L'ABC della previdenza: ragionieri e periti commerciali

Previdenza obbligatoria, assistenza e welfare strategico per ragionieri e periti commerciali: cosa devono sapere i liberi professionisti iscritti alla Cassa Nazionale Previdenza Assistenza Ragionieri e Periti Commerciali


CONTRIBUTI OBBLIGATORI (quanto costa la pensione)

L'Ente Previdenziale di riferimento per i Ragionieri Liberi Professionisti è la Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti Commerciali, che si alimenta con due tipi di contribuzione.

 

Contributo soggettivo

Ammonta: a) a scelta dell’interessato dal 15 al 25% del reddito professionale dichiarato l’anno precedente ai fini IRPEF, con un massimale rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat (120.017,67 euro per il 2024), e con un contributo minimo di 3.653,35 euro;  b) allo 0,75% della parte di reddito professionale, a titolo di contributo di solidarietà soggettivo supplementare ma con un minimo di 612 euro.

È prevista la riduzione del 50% per gli iscritti con meno di 38 anni di età, per un periodo non superiore a 7 anni. Per gli iscritti che svolgono attività di amministratore presso enti locali, il contributo soggettivo minimo è corrisposto direttamente dall’ente.

 

Contributo integrativo (ripetibile nei confronti dei clienti)

Ammonta al 4% dei corrispettivi assoggettati a IVA, con un minimo di 909,74 euro.

Coloro che iniziano l'attività prima dei 38 anni di età, i pensionati dell’Associazione che proseguono l’attività professionale e i professionisti, iscritti o pensionati di altro Ente di previdenza obbligatorio, che esercitano l’attività di commercialista, sono tenuti al versamento dell’integrativo senza obbligo del minimo.

 
 
La contribuzione 2024         La contribuzione 2024 per i ragionieri

 

 

I TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Il diritto alle prestazioni pensionistiche è subordinato alle condizioni che in via generale sono il verificarsi dell'evento protetto (ad esempio il compimento di una determinata età) e il possesso da parte dell'assicurato di determinati requisiti contributivi e assicurativi.

 

Pensione di vecchiaia

Spetta all'età di 68 anni sia per gli uomini che per le donne, con un minimo di 40 anni di contribuzione.In via transitoria, per i nati entro il 31 dicembre 1962, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento dei seguenti requisiti di età e di iscrizione e di contribuzione:
                Pensione di vecchiaia ragionieri
 

Pensione anticipata

Il diritto alla pensione anticipata si consegue al raggiungimento dei 63 anni e 9 mesi di età e di almeno 20 anni di iscrizione e di contribuzione. Il requisito di età viene adeguato agli incrementi della speranza di vita periodicamente comunicati dall’Istat. 

 

Pensione supplementare di vecchiaia

All'iscritto titolare di una pensione diretta a carico di altra forma di previdenza obbligatoria, spetta la facoltà di chiedere la pensione supplementare se i contributi della Cassa non sono sufficienti né per il diritto alla pensione di vecchiaia né per il diritto alla pensione anticipata.

L’iscritto deve aver raggiunto l’età prevista per la pensione di vecchiaia ed essersi cancellato dall'Albo e dall'Associazione.

 

Pensione di inabilità

Viene corrisposta a qualsiasi età, con un minimo di 5 anni di contribuzione (1 in caso di infortunio). Richiesto il riconoscimento dello stato di inabilità totale (100%).

L'importo della pensione di inabilità non può essere inferiore a 15.563,60 euro per il 2024 (importo rivalutabile annualmente sulla base dell’indice ISTAT). Il minimo viene ridotto in proporzione tenendo conto degli anni di contributi successivi all'anno 2003 necessari per il diritto alla pensione e non spetta se tutti i contributi sono successivi all'anno 2003. Il trattamento minimo non spetta al titolare di pensione di inabilità erogata dall'Associazione che gode anche di trattamento pensionistico diretto a carico di altro istituto previdenziale.

 

Pensione di invalidità

Spetta a qualsiasi età con un minimo di 5 anni di iscrizione e contribuzione. Richiesto il riconoscimento della perdita di almeno i due terzi della capacità lavorativa. La quota calcolata con il criterio “reddituale” (vedi criteri di calcolo della pensione) della pensione di vecchiaia è ridotta del 30%.

Integrazione al trattamento minimo: l'importo della pensione di invalidità non può essere inferiore a 7.781 euro per il 2024. Il minimo viene ridotto in proporzione tenendo conto degli anni di contributi successivi all'anno 2003 necessari per il diritto alla pensione e non spetta se tutti i contributi sono successivi all'anno 2003. Il trattamento minimo non spetta al titolare di pensione di invalidità erogata dall'Associazione che gode anche di trattamento pensionistico diretto a carico di altro istituto previdenziale.

 

Pensione ai superstiti

Pensione di reversibilità: spetta in caso di decesso di un pensionato.

Pensione indiretta: spetta in caso di decesso di un assicurato, iscritto o cancellato da meno di 6 mesi, con almeno 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 nell’ultimo quinquennio, o in caso di decesso di un assicurato cancellato dall’Associazione che vanta almeno 15 anni di effettiva iscrizione e contribuzione (interamente contributiva e senza alcun minimo).

Aventi diritto
I superstiti beneficiari sono il coniuge e i figli (minorenni, maggiorenni studenti sino a 21 anni ed universitari sino a 26 anni, ovvero inabili e a carico del genitore defunto).

Quote spettanti
La misura della pensione è stabilita in una quota dell’intero importo del trattamento già liquidato al lavoratore o che a lui sarebbe spettato. Le quote sono le seguenti: un solo superstite: 60% se coniuge, 70% se figlio; due superstiti: 80%; tre o più superstiti: 100%.

L'importo della pensione ai superstiti non può essere inferiore a 15.563,60 euro per il 2024 (importo rivalutabile annualmente sulla base dell’indice Istat). Il trattamento minimo non spetta al coniuge titolare di pensione indiretta, senza figli contitolari della pensione, con un reddito annuo superiore a 23.354,40 euro per il 2024. Il minimo è inoltre ridotto in misura proporzione a seconda degli anni di contribuzione posteriori al 2003 necessari per maturare il diritto alla pensione e non spetta se tutti i contributi accantonati sono collocati dopo l'anno 2003.

 

 

DECORRENZA E MISURA DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI

La pensione di vecchiaia decorre dal mese successivo al raggiungimento dei requisiti. La pensione anticipata, quella di inabilità e invalidità decorrono dal mese successivo alla presentazione della domanda o dal mese successivo alla maturazione dei requisiti, se successivamente maturati rispetto alla domanda. La pensione ai superstiti è fissata al mese successivo alla data del decesso del dante causa.

                                                  

L'anzianità della pensione

Viene data dal totale di tutti i contributi soggettivi versati nell'arco dell'intera carriera professionale. Ai fini del calcolo della pensione l'anzianità contributiva va suddivisa in 2 quote:

  • quota A, costituita dagli anni di contribuzione maturati precedentemente al 31 dicembre 2003 (criterio di calcolo reddituale).
  • quota B, costituita dai contributi versati dall'1 gennaio 2004 in poi (criterio di calcolo contributivo).

 

Quota “A”

La base pensionabile è costituita dalla media degli ultimi 24 redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF, rivalutati sulla base dell’inflazione (indici ISTAT). Secondo il Regolamento vigente ante 22.6.2002, la misura della pensione con metodo reddituale non può essere inferiore all'80% di quella calcolata sulla media dei 15 redditi professionali annuali più elevati, dichiarati ai fini IRPEF negli ultimi 20 anni solari anteriori al pensionamento; La quota così calcolata al 31 dicembre 2003 è rivalutata annualmente sulla base della variazione dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’Istat. La rivalutazione è effettuata in metodo percentuale attraverso fasce reddituali (le fasce della rivalutazione sono le medesime utilizzate per la rivalutazione delle pensioni).

L'importo annuo della quota A non può superare i 82.000,00 euro. 

Il metodo reddituale determina una quota di pensione molto più elevata di quella che spetterebbe sulla base dei contributi versati e rivalutati. A fronte di un versamento di contributi pari, nel tempo, al 6 e all’8% del reddito, il calcolo reddituale garantisce una quota di pensione che avrebbe richiesto il versamento del 25% circa del reddito. Il calcolo contributivo garantisce invece una quota di pensione corrispondente ai contributi versati. Per riequilibrare, in parte, questa differenza, storicamente propria di tutti i sistemi pensionistici e che si traduce in un’ingiustizia a danno dei giovani iscritti, alla quota di pensione reddituale viene applicata una “riduzione di equilibrio”. La riduzione è calcolata nella misura di ¼ del “regalo” del sistema reddituale rispetto a quello contributivo, e non può superare il 20%o della quota di pensione reddituale.


Quota “B”

L'importo è determinato dal prodotto tra il montante individuale dei contributi e il coefficiente di trasformazione relativo alla età di pensionamento.
 

Coefficienti di conversione del montante contributivo 2024

Coefficienti di conversione del montante contributivo - Ragionieri 2023

 

Il coefficiente relativo a 57 anni viene preso a riferimento anche per le pensioni maturate con 40 anni di contribuzione in età inferiore a 57 anni.

Il montante è dato dalla sommatoria dei versamenti relativi al contributo soggettivo. Tale montante si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno (con esclusione dell'anno in corso), applicando un tasso di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del Pil (prodotto interno lordo) nominale, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.

Attenzione! Alla quota di pensione calcolata con il criterio “reddituale (Quota A) si applica una riduzione. Tale riduzione è calcolata in misura pari a un quarto della differenza fra l’importo della pensione determinata con il criterio “reddituale” e l’importo della pensione “contributiva”, con un tetto massimo del 20%. Per la pensione anticipata il calcolo del trattamento si effettua esclusivamente con il criterio “contributivo” (vedi quota  B). 

 

 

CUMULO GRATUITO 

Dall’1 gennaio 2017, a seguito della L. 232/2016 i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, degli iscritti alla Gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive dell'AGO  - comprese le  Casse libero-professionali per iscritti ad Albo - possono cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. Ciò a condizione che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni.

La facoltà può essere esercitata per la liquidazione dei seguenti trattamenti pensionistici:

  • di vecchiaia con i requisiti anagrafici e contributivi previsti;
     
  • anticipata con i requisiti contributivi previsti dalla legge vigente (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne fino al 31 dicembre 2026 (da adeguare alla speranza di vita per gli anni seguenti), con accesso al trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla maturazione del requisito contributivo (per effetto della cosiddetta finestra mobile);
     
  • per inabilità;
     
  • ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione presso una delle gestioni assicurative interessate al cumulo.

Il criterio di calcolo dell’assegno ottenuto con il cumulo non segue la regola generalizzata del sistema contributivo, come nella totalizzazione, ma viene applicato il criterio del pro-quota, con le regole in vigore in ciascuna gestione.

A differenza di quanto avviene per la totalizzazione (decorrenza differita di 18 mesi per la pensione di vecchiaia e 21 mesi per la pensione di anzianità per effetto di finestra mobile), la pensione (vecchiaia/vecchiaia anticipata) ottenuta grazie all'istituto del cumulo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

Come chiarito dalla Circolare 140/2017 INPS, la pensione di vecchiaia in cumulo sarà erogata "per formazione progressiva", con singole quote decorrenti alla maturazione dei singoli requisiti anagrafici, contributivi e di status previsti dal singolo ordinamento pensionistico che concorra anche solo in parte alla definizione del trattamento pensionistico di vecchiaia in cumulo. Nel caso della pensione anticipata in cumulo, l'importo del pro-quota di pensione a carico della Cassa viene determinato tenendo conto di tutti i periodi di iscrizione e contribuzione maturati presso la Cassa indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso le altre gestioni, secondo il sistema di calcolo contributivo di cui all'articolo 33 del Regolamento della Previdenza.

La decorrenza della pensione di inabilità è attribuita secondo i criteri vigenti nella gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante. La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa e pertanto i trattamenti liquidati in base alle disposizioni sul cumulo devono avere decorrenza successiva all'1 febbraio 2013 (successiva all'1 febbraio 2017, in caso di contribuzione versata presso una Cassa professionale).

 

 

WELFARE

La Cassa (CNPR), come la maggioranza degli enti di previdenza dei liberi professionisti, da qualche tempo indirizza la propria funzione verso misure di welfare attivo, che consentano agli iscritti di avere aiuti nel campo professionale, sanitario e familiare. Il Regolamento prevede numerose provvidenze a favore degli iscritti e familiari. 

 

Erogazione di sussidi per eventi con particolare incidenza economica sul bilancio familiare

I sussidi spettano per i seguenti eventi:

- eventi straordinari ovvero dovuti a caso fortuito o forza maggiore che hanno rilevante incidenza sul bilancio familiare ed espongono l’iscritto a spese ed esborsi  urgenti o di primaria necessità, anche per lo svolgimento dell’attività professionale;
 

- decesso dell'iscritto o del pensionato che abbia procurato una situazione di grave difficoltà economica al nucleo familiare.Per grave difficoltà economica del nucleo familiare è intesa una riduzione del reddito imponibile IRPEF del nucleo familiare, a seguito del decesso, non inferiore al 30% e un reddito della nuova situazione familiare, inferiore al limite di reddito.

 

Assegno per l’assistenza ai figli minori disabili gravi

L’assegno viene corrisposto all’iscritto o pensionato per l’assistenza ai figli minori o equiparati conviventi, riconosciuti disabili gravi (legge n.104/1992). L’assegno ammonta, per il 2024, a 738,36 euro per 12 mensilità annue e spetta a condizione che il reddito complessivo IRPEF del nucleo familiare dell’iscritto o pensionato richiedente che provvede all’assistenza del disabile, relativo all'anno precedente, sia inferiore a 2 volte il limite di reddito.

 

Assegno di sostegno

Si tratta di una misura a sostegno degli iscritti con figli minori a carico che si trovano in condizioni di indigenza. In particolare, i richiedenti devono essere in regola con il versamento dei contributi alla Cassa, avere almeno un figlio minore a carico, avere un nucleo familiare è mono-reddito ed essere titolari di un reddito non superiore alla metà del limite di reddito di cui all'articolo 1-bis del Regolamento. L'importo dell'assegno è determinato nella misura prevista per gli iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

Prestito d’onore

L’ente prevede l’erogazione di un prestito d’onore mediante bando per gli iscritti e per i tirocinanti preiscritti a titolo, rispettivamente, di sostegno economico per l’avvio della professione e di contributo per la partecipazione a corsi di formazione. A tal fine, la Cassa provvede alla stipula di convenzioni con istituti di credito e si fa carico, in tutto o in parte, dei relativi interessi.

 

Assicurazione sanitaria integrativa

Dal 2016 è attiva la nuova polizza base di assistenza sanitaria stipulata con Unisalute che la Cassa offre a titolo gratuito agli iscritti non titolari di pensione. I pensionati e i tirocinanti preiscritti possono aderire, con premio (agevolato) completamente a loro carico.

La polizza base prevede la copertura delle seguenti principali prestazioni: grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi. Previsto inoltro il rimborso di talune spese sostenute nel caso di ricoveri (in istituti di cura pubblici o privati) Long Term Care (LTC) operante per gli stati di non autosufficienza per iscritti non pensionati.

Altre garanzie: alcune prestazioni di alta diagnostica, accertamenti e prevenzione; indennità per grave invalidità da infortunio e da malattia; pacchetto maternità; fisioterapia da infortunio; prestazioni a tariffe agevolate.

In luogo della richiesta di rimborso delle spese di ricovero per il grande intervento, l’iscritto ha diritto a richiedere alla compagnia assicurativa un’indennità di 150 euro per ogni giorno di ricovero per un periodo massimo di 90 giorni, ridotta a 122 euro giornalieri in caso di ricovero per grave evento morboso. In caso di invalidità da infortunio, che comporti la perdita di 2/3 della capacità lavorativa, la polizza eroga all’assicurato un indennizzo una tantum di 25.000 euro.

Per ulteriori informazioni e notizie è possibile consultare nella sezione  il “Regolamento per i trattamenti assistenziali e di tutela sanitaria integrativa” pubblicato sul sito web dell’ente,  cassaragionieri.it (sezione Statuto e Regolamenti).

 

 

RIFERIMENTI DELL’ENTE

Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti Commerciali
Via Pinciana 35
00198 Roma
www.cassaragionieri.it

 

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