L'ABC della previdenza: i farmacisti

Prestazioni previdenziali, trattamenti assistenziali e altri servizi di welfare per i liberi professionisti scritti all'ENPAF: guida alla previdenza di base per i farmacisti 

 

I CONTRIBUTI OBBLIGATORI (quanto costa la pensione)

La Cassa di previdenza dei farmacisti (ENPAF) – cui sono iscritti tutti i farmacisti iscritti all’ordine professionale - si alimenta con un contributo, adeguato annualmente sulla base dell’indice di inflazione indicato dall’ISTAT, pari per il 2023 a 5.002 euro.

Sono previste delle riduzioni del contributo previdenziale: riservate ai farmacisti disoccupati, iscritti contemporaneamente ad altra forma di previdenza obbligatoria o titolari di pensione diretta (vecchiaia, anzianità, invalidità) erogata dall'ENPAF che nel contempo non esercitino attività professionale) nella misura del 33,33%, del 50% o dell'85%, con proporzionale riduzione della pensione. La riduzione dell'85% per i disoccupati può essere conservata per massimo 5 anni contributivi complessivi, superato questo periodo l’iscritto che permanga in stato di disoccupazione ha diritto alla riduzione massima del 50% in quanto equiparato all'iscritto che non esercita attività professionale. È prevista una riduzione del 33,33% ovvero del 50% per gli iscritti titolari esclusivamente di pensione erogata da Ente di previdenza diverso dall'ENPAF e non esercitino attività professionale.

Per gli iscritti a partire dall’1 gennaio 2004 che esercitino attività professionale per la quale siano soggetti all'assicurazione generale obbligatoria o ad altra previdenza obbligatoria e non abbiano redditi professionali esenti da contribuzione previdenziale, e quelli in condizione di disoccupazione involontaria è inoltre prevista la facoltà di versare un contributo di solidarietà del 3% in luogo della contribuzione previdenziale, fermo restando il versamento della quota di assistenza e di indennità maternità (30+9euro). Tale forma contributiva non è tuttavia utile all'iscritto per maturare il diritto alla pensione. La contribuzione di solidarietà non può essere mantenuta per più di 5 anni complessivi. Il contributo di solidarietà non è utile all'iscritto per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia, di anzianità ovvero di invalidità, conseguentemente non è utile neanche ai fini della pensione ai superstiti. Il contributo di solidarietà non è oggetto di restituzione e non può essere reintegrato a quota intera. Il contributo non può essere trasferito ad altro Ente nell'ambito delle procedure di ricongiunzione né risulta utile ai fini della totalizzazione. Nel periodo in cui il soggetto versa il contributo di solidarietà matura la sola l'anzianità di iscrizione.

A partire dal 1995, è prevista la possibilità di versare un contributo annuo pari a 2 oppure 3 volte l'ammontare del contributo base intero, con proporzionale maggiorazione della pensione.La contribuzione doppia o tripla versata dal 2004 determina un ulteriore aumento dell'importo della pensione nella misura del 10% e del 15%. L’iscritto può scegliere di versare la contribuzione in misura doppia ovvero tripla in qualsiasi momento e revocare la sua scelta in qualsiasi momento.

 

Restituzione dei contributi

La restituzione dei contributi è prevista a favore degli iscritti all’Albo e all’ENPAF all’1 gennaio 1995 ovvero in data successiva, al compimento del 68esimo anno di età (fatto salvo adeguamento all'aspettativa di vita) che non abbiano maturato i requisiti di iscrizione e contribuzione utili ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia. In questo caso, a domanda dell’interessato e previa cancellazione dall’Albo i contributi versati sono oggetto di restituzione.

La contribuzione viene restituita con decurtazione di una aliquota percentuale corrispondente, per il periodo di iscrizione all’ENPAF, al valore della copertura assicurativa dei rischi di invalidità o morte (cioè il 12%), la somma così determinata è maggiorata dell’interesse semplice al tasso legale tempo per tempo vigente. La restituzione dei contributi riguarda solo i contributi versati fino all’anno di competenza 2003, i contributi a partire da quelli di competenza dell’anno 2004 non vengono più restituiti.

 

 

I TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Il diritto alle prestazioni pensionistiche è subordinato ad alcune condizioni che, in via generale, sono il verificarsi dell'evento protetto (ad esempio il compimento di una determinata età) e il possesso da parte dell'assicurato di determinati requisiti contributivi e assicurativi.

 

Pensione di vecchiaia

Spetta all'età di 68 anni e 9 mesi sia per gli uomini che per le donne, con un minimo di 30 anni di iscrizione e contribuzione effettiva (di cui almeno 20 di attività professionale; tale condizione non è richiesta a coloro che al 31 dicembre 1994 avevano già compiuto i 45 anni di età; per questi soggetti il requisito è richiesto in ragione di due anni di attività professionale ogni tre di iscrizione e contribuzione successivi al 31 dicembre 1994). Il suddetto requisito anagrafico è soggetto agli adeguamenti alla cosiddetta speranza di vita (sulla base dei dati forniti dall’Istat), con una periodicità triennale (biennale dal 2019). 

L'iscritto che abbia maturato il diritto alla pensione di vecchiaia può spostare la decorrenza della pensione per un periodo che va da 1 a 10 anni. L'istituto, riservato agli iscritti, consente di ottenere un aumento dell'importo della pensione maturata alla data di decorrenza in relazione al numero di anni di procrastino prescelti. La domanda di procrastino dovrà essere presentata entro il mese di decorrenza della pensione.

 

Pensione di anzianità

È stata riconosciuta per il triennio 2013-2015, indipendentemente dall'età, con 42 anni di contribuzione (di cui almeno 20 di attività professionale). Dall'1 gennaio 2016 la pensione di anzianità è soppressa.

 

Pensione di invalidità

Spetta all’iscritto di età inferiore ai 68 anni (l’età è indicata sulla base del Regolamento attualmente vigente), il quale, a seguito di accertamento sanitario disposto dall’ENPAF, risulti inabile in modo assoluto e permanente all’esercizio dell’attività professionale.

I requisiti assicurativi richiesti sono almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione effettive di cui almeno tre nel quinquennio precedente la domanda di pensione di invalidità. Ai fini dell'anzianità di iscrizione, la frazione d’anno inferiore o uguale a sei mesi non viene computata, mentre quella superiore a tale soglia vale quale intero anno.

La corresponsione della pensione di invalidità è subordinata alla cessazione di qualsiasi attività lavorativa autonoma o subordinata. La pensione di invalidità conseguita sulla base di anzianità di iscrizione e contribuzione inferiore a venti anni vengono liquidate in proporzione al numero e alla misura delle contribuzioni effettivamente versate, comunque rapportate a venti anni. Al titolare di pensione di invalidità del periodo compreso tra il sesto e il ventesimo anno di iscrizione non sarà consentito di avvalersi della relativa riduzione contributiva.

 

Pensione ai superstiti

Il diritto alla pensione in favore dei superstiti sorge in caso di decesso del pensionato oppure del lavoratore in attività, a condizione che quest'ultimo, al momento del decesso, possa far valere i requisiti assicurativi richiesti per la pensione di vecchiaia ovvero 5 anni, di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la data della morte.

Aventi diritto
I superstiti beneficiari possono essere: il coniuge anche se separato, caso in cui se separato con "addebito" potrà ottenere la pensione ai superstiti solo se è già titolare di assegno alimentare a carico del coniuge deceduto; i figli (minorenni, maggiorenni studenti sino a 21 anni ed universitari sino a 26 anni, ovvero inabili e a carico del genitore defunto), i nipoti (minorenni e a carico del dante causa), i genitori a carico del dante causa (in mancanza di coniuge, figli e nipoti), i fratelli e le sorelle inabili e a carico del dante causa (in mancanza anche dei genitori).

Quote spettanti
La misura della pensione è stabilita in una quota dell’intero importo del trattamento già liquidato al lavoratore o che a lui sarebbe spettato. Le quote sono le seguenti: coniuge solo: 60%; coniuge e un figlio: 80%; coniuge e due o più figli: 100%. Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote sono le seguenti: un figlio: 70%; due figli: 80%; tre o più figli: 100%; un genitore: 15 %; due genitori: 30%; un fratello o sorella: 15%; due fratelli o sorelle: 30%; tre fratelli o sorelle: 45%; quattro fratelli o sorelle: 60%; cinque fratelli o sorelle: 75%; sei fratelli o sorelle: 90%; sette fratelli o sorelle: 100%. La pensione ai superstiti non può, in alcun caso, risultare superiore all’intero ammontare della pensione del pensionato deceduto. Perde il diritto alla pensione il coniuge quando contrae nuove nozze, con decadenza efficace a partire dal primo giorno del mese successivo a quello il cui è avvenuto il matrimonio.

 

DECORRENZA E MISURA DELLA PENSIONE

La pensione di vecchiaia decorre dal mese successivo al compimento dell’età pensionabile, salvo procrastino. La pensione di anzianità, quella di inabilità e invalidità decorrono dal mese successivo alla presentazione della domanda. La pensione ai superstiti è fissata al mese successivo alla data del decesso del dante causa.

 

Misura della pensione

La misura della pensione è determinata dalla somma di 3 quote.

A) Riferita all'anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 1994. Sono stabilite due quote fisse per ogni anno di contribuzione:

  • 178,00 euro annui per ciascuno dei primi 15 anni
     
  • 125,00 euro per ogni anno dopo il 15esimo anno.


B) Riferita all'anzianità contributiva maturata dall'1 gennaio 1995 al 31 dicembre 2003, attraverso una quota fissa per ogni anno di contribuzione: 173,00 euro annui.

Tale importo è maggiorato, per ogni anno di contribuzione successivo al trentesimo, del 2,40%; per ogni anno mancante al compimento del trentesimo è ridotto di 1/30.


C) Riferita all’anzianità contributiva maturata a partire dall'1 gennaio 2004; quota fissa 263,00 euro per ogni anno di contribuzione.


Gli importi di pensione indicati sono adeguati alla variazione dell’indice Istat nella misura riconosciuta dall’ente fino all’anno in corso e salvo eventuale riduzione disposta a norma dell’art. 21 del Regolamento dal 33 all’85% per contemporanea iscrizione ad altro ente obbligatorio o status di disoccupazione.

 

Assegno integrativo

Sulla pensione, in presenza dei prescritti requisiti, può essere corrisposta una maggiorazione a titolo di assegno integrativo nella misura dell’1% per ogni anno di iscrizione all’Ente antecedente il 1995, non coperto da altra forma di previdenza obbligatoria, da calcolarsi sull’importo di pensione maturato al 31 dicembre 1994.

Il diritto all’assegno integrativo è subordinato all’esercizio per almeno quindici anni (entro il 31 dicembre 1994) di attività professionale in farmacia o in una delle attività professionali espressamente previste dalla vigente legislazione. 

 

Differimento della pensione

In caso di differimento volontario del pensionamento da parte di un iscritto che in base alla previgente normativa abbia maturato entro la data del 31 dicembre 1991 il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità con il compimento del sessantesimo anno di età, l'importo della pensione viene maggiorato delle seguenti percentuali:

Differimento pensione farmacisti

In caso di differimento volontario del pensionamento da parte di un iscritto che abbia maturato i requisiti pensionistici tra l'1 febbraio 2004 e il 31 gennaio 2013, l'importo della pensione viene maggiorato delle seguenti percentuali, reversibili: 

Percentuale differimento pensione al 31 gennaio 2013

In caso di differimento volontario del pensionamento da parte di un iscritto che abbia maturato i requisiti pensionistici dall'1 febbraio 2013, l'importo della pensione viene maggiorato delle seguenti percentuali, reversibili: 

Percentuale differimento pensione all'1 febbraio 2013    



Cumulo gratuito 

Dall’1 gennaio 2017, a seguito della L. 232/2016 i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, degli iscritti alla Gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive dell'AGO - comprese le Casse libero-professionali per iscritti ad Albo - possono cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. Ciò a condizione che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni.

La facoltà può essere esercitata per la liquidazione dei seguenti trattamenti pensionistici:

- di vecchiaia con i requisiti anagrafici e contributivi previsti;

- anticipata con i requisiti contributivi  previsti dalla legge vigente (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne fino al dicembre 2026), con accesso al trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla maturazione del requisito contributivo per effetto della cosiddetta finestra mobile;

- per inabilità;

. ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione presso una delle Gestioni assicurative interessate al cumulo.

Il criterio di calcolo dell’assegno ottenuto con il cumulo non segue la regola generalizzata del sistema contributivo, come nella totalizzazione, ma viene applicato il criterio del pro-quota, con le regole in vigore in ciascuna gestione. A differenza di quanto avviene per la totalizzazione (decorrenza differita di 18 mesi per la pensione di vecchiaia e 21 mesi per la pensione di anzianità per effetto di finestra mobile), la pensione (vecchiaia/vecchiaia anticipata) ottenuta grazie all'istituto del cumulo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

Come chiarito dalla circolare 140/2017 INPS, la pensione di vecchiaia in cumulo sarà erogata ‘per formazione progressiva’, con singole quote decorrenti alla maturazione dei singoli requisiti anagrafici, contributivi e di status previsti dal singolo ordinamento pensionistico che concorra anche solo in parte alla definizione del trattamento pensionistico di vecchiaia in cumulo.

La decorrenza della pensione di inabilità è attribuita secondo i criteri vigenti nella gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante. La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa e pertanto i trattamenti liquidati in base alle disposizioni sul cumulo devono avere decorrenza successiva all’1 febbraio 2013 (successiva all’1 febbraio 2017, in caso di contribuzione versata presso una Cassa professionale).

 

WELFARE

Il nuovo Regolamento (varato nel 2018) prevede numerose provvidenze a favore degli iscritti e titolari di pensione, offrendo loro aiuti nel campo professionale, sanitario e familiare.
 

Disoccupazione

Si tratta di un istituto che riguarda l’iscritto che si trovi in stato di disoccupazione temporanea e involontaria da almeno 6 mesi al momento della domanda ed abbia compiuto i 40 anni di età con almeno 8 anni di iscrizione di cui 2 nell’ultimo biennio. L’ammontare del sussidio è commisurato a 6 mensilità della misura massima della Naspi INPS (1.470 euro). Dopo la prima erogazione, l’iscritto può chiedere una seconda prestazione con un intervallo minimo di 24 mesi. La prestazione può essere riconosciuta per un massimo di due volte. Esaurita l’erogazione, se permane o si ripropone lo stato di disoccupazione involontaria, potrà essere corrisposto, annualmente, per un massimo di due volte, un sussidio straordinario di importo non inferiore a 1.000 euro indicizzato a condizione che l’iscritto abbia cumulativamente almeno 50 anni e almeno 15 anni di iscrizione e contribuzione. Il sussidio viene riconosciuto solo se il richiedente non sta beneficiando di altre misure a sostegno del reddito inerenti alla condizione di disoccupazione.
 

Assistenza continuativa

Consiste nella erogazione di una rendita mensile collegata all’età o alla presenza di figli disabili di età superiore ai 21 anni. Ne possono beneficiare i professionisti che abbiano compiuto il 65° anno di età e abbiano almeno 20 anni di iscrizione di cui 7 nei 10 precedenti o almeno 15 anni di iscrizione e contribuzione effettiva, e i pensionati ENPAF che abbiano compiuto il 65° anno di età (60 se titolari di pensione di invalidità). Ne possono beneficiare anche i superstiti del dante causa se questi era in possesso dei requisiti appena esposti nel seguente ordine: coniuge (almeno 65 anni di età), orfani (fino a 21 anni o non oltre i 26 anni se studenti universitari), genitore fiscalmente a carico (almeno 65 anni di età). L’importo mensile (per 13 mensilità) della prestazione è pari all’assegno sociale INPS (503,27 euro nel 2023). 

L’Assistenza continuativa per figli di età non inferiore a 21 anni con grave disabilità è erogabile a favore dei professionisti che abbiano almeno 15 anni di iscrizione di cui 4 nei 7 anni precedenti la domanda, e i pensionati ENPAF. Anche in questo caso l’importo mensile (per 13 mensilità) della prestazione è pari all’assegno sociale INPS. 

Devono essere rispettati contestualmente i seguenti parametri reddituali. Il patrimonio mobiliare, così come risultante dall’attestazione ISEE, non deve superare 40.000, euro per ciascun componente successivo al secondo, a tale importo si aggiungono ulteriori 5.000 euro fino a un massimo di 55.000 euro. Se il nucleo familiare è composto esclusivamente da soggetti ultrasettantenni o se in esso è presente un soggetto affetto da grave disabilità o inabilità, il patrimonio mobiliare non deve essere superiore a 55.000 euro. Di seguito gli importi corrispondenti alle diverse fasce ISEE del nucleo del richiedente:

Assistenza continuativa farmacisti 2023


Contributi assistenziali a parziale rimborso

L’iniziativa si riferisce agli iscritti con almeno 5 anni iscrizione di cui 2 nell’ultimo biennio, ai pensionati, e ai superstiti che abbiano figli disabili di età inferiore ai 21 anni. Le spese sostenute devono essere direttamente connesse con la condizione di disabilità, con la eccezione delle spese di trasporto e soggiorno per i familiari, ove si renda necessario l’accompagnamento del disabile nei luoghi di diagnosi e cura. 


Spese medico sanitarie e funerarie

Interessa i pensionati e gli iscritti con almeno 8 anni di anzianità assicurativa iscrizione di cui 2 nell’ultimo biennio, ai pensionati e ai superstiti. Le spese sanitarie da rimborsare devono essere direttamente connesse con l’evento morboso (uno solo per ciascun anno), anche in questo caso con la eccezione delle spese di trasporto e soggiorno. Il rimborso delle spese funerarie riguarda il genitore superstite del farmacista ancorché non sia fiscalmente a carico dello stesso. 


Spese di ospitalità presso case di riposo

L’iniziativa riguarda tutti i soggetti titolari di pensione ENPAF che abbiano compiuto il 70esimo anno di età. Il Regolamento prevede che, in ogni caso, il contributo non può essere inferiore al 50% delle spese  sostenute per ospitalità presso case di riposo. 

Per le prestazioni di assistenza straordinaria una tantum con rimborso spese, il patrimonio mobiliare, così come risultante dall’attestazione ISEE, dovrà essere non superiore a 50.000,00 euro.  Per ciascun componente del nucleo del richiedente successivo al secondo, a tale importo si aggiungono ulteriori 5.000,00 euro fino a un massimo di 65.000,00 euro. Il valore ISEE dovrà essere compreso nelle seguenti fasce:

Spese straordinarie farmacisti 2023

 

Spese connesse a danni da calamità naturali

In linea di massima deve trattarsi di un evento per il quale vi sia stata la dichiarazione dello stato di emergenza. Destinatari delle prestazioni sono i pensionati e  gli iscritti con una anzianità  pari ad almeno cinque anni. È prevista la copertura dei danni  all’abitazione principale di proprietà e ai locali destinati all’esercizio dell’attività professionale.
 

Indennità una tantum per situazioni di grave difficoltà economica

È riferito al farmacista iscritto con almeno 8 di iscrizione e contribuzione di cui due nell’ultimo biennio e che abbia compiuto i 45 anni di età, il quale si trovi in una situazione di difficoltà economica evidenziata dalla diminuzione in misura non inferiore al 25% del reddito rispetto a quello percepito nell’anno precedente. Spetta inoltre al professionista colpito da malattia o infortunio che abbia direttamente inciso sulla sua capacità lavorativa producendo una riduzione del reddito per un periodo continuativo non inferiore a 6 mesi e a coloro che percepiscono solamente reddito di lavoro o pensione non assoggettabile ad imposizione fiscale ed hanno tra i 60 e i 65 anni. Questa prestazione è estesa anche al coniuge superstite. 


Misure di conciliazione vita-lavoro

Si tratta di una iniziativa diretta a dare sostegno ad alcune categorie di iscritte le quali potrebbero trovarsi in una situazione di difficoltà economica di fronte alla gravidanza e alla maternità. Si riferisce, in particolare, alla necessità per l’iscritta in stato di gravidanza di astenersi dall’attività lavorativa prima del periodo assistibile (ossia 2 mesi prima e 3 dopo l’evento) con un valore dell’indennità compreso fra 300 e 10.000 euro.

Altre misure di conciliazione vita – lavoro riguardano la copertura alle spese per la frequenza di asili nido e della scuola per l’infanzia, riservata alla farmacista con una anzianità minima di 5 anni di cui due nell’ultimo biennio. L’istituto si riferisce all’iscritto o, in alternativa, esclusivamente al coniuge superstite. 


Provvidenze per studi

Il riferimento è alle borse di studio a favore di figli e orfani di farmacisti che abbiano una anzianità assicurativa pari ad almeno 8 anni di regolari versamenti. La formazione di graduatorie degli aventi diritto è determinata in base al merito e alla condizione economica del nucleo familiare. 

Oltre all’istituto delle borse di studio si è aggiunta la novità della previsione di un intervento a favore dei farmacisti iscritti che frequentano una scuola di specializzazione nell’ambito del settore farmaceutico. Non è richiesta alcuna anzianità assicurativa minima e il contributo una tantum è previsto fra 3.000 e 7.000 euro.


Interventi per favorire l’occupazione

Si tratta di un contributo erogabile al titolare di farmacia che assuma con un contratto di lavoro dipendente: un farmacista di età non superiore ai 30 (incentivo all’occupazione giovanile), oppure un farmacista che abbia compiuto 50 anni e si trovi in stato di disoccupazione temporanea e involontaria da almeno 6 (incentivo al ricollocamento lavorativo). L’assunzione deve avvenire con la qualifica di collaboratore di farmacia privata ai sensi del CCNL delle farmacie private. Il rapporto di lavoro al momento della domanda deve essere in atto da almeno otto mesi e da non più di tre anni.

Il Consiglio di amministrazione dell’Ente fissa lo stanziamento relativo alla presente iniziativa e l’ammontare del contributo, che è percentualmente commisurato al costo del lavoro e alle caratteristiche del rapporto.
 

Assistenza sanitaria integrativa e non autosufficienza

Le “Iniziative di assistenza sanitaria integrativa e altre coperture per morte invalidità e non autosufficienza” rappresenta la parte più innovativa del Regolamento. Sono previsti interventi a carico dell’Ente non collegati alla situazione di bisogno economico e tendenzialmente riferiti a tutta la collettività degli iscritti.

Con delibera del Consiglio di amministrazione del 20 dicembre 2017, ENPAF ha aderito a EMAPI, l’Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani, tale convenzione prevede una copertura sanitaria integrativa per gravi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi, la copertura in caso di invalidità permanente superiore al 66% da infortunio e la copertura in caso di non autosufficienza (LTC – Long Term Care). Per la sola copertura ASI - Assistenza Sanitaria Integrativa si prevede, inoltre, la possibilità per gli assicurati di estendere, con oneri a loro carico, le medesime coperture al proprio nucleo familiare.

Per ulteriori informazioni e notizie è possibile consultare il “Regolamento di previdenza” e “Il Regolamento di assistenza” pubblicati sul sito web dell’ente (sezione Documenti).

 

 

RIFERIMENTI DELL'ENTE

Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti
Viale Pasteur 49
00144 Roma
www.enpaf.it

 

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