L'ABC della previdenza: i periti industriali

Dalla contribuzione al pensionamento, l'ABC della previdenza per i periti industriali liberi professionisti (iscritti a EPPI)

 

CONTRIBUTI OBBLIGATORI (quanto costa la pensione)

L’ente previdenziale di riferimento per i periti industriali liberi professionisti è l’EPPI, Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, che si alimenta con due tipi di contribuzione.

 

Contributo soggettivo

Viene stabilito in misura pari al 18% del reddito professionale netto prodotto nell’anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell’IRPEF, entro un determinato massimale, rivalutato annualmente in relazione alle variazioni Istat dell’indice generale dei prezzi al consumo (pari per il 2024 a 119.650 euro). Per il 2024 non sussiste più il limite massimo di contributo soggettivo, ma solo il massimale di reddito su cui il contributo deve essere determinato che è di 119.650 euro. Il contributo soggettivo minimo è pari a 2.340 euro, qualora il reddito professionale sia pari o inferiore a 13.000 euro.

A decorrere dall'1 gennaio 2012, oltre al contributo soggettivo obbligatorio, è concessa agli iscritti la facoltà di avvalersi di una maggiore aliquota contributiva, espressa in unità, il cui importo non può essere inferiore all’1%. La percentuale del contributo soggettivo è pari al 18% del reddito professionale netto da lavoro autonomo che può essere aumentata volontariamente fino al 35% per l’anno contributivo 2024.   

Viene inoltre prevista una riduzione del contributo minimo al 50%, limitatamente ai primi 5 anni di iscrizione, per coloro che iniziano l'attività prima dei 28 anni.

 

Contributo integrativo (ripetibile nei confronti dei clienti)

Ha misura pari al 5% dei corrispettivi assoggettati a IVA (anche nei confronti di amministrazioni pubbliche),per il 2024 è pari a 650 euro, con un volume d’affari pari o minore di 13.000 euro. Prevista inoltre una quota fissa di 5 euro per il fondo maternità. 

 

I TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Il diritto alle prestazioni pensionistiche è subordinato alle condizioni che in via generale sono il verificarsi dell'evento protetto (ad esempio il compimento di una determinata età) e il possesso da parte dell'assicurato di determinati requisiti contributivi e assicurativi.

 

Pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia si ottiene con le seguenti 3 alternative:

1. età di 65 anni sia per gli uomini e che per le donne con almeno 5 anni di contribuzione;

2. indipendentemente dall'età, con 40 anni di contribuzione, a condizione che sia cessata l’attività professionale e l’assegno pensionistico non risulti inferiore a 1,3 volte l'assegno sociale, 694,73 euro mensili per il 2024;

3. con almeno 5 anni di contribuzione e con 57 anni di età, a condizione che sia cessata l’attività professionale e l'importo calcolato dell'assegno pensionistico non risulti inferiore a 1,3 volte l'assegno sociale, 694,73 euro mensili per il 2024.

 

Pensione di inabilità 

Spetta a qualsiasi età, con un minimo di 5 anni di contributi dei quali almeno 3 versati nell'ultimo quinquennio; si prescinde dal requisito contributivo quando l'inabilità è causata da infortunio. Vengono richiesti il riconoscimento dello stato di inabilità totale (100%) e la cancellazione dall’Albo professionale.

L’incremento del montante in conformità all’articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sarà effettuato assumendo la media delle basi annue pensionabili determinata calcolando la media dei contributi, soggettivi e integrativi devoluti a montante previdenziale ai sensi dell’articolo 5 comma 3, effettivamente versati, anche se inferiori a cinque annualità, e imputando detta media agli anni mancanti fino alla concorrenza delle cinque annualità richieste. 

 

Assegno di invalidità

Spetta a qualsiasi età, con un minimo di 5 anni di contributi dei quali almeno 3 versati nell'ultimo quinquennio; si prescinde dal requisito contributivo e di iscrizione quando l'inabilità è causata da infortunio.

Viene richiesto il riconoscimento dello stato di inabilità che riduce a meno di 1/3 la capacità all’esercizio della professione. Sussiste inoltre il diritto all’assegno di invalidità anche quando le infermità o i difetti fisici o mentali preesistono alla iscrizione all’ente purché vi sia stato successivo aggravamento o sopraggiunte nuove infermità che abbiano determinato la riduzione a meno di un terzo della capacità all’esercizio della professione.

 

Pensione ai superstiti

Il diritto alla pensione in favore dei superstiti sorge in caso di decesso del pensionato oppure del lavoratore in attività, a condizione che quest'ultimo, al momento del decesso, possa far valere almeno 5 anni di contribuzione. 

Aventi diritto
I superstiti beneficiari possono classificarsi in tre gruppi: il coniuge e i figli (minorenni, maggiorenni studenti sino a 21 anni e universitari sino a 26 anni, ovvero inabili e a carico del genitore defunto), i genitori, i fratelli e le sorelle (in mancanza di coniuge e figli).

Quote spettanti
La misura della pensione è stabilita in una quota dell’intero importo del trattamento già liquidato al lavoratore o che a lui sarebbe spettato. Le quote sono le seguenti: coniuge solo: 60%; coniuge e un figlio: 80%; coniuge e due o più figli: 100%. Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote sono le seguenti:

  • un figlio unico o al nipote minore unico in linea retta a carico, se manca il coniuge: 70%;
  • due figli: 80%;  
  • tre o più figli: 100%;
  • un genitore: 15 %;
  • due genitori: 30%;
  • un fratello o sorella: 15%.

La pensione ai superstiti non può, in alcun caso, risultare superiore all’intero ammontare della pensione del deceduto. 

Se la vedova possiede redditi
La pensione attribuita ai superstiti, qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare dove non vi siano figli minori, studenti o inabili, è corrisposta nella misura ridotta: del 75%, in presenza di redditi imponibili IRPEF d’importo annuo superiore a 3 volte il trattamento minimo INPS; del 60%, in presenza di redditi (escluso quello della casa di abitazione) d’importo annuo superiore a 4 volte il trattamento minimo; del 50%, in presenza di redditi imponibili IRPEF d’importo annuo superiore a 5  volte il trattamento minimo INPS. 

Il trattamento minimo INPS per il 2024 è pari a 7.781,93 euro annui.

Cumulo tra reddito e pensione ai superstiti

Cumulo tra reddito e pensione di superstiti, periti industriali

 

 

DECORRENZA E MISURA DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI

La pensione di vecchiaia decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda, così come la pensione di anzianità, quella di inabilità e invalidità. La pensione ai superstiti è fissata al mese successivo alla data del decesso del dante causa.

 

Restituzione

Gli iscritti che al compimento del sessantacinquesimo anno di età non abbiano maturato il diritto alla pensione e che abbiano cessato l’attività, che ha dato luogo all’obbligo di iscrizione, possono richiedere la restituzione dei contributi soggettivi versati. La restituzione spetta anche ai superstiti, individuati ai sensi dell’articolo 18, comma 1, dell’iscritto defunto quando non abbiano titolo alla pensione indiretta.

La somma rimborsabile è pari all’importo del montante contributivo individuale dell’iscritto riferito alla data dell'1 gennaio dell’anno in cui viene presentata la domanda di restituzione, oltre al totale dei versamenti a titolo di contributo soggettivo dell’anno in corso ed al netto di eventuali crediti dell’Ente per capitale, per interessi di mora e sanzioni nonché delle eventuali spese legali. Non si può procedere, in ogni caso, alla restituzione dei contributi integrativi e di maternità. Si prescinde dal requisito del compimento del sessantacinquesimo anno di età per gli iscritti che non hanno maturato il diritto al trattamento pensionistico. La restituzione è comunque subordinata alla cancellazione dall’Albo professionale.

 

Misura della pensione

L'importo della pensione è determinato dal prodotto tra il montante individuale dei contributi e il coefficiente di trasformazione relativo all'età di pensionamento.
 

Coefficienti di conversione del montante contributivo validi dal 2024

Coefficienti di conversione del montante contributivo: periti industriali 2024

Divisori e coefficienti di conversione del montante contributivo validi dall’1 gennaio 2023

Divisori e coefficienti di conversione del montante contributivo validi dall’1 gennaio 2021

Il coefficiente relativo a 57 anni viene preso a riferimento anche per le pensioni maturate in età inferiore a 57 anni.

Il montante si ottiene applicando alla retribuzione imponibile annua un'aliquota di computo (10% o più in caso di versamenti superiori). Tale montante si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno (con esclusione dell'ultimo anno), applicando un tasso di capitalizzazione dato  dalla variazione  media  quinquennale  del  Pil  nominale,  con  riferimento  al  quinquennio precedente l'anno  da rivalutare. Il montante accumulato alla data del pensionamento viene integrato da una quota del contributo integrativo (al netto dei costi di gestione) accantonata nel tempo dall’iscritto.

 

CUMULO GRATUITO 

Dall’1 gennaio 2017, a seguito della L. 232/2016 i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, degli iscritti alla Gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive dell'AGO - comprese le Casse libero-professionali per iscritti ad albo - possono cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. Ciò a condizione che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni. 

La facoltà può essere esercitata per la liquidazione dei seguenti trattamenti pensionistici:

- di vecchiaia con i requisiti anagrafici e contributivi previsti;

- anticipata con i requisiti contributivi previsti dalla legge vigente (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne fino al 31 dicembre 2026 (da adeguare alla speranza di vita per gli anni seguenti), con accesso al trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla maturazione del requisito contributivo (per effetto della cosiddetta finestra mobile);

- per inabilità;

- ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione presso una delle gestioni assicurative interessate al cumulo.

Il criterio di calcolo dell’assegno ottenuto con il cumulo non segue la regola generalizzata del sistema contributivo, come nella totalizzazione, ma viene applicato il criterio del pro-quota, con le regole in vigore in ciascuna gestione. A differenza di quanto avviene per la totalizzazione (decorrenza differita di 18 mesi per la pensione di vecchiaia e 21 mesi per la pensione di anzianità per effetto di finestra mobile), la pensione (vecchiaia/vecchiaia anticipata) ottenuta grazie all'istituto del cumulo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

Come chiarito dalla Circolare n. 140/2017 INPS, la pensione di vecchiaia in cumulo sarà erogata “per formazione progressiva”, con singole quote decorrenti alla maturazione dei singoli requisiti anagrafici, contributivi e di status previsti dal singolo ordinamento pensionistico che concorra anche solo in parte alla definizione del trattamento pensionistico di vecchiaia in cumulo.

La decorrenza della pensione di inabilità è attribuita secondo i criteri vigenti nella gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante. La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa e pertanto i trattamenti liquidati in base alle disposizioni sul cumulo devono avere decorrenza successiva all’1 febbraio 2013 (successiva all’1 febbraio 2017, in caso di contribuzione versata presso una Cassa professionale).

 

WELFARE

Oltre ad attività di sostegno della professione (aggiornamento continuo, tirocini pratici per l'acquisizione di nuove competenze, borse di studio, iniziative volte a incrementare l'interdisciplinarità della professione e la ricerca di nuovi strumenti), EPPI mette a disposizione dei propri iscritti e dei loro familiari - nella prospettiva di un'assistenza integrata - contributi economici in caso di degenza in casa di cura o ricorso ad assistenza medica o, ancora, offre tutela in caso di grandi interventi chirurgici, gravi eventi morbosi o, ancora, in caso di invalidità permanente da infortunio. 

 

Sussidi per disagio economico a seguito di malattia, infortunio e Decesso
In caso di malattia o infortunio, occorsi anche a componenti del nucleo familiare, che abbiano causato, per le relative spese, un disagio economico a carico dell’iscritto, l’EPPI può erogare sussidi o indennità a favore degli iscritti. In caso di mancato esercizio della libera professione oltre 45 giorni a causa di malattia o infortunio che causi inabilità totale temporanea all’esercizio della professione l’EPPI eroga direttamente e su domanda una indennità di malattia giornaliera per ciascun giorno di malattia, per un limite massimo di 12 mesi e nella misura forfettaria indicata dal Consiglio di Amministrazione.

L’EPPI può erogare indennità o sussidi fino alla concorrenza delle spese effettivamente sostenute, nei limiti indicati dal Bando annuale, nei casi di:

a) assistenza domiciliare - prestata anche a favore del coniuge e/o dei familiari a carico dell’iscritto secondo la normativa fiscale - consistente in un insieme organizzato di trattamenti medici, infermieristici e riabilitativi, necessari per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita;
b) interventi chirurgici o ambulatoriali in strutture private;
c) assistenza specialistica ambulatoriale finalizzata alla riabilitazione - prestata anche a favore del coniuge e/o dei familiari a carico dell’iscritto secondo la normativa fiscale - effettuata dietro apposita richiesta del medico di base o medico specialista;
d) assistenza specialistica - prestata a favore dei figli a carico dell’iscritto, effettuata dietro apposita richiesta del medico di base o medico specialista;
e) assistenza medica e/o infermieristica, effettuata dietro apposita richiesta del medico di base o medico specialista;
f) degenza in casa di cura anche nell’ipotesi in cui siano ricoverati il coniuge e/o i figli a carico dell’iscritto.

 

Copertura assicurativa
Per promuovere la copertura assicurativa per ulteriori spese mediche, EPPI riconosce agli iscritti che sottoscrivano una delle polizze assicurative supplementari previste a integrazione della polizza comune a cui EPPI abbia aderito collettivamente un sussidio a concorso del relativo premio assicurativo annuale. Il sussidio viene erogato nella percentuale massima del 70% del premio stesso e comunque entro la misura prescritta dal Bando annuale e viene assegnato su domanda.

 

Contributi in conto interessi a fronte di mutui o di prestiti per Acquisto o costruzione di immobili destinati alla professione
In caso di sottoscrizione di un contratto di mutuo o prestito esclusivamente finalizzato all’acquisto o alla costruzione di unità immobiliari, comprese pertinenze accessorie, destinate all’esercizio della libera professione di perito industriale, l’EPPI può erogare contributi esclusivamente in conto interessi.
Il contributo è assegnato su domanda, purché l’iscritto:
a) abbia un’anzianità contributiva pari ad almeno 36 mesi nel triennio precedente l’anno di presentazione della domanda. Si considera anche l’annualità antecedente a quella di presentazione della domanda, per la quale non sia ancora scaduto il termine di presentazione della relativa dichiarazione reddituale;
b) abbia sottoscritto il contratto di mutuo o di prestito in costanza di iscrizione a EPPI;
c) non percepisca per il medesimo intervento contributi pubblici.
Il contributo in conto interessi è pari al 50% degli interessi pagati dall’iscritto nell’anno precedente all’anno solare del Bando e non può comunque eccedere, per anno solare, l’importo indicato dal Bando stesso.
Se il mutuo o prestito è cointestato a più soggetti, il contributo è riproporzionato in ragione della quota di pertinenza del richiedente.
L’iscritto può nuovamente richiedere il trattamento presentando nuovamente domanda per il medesimo contratto di mutuo o del prestito, partecipando ai bandi successivi anche non consecutivi e resta condizionato ai requisiti disposti dai singoli bandi e alla collocazione in posizione utile nella eventuale graduatoria propria di ciascun anno.

 

Contributi in conto interessi a fronte di prestiti per l’avvio dell’attività professionale
In caso di sottoscrizione di uno o più contratti di prestito esclusivamente finalizzati all’acquisto di macchinari, arredi, attrezzature ed altri beni strumentali ammortizzabili per lo svolgimento dell’attività professionale l’EPPI può erogare contributi esclusivamente in conto interessi.
Il contributo è assegnato su domanda, purché l’iscritto:
a) abbia sottoscritto il contratto di prestito entro i primi 36 mesi dalla prima iscrizione a EPPI;
b) la domanda sia stata presentata fino al quinto anno successivo alla sottoscrizione del contratto di prestito;
c) abbia sottoscritto il contratto di prestito in costanza di iscrizione a EPPI;
d) non percepisca per il medesimo intervento contributi pubblici.
Il contributo in conto interessi è pari al 50% degli interessi pagati dall’iscritto nell’anno precedente all’anno solare del Bando e non può comunque eccedere, per anno solare, l’importo indicato dal Bando stesso
Se il prestito è cointestato a più soggetti, il contributo è riproporzionato in ragione della quota di pertinenza del richiedente.
L’iscritto può nuovamente richiedere il trattamento presentando nuovamente domanda per il medesimo contratto di prestito per 5 bandi consecutivi. L’accoglimento delle ulteriori domande resta condizionato ai requisiti disposti dai singoli bandi e alla collocazione in posizione utile nella eventuale graduatoria propria di ciascun anno.

 

Sussidi a sostegno dei figli, delle disabilità e della prima casa
A sostegno della famiglia degli iscritti, con particolare riguardo alla tutela della maternità/paternità, alla tutela dei figli minori, alla tutela del diritto allo studio dei figli ed alle situazioni in cui all’interno del nucleo familiare vi sia un soggetto invalido od inabile l’EPPI può erogare sussidi per rispondere alle esigenze di
seguito indicate:
a) nascita, affidamento od adozione;
b) concorso alle spese di iscrizione al nido o alla scuola d’infanzia;
c) contributo a tutela dei figli minori in ipotesi di decesso del genitore iscritto all’EPPI, ovvero nell’ipotesi di
decesso dell’altro genitore se coniuge o convivente ex l.n. 76/2016 con l’iscritto;
d) concorso alle spese funerarie per decesso dell’iscritto, del coniuge o dei figli fiscalmente a carico.
e) assistenza agli iscritti che abbiano a carico coniuge, figli od altri componenti del nucleo familiare, con un
grado d’invalidità non inferiore a due terzi;
f) assistenza ad iscritti con un grado d’invalidità non inferiore a due terzi;
g) interventi per l’abbattimento di barriere architettoniche;
h) acquisto od interventi sui veicoli da adibire al trasporto di soggetti con disabilità.
i) mutui o prestiti per acquisto o “costruzione” prima casa, con la esclusione di immobili accatastati come A/8 o A/9.
Destinatari dei trattamenti sono gli iscritti contribuenti all’EPPI o i loro eredi e gli iscritti titolari di pensione, di inabilità, invalidità e di vecchiaia che non esercitino più la libera professione.
Il contributo è assegnato su domanda, purché l’iscritto:
a) abbia un’anzianità contributiva pari ad almeno 36 mesi nel triennio precedente l’anno di presentazione della domanda. Si considera anche l’annualità antecedente a quella di presentazione della domanda, per la quale non sia ancora scaduto il termine di presentazione della relativa dichiarazione reddituale. Tale requisito di contribuzione minima non è richiesto per i titolari di pensione di vecchiaia, inabilità o invalidità che non esercitino più la libera professione.
Il contributo spettante è decurtato degli eventuali importi liquidati a titolo di invalidità civile e/o indennità di accompagnamento e/o di integrazione alla pensione minima nonché di ogni eventuale ulteriore intervento assistenziale riconosciuto per l’evento tutelato e liquidato dallo Stato o da Amministrazioni regionali o comunali.

 

 

Sussidi per disagio economico determinato da catastrofi o calamità
In caso in cui una catastrofe o una calamità naturale arrechi danno all’immobile destinato all’esercizio della libera professione di perito industriale o alla prima casa di abitazione o ad un proprio veicolo, l’EPPI può erogare trattamenti assistenziali in forma di sussidi e/o indennità. Gli immobili danneggiati devono essere siti nei comuni nei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito di calamità o catastrofe dalle autorità competenti. Destinatari sono gli iscritti contribuenti all’EPPI e, con la sola esclusione dell’indennità economica per prosecuzione degli effetti e ulteriori interventi straordinari, anche gli iscritti titolari di pensione, di vecchiaia, di inabilità e di invalidità, che non esercitino più la libera professione.

 

Sussidio per primo intervento
In via di estrema urgenza e prescindendo da specifico Bando, per assistere l’iscritto nell’immediatezza di eventi o calamità naturali, l’EPPI può erogare un sussidio di primo intervento, la cui domanda deve essere presentata entro 3 mesi dal rilascio della dichiarazione di inagibilità o, nel caso di veicolo, dal verificarsi del danno occasionato dall’evento.
Gli uffici, valutata la documentazione, accertata la sussistenza dei requisiti, procedono tempestivamente all’erogazione del sussidio una tantum:
– Euro 5.000 per immobile destinato all’esercizio della libera professione di perito industriale o prima casa di abitazione dichiarata totalmente inagibile;
- Euro 3.000 per immobile destinato all’esercizio della libera professione di perito industriale o prima casa di abitazione dichiarata parzialmente inagibile;
- Euro 1.500 per immobile destinato all’esercizio della libera professione di perito industriale o prima casa di abitazione dichiarata temporaneamente inagibile ma agibile con provvedimenti di rapido intervento;
– Euro 500 se a seguito di evento o calamità naturale il veicolo di proprietà dell’iscritto è stato reso inutilizzabile.
Il sussidio di primo intervento è assegnato in alternativa per l’inagibilità dell’immobile destinato all’esercizio della libera professione di perito industriale o per la casa di proprietà, mentre quello per l’inutilizzabilità del veicolo, invece, è compatibile con il sussidio per l’immobile professionale/casa.

 

Sussidio per danni all’immobile e/o al veicolo
L’EPPI può erogare sussidi in ristoro dei danni stessi sulla base di un Bando ad hoc e su domanda, purché l’iscritto:
a) fosse iscritto contribuente a EPPI in data anteriore al verificarsi degli eventi calamitosi e/o catastrofali;
b) presenti la domanda entro i termini indicati dal Bando corredandola con la documentazione da questo indicata.
Gli uffici, accertano la sussistenza dei requisiti, valutano la documentazione e, tenuto conto dei danni subiti, quantificano il danno disponendo un sussidio sino alla concorrenza del 50% dei danni attestati, con il limite massimo indicato dal Bando.

 

Per ulteriori informazioni e notizie, è possibile consultare il sito web di EPPI. 
 

 

RIFERIMENTI DELL’ENTE

Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Via Morgagni, 30/E
00161 Roma

www.eppi.it

 

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