750 in caso di due componenti; 62.100 per tre componenti e 68.150 euro in caso di quattro o più componenti, 73.250 euro per cinque componenti, 76.800 euro per sei componenti e 78.800 in caso di sette o più componenti. 

 

Contributo a favore di genitori di figli portatori di handicap

Agli iscritti, genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti, viene riconosciuto, a determinati limiti di reddito, un contributo pari - per il 2024 - a 8.600 euro. I limiti reddituali, intesi come reddito imponibile complessivo del nucleo familiare, stabiliti per l'anno in corso sono i seguenti: un genitore più un figlio, 74.400 euro, più 40% per ogni altro componente, più 60%  per ogni altro figlio con handicap. Il contributo va richiesto ogni anno utilizzando l’apposito modulo di domanda allegando la documentazione richiesta.

 

Contributo per spese funebri

Si tratta di  un  assegno di partecipazione alle spese funerarie,  erogabile in caso di decesso dell’iscritto, del pensionato, o dei familiari, coniuge, dei figli o dei genitori, purché inseriti nel nucleo familiare del richiedente e fiscalmente a carico. Il sussidio (massimo 3.300 euro, e 6.600 euro in caso di commorienza per il 2024) viene erogato a condizione che il richiedente e i componenti il nucleo familiare non abbiano conseguito, nell'anno precedente, un reddito imponibile complessivo superiore a determinati limiti: 41.400 euro in caso di unico componente; 53.750 in caso di due componenti; 62.100 per tre componenti e 68.150 euro in caso di quattro o più componenti, 73.250 euro per cinque componenti, 76.800 euro per sei componenti e 78.800 in caso di sette o più componenti. 

 

Borse di studio

È un contributo a favore degli iscritti e loro figli, per sostenere studi, dottorati di ricerca e master universitari. Gli assegni scolastici sono destinati agli studenti “meritevoli”, modulati secondo la composizione del nucleo familiare e a criteri di merito (si guarda la votazione). Le borse sono messe a disposizione anno per anno con specifici bandi.

 

Orfani di dottore commercialista

Si tratta il contributo annuo, riconosciuto agli orfani in età prescolare e studenti fino al 26° anno di età, per facilitarli nel loro percorso di studi. Per il 2024 la misura del contributo per ciascuna fascia è la seguente: età prescolare 2.200 euro; scuola elementare 1.650; scuola media inferiore 2.200; scuola media superiore 3.300; università 3.850;  corso di perfezionamento post-laurea 3.850 euro.

La prestazione viene erogata a condizione che il richiedente e i componenti il nucleo familiare non abbiano conseguito, nell'anno precedente, un reddito imponibile complessivo superiore a determinati limiti: 41.400 euro in caso di unico componente; 53.750 in caso di due componenti; 62.100 per tre componenti e 68.150 euro in caso di quattro o più componenti, 73.250 euro per cinque componenti, 76.800 euro per sei componenti e 78.800 in caso di sette o più componenti. 

 

Contributo per spese di ospitalità in case di riposo o istituti di ricovero

Si tratta di un contributo a titolo di rimborso delle spese di ospitalità in case di riposo o istituti di ricovero per anziani, malati cronici o lungodegenti. Il contributo massimo concesso dalla Cassa ammonta a: 1.000 mensili euro se il richiedente è autosufficiente e a 2.100 euro mensili se il richiedente è persona non autosufficiente.

 

Contributo per spese di assistenza domiciliare

È il contributo di partecipazione alle spese sostenute per l'assistenza domiciliare prestata da personale infermieristico o da collaboratori domestici a iscritti e pensionati Cassa, ai loro familiari (legati da vincolo di coniugio o di parentela in linea retta di primo grado), ai fratelli e sorelle degli "iscritti non pensionati", ai fratelli e sorelle degli "iscritti titolari di pensione di invalidità erogata dalla Cassa", che versano in stato di non autosufficienza, che siano presenti nello stato di famiglia ed a carico degli iscritti o pensionati della Cassa.

L’ammontare del contributo è riconosciuto sino ad un limite di 660 euro, per un periodo massimo di 12 mesi. Anche in questo caso, la prestazione viene erogata a condizione che il richiedente e i componenti il nucleo familiare non abbiano conseguito, nell'anno precedente, un reddito imponibile complessivo superiore a determinati limiti: 41.400 euro in caso di unico componente; 53.750 in caso di due componenti; 62.100 per tre componenti e 68.150 euro in caso di quattro o più componenti, 73.250 euro per cinque componenti, 76.800 euro per sei componenti e 78.800 in caso di sette o più componenti. 

 

Polizza sanitaria

La Cassa, a integrazione delle prestazioni assistenziali previste, ha stipulato una polizza sanitaria base gratuita in favore degli iscritti (ivi inclusi i pensionati attivi). La Polizza Base, prevede una copertura delle spese nei casi di Grande Intervento Chirurgico – Grave Evento Morboso – Prestazioni Accessorie alle Principali. È inoltre disponibile un piano di Polizza Integrativa da sottoscrivere individualmente a proprio carico.  L’assicurazione “Base” può essere estesa al nucleo familiare (coniuge - convivente more uxorio - figli senza alcun limite di età) con un premio a carico di ciascun assicurato e variabile in base al numero dei familiari assicurati.

 

Emergenza COVID-19

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa ha deliberato di prevedere per tutti gli aventi diritto alla polizza sanitaria base la copertura del cosiddetto “Rischio COVID”.

La copertura, il cui onere è a carico della Cassa, ha decorrenza dall'1 marzo 2021 fino alle ore 24 del 31 dicembre 2021.

È altresì prevista, per tutti gli aventi diritto alla polizza sanitaria base, la possibilità di estendere la copertura “Rischio COVID” a singoli componenti del nucleo familiare (come da definizione della polizza base) con pagamento di un premio unitario lordo di 16 euro per ciascun familiare, e questo a prescindere dalla estensione agli stessi della polizza sanitaria base. Per tale estensione è necessario formalizzare la richiesta alla Compagnia entro e non oltre il 31 marzo 2021. In caso di contemporanea attivazione sia del Piano Sanitario Integrativo sia della copertura “Rischio COVID”, l’eventuale ricovero ospedaliero per COVID-19 troverà copertura, e quindi indennizzo, in uno solo dei due piani sanitari.

 

Per ulteriori informazioni e notizie è possibile consultare la sezione “Assistenza”, pubblicato sul sito web dell’ente, www.cnpadc.it (sezione “La Cassa per me”).

 

 

RIFERIMENTI DELL’ENTE

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti
Via Mantova 1
00198 Roma
www.cnpadc.it

 

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