L'ABC della previdenza: i giornalisti

Quale pensione per i giornalisti che esercitano la libera professione? La contribuzione, e tutele previdenziali e le misure di welfare garantite dall'INPGI, Istituto Nazionale di Previdenza per i Giornalisti Italiani, ai suoi iscritti

L’Ente Previdenziale di riferimento per i giornalisti che esercitano la libera professione è l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI). 

 

CONTRIBUTI OBBLIGATORI (quanto costa la pensione)

Il sistema pensionistico dei giornalisti liberi professionisti, iscritti all’INPGI 2, è finanziato attraverso un prelievo contributivo, rapportato  ai compensi erogati, che si distingue a seconda delle modalità dell’attività svolta: collaboratori coordinati e continuativi e freelance

 

Co.Co.Co.

Il contributo è dovuto nella misura del 28% (comprensivo del 2% destinato al fondo maternità e assegni familiari) dei compensi, di cui 18,67% a carico dell’azienda e 9,33% a carico del giornalista. Il contributo è dovuto entro il massimale di 119.650 euro. Nel caso di co.co.co. che siano contemporaneamente già assicurati o titolari di pensione l’aliquota complessiva è ridotta al 17% di cui l’11,33% a carico del committente e il restante 8,91% a carico del collaboratore.

 

Freelance

a) Contributo soggettivo: dall’1 gennaio 2020, il contributo è elevato al 12% fino a un reddito di 24.000 euro e al 14% per le quote di reddito eccedenti tale limite del reddito professionale dell'anno precedente dichiarato ai fini IRPEF, con un massimale di 119.650 euro e con un contributo minimo di 298,66 euro per anzianità di iscrizione superiori a 5 anni; sulla parte di reddito professionale eccedente il massimale non è dovuta alcuna contribuzione. 

Il contributo soggettivo è dovuto nella misura del 50% per gli iscritti all’ordine professionale con anzianità inferiore a 5 anni e per i titolari di pensione.

Agli iscritti che lo richiedano espressamente è concessa la facoltà di versare, oltre al contributo soggettivo obbligatorio, una contribuzione soggettiva aggiuntiva la cui aliquota minima non può essere inferiore al 5%. 

b) Contributo integrativo: gli iscritti devono applicare una maggiorazione percentuale del 4% su tutti i corrispettivi che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività giornalistica autonoma di libera professione, inclusi quelli da cessione del diritto d’autore. 

c)  Quota fissa di 18,43 euro per il fondo maternità.

 

Indennità una tantum

Gli iscritti che, al compimento dell’età pensionabile di vecchiaia, cessino (o abbiano cessato) l’iscrizione alla Gestione senza maturare il diritto alla pensione (minimo di 5 anni di contribuzione) possono chiedere  la restituzione dei contributi utili a pensione versati, maggiorati degli interessi legali. La medesima richiesta può essere presentata dai superstiti del giornalista scomparso nelle condizioni sopra descritte.

 

 

I TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Il diritto alle prestazioni pensionistiche è subordinato alla condizione che l'assicurato sia in possesso di determinati requisiti contributivi e assicurativi.

 

Pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia spetta al compimento del 67esimo anno di età, a condizione che risultino versati almeno 20 anni di contribuzione effettiva.

 

Pensione di anzianità (vecchiaia anticipata)

Il diritto alla pensione può essere anticipato:

- al compimento dei 63 anni di età con almeno 20 anni di contribuzione effettiva, a condizione che l’ammontare della prima rata risulti non inferiore ad una soglia mensile, annualmente rivalutata sulla media quinquennale del PIL, pari a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale INPS (801,6 euro mensili del 2024). Si prescinde dal predetto importo soglia al compimento del 66esimo anno di età, dal compimento del quale non è più richiesto tale requisito reddituale;

- indipendentemente dai predetti requisiti anagrafici e di valore-soglia, al raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.

 

Pensione supplementare

Gli iscritti che siano titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità come dipendenti, autonomi o liberi professionisti, possono richiedere, successivamente al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia la liquidazione di una pensione supplementare, anche senza aver maturato i requisiti di cui ai precedenti punti.

 

Pensione di inabilità   

Il diritto alla pensione di invalidità matura, a qualsiasi età, alle seguenti condizioni:

  • l’assicurato sia riconosciuto totalmente e permanentemente inabile all’esercizio dell’attività professionale giornalistica;
     
  • risultino versate almeno 5 annualità di contribuzione, delle quali almeno 3 nel quinquennio precedente la domanda;
     
  • l’attività lavorativa professionale sia effettivamente cessata.


L’ammontare della pensione di invalidità è determinato assumendo il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 57 anni, qualora l’assicurato al momento del pensionamento abbia un’età inferiore.

Se l’iscritto non risulta  già titolare di altri trattamenti pensionistici (o comunque non ne ha  maturato il diritto),  la pensione non può essere inferiore ad un importo minimo, calcolato in base a 20 anni di contribuzione, con integrazione a carico dell’INPGI delle eventuali annualità di contribuzione mancanti.

La pensione d’invalidità,  ferma restando l’incompatibilità con lo svolgimento di attività professionale giornalistica, non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente e autonomo di natura non giornalistica nella misura del 50% o per la parte eccedente il trattamento minimo INPS e fino a concorrenza dei redditi stessi.

 

Pensione ai superstiti  

Il diritto alla pensione in favore dei superstiti sorge in caso di decesso del pensionato oppure del lavoratore in attività, a condizione che quest'ultimo, al momento del decesso, possa far valere almeno 15 anni di contribuzione, ovvero 5 anni, di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la data della morte.

Aventi diritto
I superstiti beneficiari sono il coniuge anche se legalmente separato o divorziato solo se titolare di assegno di mantenimento e i figli (minorenni, maggiorenni studenti sino a 21 anni e universitari sino a 26 anni, ovvero inabili e a carico del genitore defunto). In assenza di coniuge e figli, la pensione spetta ai genitori ultrasessantacinquenni o inabili al lavoro a carico del defunto al momento del decesso e, in assenza anche dei genitori, il trattamento spetterà ai fratelli celibi e alle sorelle nubili inabili al lavoro ed a carico del defunto al momento del decesso

Quote spettanti
La misura della pensione è stabilita in una quota dell’intero importo del trattamento già liquidato al lavoratore o che a lui sarebbe spettato. Le quote sono le seguenti: 

  • 60% coniuge (% assegnata dal giudice per il coniuge divorziato);
     
  • 20% a ciascun figlio se ha diritto alla pensione anche il coniuge;
     
  • 40% a ciascun figlio se manca il coniuge;
     
  • 70% un solo figlio avente diritto alla pensione senza coniuge;
     
  • 15% a ciascun genitore;
     
  • 15% a ciascuno dei fratelli o sorelle.

Per determinare la pensione   indiretta il coefficiente di trasformazione è quello relativo ai 57 anni, in caso di decesso dell'assicurato prima dei 57 anni. 

Se la vedova possiede redditi
Per il coniuge (unico) superstite è previsto un particolare regime di cumulabilità fra il trattamento di pensione e i redditi assoggettabili a IRPEF. 
 

Cumulo tra reddito e pensione ai superstiti 

Cumulo tra reddito e pensione di superstiti 2023

Ai familiari del giornalista deceduto che non abbia maturato il requisito contributivo utile alla liquidazione della pensione ai superstiti, spetta una indennità “una tantum”, pari ai contributi versati utili alla pensione, maggiorati degli interessi al tasso legale.

 

 

MISURA DELLA PENSIONE

L'importo della  pensione è determinato dal prodotto tra il montante individuale dei contributi e il coefficiente di trasformazione relativo all'età di pensionamento.

Coefficienti di conversione del montante contributivo 2024Coefficienti di conversione del montante contributivo 2024

 

Divisori e coefficienti di conversione del montante contributivo validi dall’1 gennaio 2023Divisori e coefficienti di conversione del montante contributivo validi dall’1 gennaio 2021

Il coefficiente relativo a 57 anni viene preso a riferimento anche per le pensioni maturate in età inferiore a 57 anni.

Il montante si ottiene applicando alla retribuzione imponibile annua un'aliquota di computo. Tale montante si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno (con esclusione dell'anno in corso), applicando un tasso di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del PIL (prodotto interno lordo) nominale, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. I coefficienti di trasformazione sono soggetti a revisione triennale (biennale dal 2019) sulla base delle rilevazioni demografiche, dell'andamento del PIL e delle dinamiche generali delle retribuzioni.

 

Aliquote di computo

Per l'anno in corso l’aliquota di computo è fissata:

- al 12% per i giornalisti liberi professionisti senza vincolo di subordinazione; per le quote di reddito professionale netto eccedenti i 24.000 euro, il contributo soggettivo è elevato al 14%; 

- al 28% per i soggetti che esercitano attività giornalistica sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, non iscritti ad altro fondo di previdenza obbligatoria, né titolari di pensione diretta; 

- al 17% di IVS per i soggetti che esercitano attività giornalistica sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti ad altro fondo di previdenza obbligatoria ovvero titolari di pensione diretta. 

 

Decorrenza

La pensione di vecchiaia e quella di vecchiaia anticipata decorrono dal mese successivo a quello in cui si maturano i requisiti richiesti per il diritto. La pensione d’invalidità decorre dal mese successivo a quello della relativa domanda (in presenza dei requisiti richiesti). La pensione ai superstiti è fissata al mese successivo alla data del decesso del dante causa.

 

CUMULO GRATUITO 

Dall’1 gennaio 2017, a seguito della L. 232/2016 i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, degli iscritti alla Gestione Separata e alle forme sostitutive ed esclusive dell'AGO - comprese le Casse libero-professionali per iscritti ad albo - possono cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. Ciò a condizione che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni. 

La facoltà può essere esercitata per la liquidazione dei seguenti trattamenti pensionistici:

- di vecchiaia con i requisiti anagrafici e contributivi previsti;

- anticipata con i requisiti contributivi previsti dalla legge vigente (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne fino al 31 dicembre 2026 (da adeguare alla speranza di vita per gli anni seguenti), con accesso al trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla maturazione del requisito contributivo (per effetto della cosiddetta finestra mobile);

- per inabilità;

- ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione presso una delle gestioni assicurative interessate al cumulo.

Il criterio di calcolo dell’assegno ottenuto con il cumulo non segue la regola generalizzata del sistema contributivo, come nella totalizzazione, ma viene applicato il criterio del pro-quota, con le regole in vigore in ciascuna gestione. A differenza di quanto avviene per la totalizzazione (decorrenza differita di 18 mesi per la pensione di vecchiaia e 21 mesi per la pensione di anzianità per effetto di finestra mobile), la pensione (vecchiaia/vecchiaia anticipata) ottenuta grazie all'istituto del cumulo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

Come chiarito dalla circolare n.140/2017 INPS, la pensione di vecchiaia in cumulo sarà erogata ‘per formazione progressiva’, con singole quote decorrenti alla maturazione dei singoli requisiti anagrafici, contributivi e di status previsti dal singolo ordinamento pensionistico che concorra anche solo in parte alla definizione del trattamento pensionistico di vecchiaia in cumulo.

La decorrenza della pensione di inabilità è attribuita secondo i criteri vigenti nella gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante. La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa e pertanto i trattamenti liquidati in base alle disposizioni sul cumulo devono avere decorrenza successiva all’1 febbraio 2013 (successiva all’1 febbraio 2017, in caso di contribuzione versata presso una Cassa professionale).

 

WELFARE

Assicurazione infortuni e diaria da ricovero

Il fondo consente la stipula di una polizza UnipolSai a copertura sia degli infortuni professionali che quelli extra professionali, che offre al giornalista di scegliere tra quattro ipotesi: 

1) 105.000 euro in caso di morte e per invalidità permanente; rimborso delle spese di cura sino a 2.500 euro; premio annuo del contratto 155 euro. Con garanzia invalidità temporanea, 25 euro al giorno, il premio annuo sale a 280;

2) 155.000 euro in caso di morte e per invalidità permanente; rimborso delle spese di cura sino a 5.000 euro; premio annuo del contratto 232 euro. Con garanzia invalidità temporanea, 50 euro al giorno, il premio annuo sale a 460;

3) 200.000 euro in caso di morte e per invalidità permanente; rimborso delle spese di cura sino a 7.500 euro; premio annuo del contratto 320 euro. Con garanzia invalidità temporanea, 75 euro al giorno, il premio annuo sale a 340;

4) 250.000 euro in caso di morte e per invalidità permanente; rimborso delle spese di cura sino a 10.000 euro; premio annuo del contratto 400 euro. Con garanzia invalidità temporanea, 100 euro al giorno, il premio annuo sale a 520.

Nel caso di invalidità permanente la liquidazione del sinistro avviene con la deduzione di una franchigia pari al 3%. Nel caso di invalidità superiore al 15% la franchigia viene abrogata. Nel caso di invalidità permanente di grado superiore al 50% viene liquidata l’intera somma assicurata.

 

Diaria da ricovero

La polizza prevede: a) un’indennità giornaliera a seguito di ricovero dovuto a malattia, infortunio, parto o aborto spontaneo o terapeutico. L’indennità è dovuta per ciascun giorno di degenza e per la durata massima di 365 giorni per sinistro; b) un’indennità di convalescenza sino a un massimo di 60 giorni. In questo caso, la somma massima assicurabile è di 150 euro. Il premio varia in funzione dell’età dell’assicurato.

 

Per ulteriori informazioni e notizie è possibile consultare il relativo Regolamento, pubblicato sul sito web dell’ente, nella sezione dedicata alla Gestione Separata. 

 


RIFERIMENTI DELL’ENTE

INPGI
Via Nizza 35
00198 Roma

www.inpgi.it

 

Potrebbe interessarti anche

Pensioni e singole gestioni: come vanno i conti del sistema obbligatorio?

Nonostante la spesa previdenziale italiana si possa dire complessivamente sotto controllo, alcune gestioni mostrano anche per il 2022 segnali di fatica: bene commercianti, dipendenti del settore privato e, fuori dal perimetro INPS, anche i liberi professionisti. In "rosso" i dipendenti pubblici

Una comunicazione pericolosa

In Italia si spende troppo per la previdenza? È quello che potrebbe pensare l'Europa alla luce dei dati comunicati in sede istituzionale: dati, secondo l'Undicesimo Rapporto Itinerari Previdenziali, in parte "gonfiati" da voci assistenziali impropriamente finite sotto il capitolo pensioni