L'ABC della previdenza: i veterinari

Contributi, prestazioni pensionistiche, indennità, sussidi e altri strumenti di welfare: l'ABC della previdenza per i veterinari iscritti all'ENPAV (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Veterinari)

 

CONTRIBUTI OBBLIGATORI (quanto costa la pensione)

L’ente previdenziale di riferimento per i veterinari liberi professionisti è l’ENPAV, Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Veterinari: la Cassa si alimenta con due tipi di contribuzione.

 

Contributo soggettivo

Ammonta a: a) 15% del reddito professionale dichiarato l’anno precedente ai fini IRPEF, con un massimale rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT (108.550 euro per il 2024), e con un contributo  minimo  di 3.237,50 euro; b) 3% del reddito professionale (contributo di solidarietà), oltre i primi 108.550 euro.

 

Contributo integrativo (ripetibile nei confronti dei clienti)

Ammonta al 2% dei corrispettivi assoggettati a  IVA, con un minimo di 555 euro. Sono previste  riduzioni -  limitatamente  ai primi  tre anni  di  iscrizione -  a favore di coloro che iniziano l'attività prima dei 32 anni di età. Per coloro che si sono iscritti infatti per la prima volta all’Albo dei veterinari, con un’età anagrafica inferiore ai 32 anni di età, viene prevista un’agevolazione per i primi 4 anni di iscrizione (massimo 48 mesi):

  • I anno (12 mesi) di iscrizione: gratuito
     
  • II anno (ulteriori 12 mesi) di iscrizione: 33% del contributo soggettivo minimo 
     
  • III e IV anno di iscrizione (totale 24 mesi): 50% del contributo soggettivo minimo.
     

Il primo anno gratuito di iscrizione sarà utile ai fini del raggiungimento dell’anzianità d'iscrizione necessaria alla maturazione del diritto alla pensione.

 

Contributo di solidarietà

I veterinari che hanno rinunciato all’iscrizione all’ENPAV perché svolgono esclusivamente attività di lavoro dipendente o autonomo e sono iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria sono tenuti al versamento di un contributo minimo di solidarietà di importo non inferiore a 258,50 euro annui.

 

Contributo di maternità

È un contributo dovuto da tutti gli iscritti all’Ente non pensionati, uguale per tutti, destinato all’erogazione delle indennità di maternità in favore delle libere professioniste. Il contributo è interamente deducibile ai fini dell’IRPEF e, per l'anno 2024, è pari a 95 euro. 
 

La contribuzione 2024          La contribuzione 2024: veterinari 

 

Contributo modulare

È prevista, la facoltà di versare un contributo annuo aggiuntivo, nella misura compresa tra il 2 e il 14% del reddito professionale per almeno 5 anni, utile per l’ottenimento di una quota aggiuntiva della pensione, calcolata con il sistema contributivo (analogo a quello dei lavoratori dipendenti iscritti all’INPS). Il contributo facoltativo è opzionato tramite il Modello 2 inviato dall’Ente, nel quale viene richiesto di selezionare l’aliquota da applicare al reddito professionale dichiarato nel Modello 1.
 

Restituzione dei contributi

Il veterinario che al compimento dei 68 anni di età cessi dall’iscrizione all’Ente senza aver maturato il diritto a pensione, nel caso di un periodo di iscrizione e contribuzione inferiore a 5 anni, può richiedere il rimborso dei contributi soggettivi effettivamente versati dall’1 gennaio 1991. Sulle somme da rimborsare sono dovuti interessi legali a partire dall’1 gennaio posteriore ai relativi pagamenti. Il rimborso spetta anche ai superstiti del de cuius se non aventi diritto a pensione indiretta.
 
Nel caso di contribuzione versata inferiore alla contribuzione dovuta, si applica una riduzione dell’importo da rimborsare di un’aliquota media calcolata applicando al debito contributivo, in modo progressivo, le seguenti aliquote per scaglioni:

  • 2% per un debito contributivo fino alla metà dell’intera contribuzione minima dovuta nell’anno di richiesta della restituzione;
     
  • 5% per un importo di debito superiore alla metà dell’intera contribuzione minima dovuta nell’anno di richiesta della restituzione e fino a due volte la medesima contribuzione;
     
  • 10% per un importo di debito superiore a due volte l’intera contribuzione minima dovuta nell’anno di richiesta della restituzione.
     

 

I TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Il diritto alle prestazioni pensionistiche è subordinato alle condizioni che in via generale sono il verificarsi dell'evento protetto (ad esempio il compimento di una determinata età) e il possesso da parte dell'assicurato di determinati requisiti contributivi e assicurativi.

 

Pensione di vecchiaia

Viene corrisposta al compimento del 68esimo anno di età, con almeno 35 anni di contribuzione. In alternativa, può essere conseguita all'età di 70 anni sia per gli uomini che per le donne, con almeno 25 anni di contribuzione.

 

Pensione di vecchiaia anticipata

Sono previste due possibilità di accesso:

  • con almeno 40 anni di contribuzione e 62 anni di età; 
     
  • con almeno 35 anni di contribuzione e 62 anni di età.

In quest’ultimo caso (pensione prima di aver raggiunto 40 anni) è previsto una riduzione del trattamento pensionistico con l’applicazione coefficienti di neutralizzazione (si veda misura della pensione).

 

Pensione di inabilità

Viene corrisposta a qualsiasi età, con un minimo di 5 anni di iscrizione all’Ente (si prescinde dall’anzianità contributiva in caso di infortunio). Richiesto il riconoscimento di uno stato di salute che escluda la capacità all’esercizio della professione in maniera totale e permanente (100%).

Gli anni ai quali va commisurata la pensione di inabilità sono aumentati di 10, sino a raggiungere il massimo di 35, qualora il richiedente non disponga di redditi extra professionali superiori a 14.800 euro annui (riferimento per il 2024), risultanti dalla media dei redditi del triennio antecedente alla domanda di pensione.  Dopo la concessione della pensione di inabilità è possibile rimanere iscritti all’Albo Professionale dei Veterinari, nel cui caso il pensionato di invalidità è obbligato a versare il contributo soggettivo minimo in misura ridotta al 50% e, nel caso in cui prosegua nell’esercizio della professione, dovrà versare i contributi in autoliquidazione. In questo modo l’assicurato acquisirà il diritto a trasformare la propria pensione in quella di vecchiaia, eventualmente anticipata, al momento del raggiungimento dei relativi requisiti.

 

Pensione di invalidità

Viene corrisposta a qualsiasi età, con un minimo di 5 anni di contribuzione (si prescinde dall’anzianità contributiva in caso di infortunio). Viene richiesto il riconoscimento della perdita di invalidità minima del 66,67%.

La misura della pensione è pari  all’80% di quella prevista  per l'inabilità.

 

Pensione ai superstiti

Mentre la pensione di   reversibilità spetta in caso  di  decesso  di  un pensionato, quella indiretta spetta ai superstiti del professionista, iscritto all’Ente da almeno 5 anni al momento del decesso. Per le pensioni indirette l’integrazione contributiva viene calcolata integrando fino al numero di dieci gli anni disponibili con anni assoggettati convenzionalmente al contributo soggettivo minimo.

Aventi diritto
I superstiti beneficiari sono il coniuge, il coniuge separato o divorziato titolare di assegno alimentare o di mantenimento e i figli (minorenni, maggiorenni solo nel caso in cui contemporaneamente abbiano un’età compresa tra i 18 anni e i 26 anni, siano a carico del Medico Veterinario al momento del decesso e frequentino corsi regolari di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito (nel caso di studi universitari, comunque non oltre i 26 anni) e maggiorenni totalmente inabili, conviventi ed a carico del Medico Veterinario al momento del decesso).

Quote spettanti 
La misura della pensione è stabilita in una quota dell’intero importo del trattamento già liquidato al lavoratore o che a lui sarebbe spettato. Le quote sono le seguenti: un solo superstite: 60%; due superstiti: 80%; tre o più superstiti: 100%.

 

 

DECORRENZA E MISURA DELLE PENSIONE

La pensione di vecchiaia decorre dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti dell'età e dell'anzianità contributiva. La pensione di vecchiaia anticipata, quella di inabilità e invalidità  decorrono dal mese successivo alla presentazione della domanda in presenza dei requisiti prescritti. La pensione ai superstiti è fissata al mese successivo alla data del decesso del dante causa.

 

Misura della pensione

A decorrere dall’anno 2016 il calcolo della pensione verrà effettuato considerando i migliori 26 redditi professionali dichiarati durante l’intera vita contributiva, con un aumento progressivo, di anno in anno, del numero di redditi dichiarati utilizzati per la media, fino ad arrivare a considerare i migliori 35 anni nel 2025. Per il calcolo della media dei redditi professionali si considera il reddito professionale dichiarato fino a concorrenza dell’importo massimo di 90.000 euro. Qualora il reddito professionale dichiarato sia inferiore a quello convenzionale, di cui all’art. 5, comma 2 (14.350 euro), ovvero sia pari a zero ai fini del calcolo della media verrà utilizzato detto reddito convenzionale, per ciascun anno di riferimento. I contributi del 2% di solidarietà e quello facoltativo costituiscono il montante individuale da trasformare in trattamento pensionistico attraverso la moltiplicazione per i coefficienti di trasformazione contenuti nella Tabella A allegata al Regolamento ENPAV.

Se la media dei redditi è superiore a 20.850,00 euro la percentuale dell’1,5% si riduce progressivamente secondo i seguenti scaglioni: 

  • 1,45% per lo scaglione di reddito superiore a 20.850,00 euro fino a 41.700,00 euro;
     
  • 1,20% per cento per lo scaglione di reddito superiore a 41.700,00 euro fino a 90.000 euro. 

L'importo annuo delle pensioni non può essere inferiore a 7.051,75 euro per il 2024, cifra rivalutata annualmente. Alla pensione di vecchiaia anticipata liquidata con anzianità inferiore a 40 anni si applicano i coefficienti  di riduzione riportati in tabella (ad esempio, a 68 anni si ha il 100% della pensione). 

 

Coefficienti di neutralizzazione dei pensionamenti anticipati

Coefficienti di riduzione veterinari 2023

 

Rendita Pensionistica

Coloro i quali al compimento dei 68 anni di età hanno accantonato non meno di 5 anni, anche non continuativi, di iscrizione e contribuzione all’ENPAV successivi all’1 gennaio 1991, ma non hanno raggiunto i requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia, possono richiedere, previa cancellazione dall’ENPAV la corresponsione di una rendita pensionistica calcolata secondo il metodo contributivo.

La rendita pensionistica può essere richiesta anche dai superstiti non aventi diritto alla pensione indiretta.

Nel caso di contribuzione accantonata inferiore alla contribuzione dovuta, si applica una riduzione del montante contributivo secondo la seguente progressione:

  • 2% per un importo di debito contributivo fino alla metà dell’intera contribuzione minima dovuta nell’anno di richiesta della rendita;
     
  • 5% per un importo di debito superiore alla metà dell’intera contribuzione minima dovuta nell’anno di richiesta della rendita e fino a due volte la medesima contribuzione;
     
  • 10% per un importo di debito superiore a due volte l’intera contribuzione minima dovuta nell’anno di richiesta della rendita.

 

Cumulo gratuito

Dall’1 gennaio 2017, a seguito della L. 232/2016, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, degli iscritti alla Gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive dell'AGO - comprese, dall’1 gennaio 2017, le Casse libero-professionali iscritti ad Albo - possono cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. Ciò a condizioneche non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni e non posseggano i requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in nessuna delle forme assicurative oggetto del cumulo.

La facoltà può essere esercitata per la liquidazione dei seguenti trattamenti pensionistici:

  • di vecchiaia con i requisiti anagrafici e contributivi previsti;
     
  • anticipata con i requisiti contributivi  previsti dalla legge vigente (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne fino al 31 dicembre 2026 da adeguare alla speranza di vita per gli anni seguenti), con accesso al trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla maturazione del requisito contributivo (per effetto della finestra mobile; 
     
  • per inabilità;
     
  • ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione presso una delle Gestioni assicurative interessate al cumulo.
     

Il criterio di calcolo dell’assegno ottenuto con il cumulo non segue la regola generalizzata del sistema contributivo, come nella totalizzazione, ma viene applicato il criterio del pro-quota, con le regole in vigore in ciascuna gestione. 

A differenza di quanto avviene per la totalizzazione (decorrenza differita di 18 mesi per la pensione di vecchiaia e 21 mesi per la pensione di anzianità per effetto della finestra mobile), la pensione (vecchiaia/vecchiaia anticipata) ottenuta grazie all'istituto del cumulo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda. La decorrenza della pensione di inabilità è attribuita secondo i criteri vigenti nella gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante. La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa e pertanto i trattamenti liquidati in base alle disposizioni sul cumulo devono avere decorrenza successiva all’1 febbraio 2013 (successiva all’1 febbraio 2017, in caso di contribuzione versata presso una Cassa professionale).

Come chiarito dalla Circolare n.140/2017 INPS, la pensione di vecchiaia in cumulo sarà erogata "per formazione progressiva", con singole quote decorrenti alla maturazione dei singoli requisiti anagrafici, contributivi e di status previsti dal singolo ordinamento pensionistico che concorra anche solo in parte alla definizione del trattamento pensionistico di vecchiaia in cumulo.

L’ENPAV ai fini della misura della pensione pro quota prenderà in considerazione esclusivamente i periodi di iscrizione e contribuzione maturati presso l’Ente, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso altre gestioni, applicando il metodo di calcolo di cui all’art.21 del R.A. allo Statuto. La media dei redditi per il calcolo della pensione pro quota sarà effettuata esclusivamente sugli anni di effettiva iscrizione e di contribuzione presso l’ENPAV. Detto periodo contributivo sarà rilevante anche per determinare la eventuale integrazione contributiva di cui all’art 49 del R.A allo Statuto ENPAV. 

 


WELFARE

Il Regolamento ENPAV prevede diverse provvidenze a favore degli iscritti e titolari di pensione, in campo sanitario, familiare e professionale.

 

Provvidenze straordinarie 

Agli iscritti che versino in precarie condizioni economiche a causa di infortunio, malattia o eventi di particolare gravità viene riconosciuto una somma una tantum, la cui misura viene determinata caso per caso in relazione allo stato di bisogno del richiedente. La domanda va inviata all’ente entro una scadenza bimestrale (28 febbraio - 30 aprile - 30 giugno - 31 agosto - 30 settembre - 30 novembre). 


Sussidi per spese di ospitalità in case di riposo 

 Il sussidio è costituito dal contributo sulla spesa sostenuta per la retta annuale di dimora in misura non superiore al 75% della stessa retta e, comunque, per importo mensile non superiore a 516,46 euro. La formazione della graduatoria delle domande di sussidio viene effettuata con criterio inversamente proporzionale all’entità del reddito complessivo dichiarato l’anno precedente dai componenti il nucleo familiare del richiedente, ammontare che non dovrà comunque essere superiore a due volte l’ammontare annuo del trattamento minimo INPS. 

A parità di requisiti si tiene conto dell’età più elevata. Il contributo di partecipazione dell’ Enpav è limitato ad un periodo massimo di 3 mesi e, in casi di particolare gravità, può essere protratto per ulteriori 3 mesi a discrezione del comitato esecutivo dell’Ente.

 

Borse di studio di specializzazione post-laurea

Sono previsti sussidi per motivi di studio in favore dei giovani Medici Veterinari che abbiano intrapreso un percorso di formazione per migliorare le loro conoscenze e competenze.

Le borse di studio sono riservate a giovani Medici Veterinari che, al momento della presentazione della domanda, contemporaneamente:

  • non hanno compiuto i 35 anni

  • sono iscritti all’Albo professionale e all’Enpav

  • presentano regolarità iscrittiva e contributiva

  • non risultano titolari di altre borse di studio, assegni, premi o sussidi, aventi analoga finalità da chiunque erogati, per il medesimo corso di studio

  • non risultano assegnatari di una borsa lavoro giovani dell’Enpav

Le Borse di Studio di Specializzazione sono riconosciute esclusivamente per i seguenti percorsi formativi, svolti in Italia:

  • Corsi di perfezionamento universitari della durata di almeno di 9 mesi

  • Master universitari

  • Scuole di specializzazione universitarie

  • Internship rotazionale e Internship specialistico (entrambi della durata di almeno 12 mesi) e Residency, svolti sotto la supervisione di Diplomati di College


La domanda può essere presentata o in fase di avvio del percorso formativo – con iscrizione già avvenuta – o per percorsi formativi già conclusi positivamente, entro 12 mesi dalla conclusione. Per i cicli formativi pluriennali, la domanda può essere presentata per le singole annualità concluse entro il termine di 12 mesi dalla conclusione dell’anno di formazione oggetto di domanda.

La Borsa può essere erogata solo una volta, ad eccezione dei corsi di formazione pluriennale. In questo caso può essere riconosciuta per l’intero percorso formativo, ma è necessario presentare la domanda per ogni anno di formazione e concorrere, ai fini dell’assegnazione, al relativo bando annuale.

Alla fine del periodo di formazione, il borsista deve documentare l’esito favorevole del percorso formativo. Se la specializzazione non si conclude positivamente, l’importo già erogato dovrà essere restituito all’ Enpav (la restituzione è del 50% se l’esito negativo riguarda solo l’ultimo anno).

La presentazione della domanda deve essere fatta esclusivamente online accedendo alla propria area riservata iscritti.

L’erogazione della Borsa non è automatica: occorre rientrare nelle posizioni utili di una graduatoria i cui criteri sono:
 
  • Voto di laurea

  • Durata del percorso di laurea

  • Età al momento di invio della domanda

  • Frequenza di corso pluriennale

  • Anzianità iscrittiva e contributiva

  • Condizione economica del nucleo familiare (Reddito ISEE)

  • Più alta media negli esami sostenuti durante il corso degli studi


Le Borse ammontano al costo annuo documentato della specializzazione e, comunque, al massimo € 3.000 l’anno, mentre per il tirocinio formativo specialistico Internship e Residency il sussidio è corrisposto in via forfettaria per un importo pari a € 3.000 annui.

 

Prestiti e mutui 

Sono previsti prestiti a tasso agevolato per:

  • avvio e sviluppo dell’attività professionale. Rientrano in questa ipotesi l’acquisto: di attrezzatura sanitaria veterinaria e di beni strumentali, di arredi, di quote di associazione professionale tra veterinari, dell’autovettura (purché necessaria allo svolgimento dell’attività professionale/lavorativa), le spese destinate alla formazione professionale;

  • ristrutturazione della struttura sanitaria veterinaria o della casa di abitazione;

  • corsi di formazione professionale;

  • malattia grave o intervento chirurgico relativamente all’iscritto o a un appartenente al nucleo familiare, con riferimento agli oneri economici effettivamente sostenuti a causa della malattia o dell’ intervento chirurgico.

L’importo concedibile non può essere superiore al totale degli oneri economici, debitamente documentati, che il richiedente deve sostenere in riferimento alla causale per la quale chiede il prestito, con un limite massimo concedibile pari a  50.000 euro. L’estinzione deve avvenire al massimo entro 7 anni, con rate trimestrali. Gli Istituti di credito coinvolti sono BNL e Banca Popolare di Sondrio. 

 

Assistenza sanitaria integrativa

La Cassa ha stipulato una polizza sanitaria integrativa con RBM Salute attraverso la quale ha assicurato gli iscritti, gratuitamente, per i grandi interventi chirurgici e i gravi eventi morbosi. 

I costi del piano base

I costi del piano base - Assistenza sanitaria veterinari

I costi del piano integrativo

I costi del piano integrativo - Assistenza sanitaria veterinari

 

Per ulteriori informazioni e notizie è possibile consultare nella sezione  il “Regolamento di previdenza e assistenza” pubblicato sul sito web dell’ente.


 

RIFERIMENTI DELL’ENTE

Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Veterinari
Via Castelfidardo 41
00185 Roma
www.enpav.it

 

Potrebbe interessarti anche

Previdenza, non solo INPS: un bilancio del sistema Casse

Quando si parla di bilancio del sistema pensionistico non si può trascurare che il primo pilastro previdenziale è garantito nel nostro Paese anche da gestioni privatizzate. Iscritti, prestazioni e saldi contabili: la fotografia delle Casse di Previdenza dei liberi professionisti scattata dal Decimo Rapporto Itinerari Previdenziali

Previdenza, i conti del sistema tra gestioni in attivo e in passivo

Nel 2021 la spesa pensionistica è ammontata a 238,271 miliardi: tenuto conto della ripresa delle entrate contributive post COVID-19, il saldo negativo tra entrate e uscite si è attestato a circa 30 miliardi. Un deficit su cui pesa soprattutto il disavanzo di alcune gestioni, come quella dei dipendenti pubblici