L'ABC della previdenza: i consulenti del lavoro

Quali misure di welfare per i consulenti del lavoro? Le tutele previdenziali e assistenziali previste per i consulenti del lavoro iscritti all'ENPACL (e per i loro familiari) 

 

CONTRIBUTI OBBLIGATORI (quanto costa la pensione)

La tutela previdenziale dei consulenti del lavoro è gestita dall’ENPACL (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro), che si alimenta con due tipi di contribuzione: il contributo soggettivo e quello integrativo. 

 

Contributo soggettivo

Corrisponde al 12% del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF, prodotto in forma individuale o associata, calcolato su un reddito minimo di 19.964 euro e massimo di 111.565. La quota minima, comunque dovuta, è pari a 2.396 euro (il 12% di 19.964). È inoltre previsto un contributo soggettivo facoltativo pari a 500 euro o multipli di 500.

I neo-iscritti con meno di 35 anni, per l’anno di iscrizione e i successivi quattro anni solari, e i pensionati di vecchiaia, anzianità e vecchiaia anticipata, possono versare la contribuzione soggettiva in misura pari al 6% del reddito professionale.


Contributo integrativo (ripetibile con diritto di rivalsa nei confronti dei clienti)

È pari al 4% dei corrispettivi assoggettabili a IVA, con un minimo di 348 euro, comunque dovuto.

 

 

I TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Il diritto alle prestazioni pensionistiche è subordinato alle condizioni che in via generale sono il verificarsi dell'evento protetto (ad esempio il compimento di una determinata età) e il possesso da parte dell'assicurato di determinati requisiti contributivi e assicurativi.

 

Pensione di vecchiaia

Spetta all'età di 70 anni (a regime nel 2025) con un minimo di 5 anni di contribuzione. Nel periodo transitorio (fino a tutto il  2024) il requisito dell'età progressivamente crescente è così articolato. 

      Pensione di vecchiaia consulenti del lavoro

Affinché venga riconosciuta la pensione nel periodo transitorio (in età inferiore a 70 anni), l’importo del trattamento non deve risultare inferiore a 5 volte l’ammontare del contributo soggettivo minimo stabilito nell’anno di maturazione del diritto. (per il 2024, tale soglia è pari a euro 11.980 lordi annui).

 

Pensione di vecchiaia anticipata

La pensione di vecchiaia anticipata è corrisposta a coloro che, sommando età e periodo di iscrizione e contribuzione, raggiungano le quote sotto indicate:

a) quota 96 dall'1/1/2013 (età minima 60 – anzianità contributiva minima 36 anni)

b) quota 97 dall'1/1/2015 (età minima 60 – anzianità contributiva minima 37 anni)

c) quota 98 dall'1/1/2017 (età minima 60 – anzianità contributiva minima 38 anni)

d) quota 99 dall'1/1/2019 (età minima 60 – anzianità contributiva minima 39 anni)

e) quota 100 dall'1/1/2021 (età minima 60 – anzianità contributiva minima 40 anni)

La pensione conseguita con anzianità contributiva inferiore a 40 anni richiede la cancellazione dall’Albo professionale. Tale requisito non è richiesto per la pensione anticipata in cumulo ex L. 228/2012. La pensione viene erogata al professionista che sia regolare sotto il profilo dei versamenti contributivi previdenziali. In caso di rateazione di debiti contributivi, la regolarità contributiva è certificata con il versamento dell'ultima rata del relativo piano di dilazione.

 

Pensione di inabilità

Viene corrisposta a qualsiasi età, con un minimo di 5 anni di iscrizione e contribuzione (si prescinde da questo requisito in caso di infortunio). È richiesto il riconoscimento dello stato di inabilità totale (100%) e permanente che deve essersi verificata dopo l’iscrizione all’Ente. La pensione di inabilità decorre dal mese successivo a quello di cancellazione dall'Albo provinciale di riferimento dei Consulenti del Lavoro. Tale cancellazione deve intervenire entro 90 giorni dal riconoscimento del diritto a pensione comunicato dall’ENPACL. In caso di nuova iscrizione del professionista, questi decadrà dal diritto a pensione.

La misura della pensione di inabilità inoltre non può essere inferiore a 5 volte l'importo del contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno della presentazione della domanda.

 

Pensione di invalidità

Spetta a qualsiasi età con un minimo di 10 anni di contribuzione (5 in caso di infortunio) per consulenti in corso di iscrizione all’ENPACL. È richiesto il riconoscimento della perdita di almeno i 2/3 della capacità lavorativa a seguito di malattia o infortunio successivo all’iscrizione all’Ente, o in caso di successivo aggravamento o sopraggiunte nuove infermità.

 

Pensione di reversibilità (ai superstiti)

Il diritto alla pensione in favore dei superstiti sorge in caso di decesso del pensionato oppure del lavoratore in attività, a condizione che quest'ultimo, al momento del decesso, possa far valere almeno 5 anni di effettiva iscrizione e contribuzione nei 10 anni antecedenti all’evento. 

I superstiti beneficiari possono classificarsi in tre gruppi: il coniuge o unito civilmente; i figli (minorenni, maggiorenni studenti celibi o nubili sino a 21 anni e studenti universitari sino a 26 anni, ovvero totalmente inabili e a carico del richiedente la pensione, in tutti i casi e senza limiti anagrafici purché non percepiscano redditi propri superiori agli importi di legge); i genitori (in mancanza di coniuge e figli).

La misura della pensione è stabilita in una quota dell’intero importo del trattamento già liquidato al lavoratore o che a lui sarebbe spettato. Le quote sono le seguenti: 60% al coniuge; 20% a ciascun figlio minorenne a carico o maggiorenne inabile al lavoro. In mancanza del coniuge o al suo decesso: 60% a un figlio; 80% a due figli; 100% a tre o più figli. In mancanza di coniuge e/o figli: 50% al genitore o 60% a due genitori purché inabili e privi di reddito o con reddito non superiore a quello stabilito dal Regolamento ENPACL.

 

DECORRENZA DELLA PENSIONE

La pensione di vecchiaia decorre dal mese successivo al compimento del 68esimo anno di età. La pensione di vecchiaia anticipata, quella di inabilità e invalidità decorrono dal mese successivo alla presentazione della domanda. La pensione ai superstiti è fissata al mese successivo alla data del decesso del consulente dante causa.

 

 

MISURA DELLA PENSIONE

La misura della pensione è determinata dalla somma di 2 quote fisse, a cui possono sommarsi 4 quote supplementari.

A) quota fissa di 8.773 euro annui, per gli anni di iscrizione maturati sino al 31 dicembre 2009;

B) quota fissa di 9.000 euro annui, per gli anni di iscrizione maturati dall’1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2012;

C) quota supplementare pari al 7,50% dei contributi complessivi versati con marche “Russo Spena” (fino al 31 dicembre 1991);

D) quota supplementare pari al 10% dei contributi integrativi complessivi (2% sul volume d'affari IVA) versati fino a tutto il 2002;

E) quota supplementare pari all’8% dei contributi integrativi complessivi versati dall’1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2012;

F) quota supplementare calcolata con il sistema contributivo, basandosi sulla contribuzione facoltativa versata.

Le quote fisse A e B sono rivalutate annualmente sulla base degli indici Istat. C’è poi una quota relativa alla contribuzione maturata dall'1 gennaio 2013, determinata dal prodotto tra il montante individuale dei contributi e il coefficiente di trasformazione relativo alla età di pensionamento.

 

Coefficienti di conversione del montante contributivo 2024

Coefficienti di conversione del montante contributivo 2024

   

Divisori e coefficienti di conversione del montante contributivo validi dall’1 gennaio 2023 Divisori e coefficienti di conversione del montante contributivo validi dall’1 gennaio 2023


Il coefficiente relativo a 57 anni viene preso a riferimento anche per le pensioni maturate in età inferiore.

Il montante è dato dalla sommatoria dei contributi soggettivi e delle somme versate come contribuzione volontaria, di riscatto e di ricongiunzione per periodi successivi al 31 dicembre 2012. La contribuzione integrativa versata dopo il 2013, applicando la nuova aliquota del 4%, è calcolata a partire dall'anno 2014 con il sistema contributivo. È valutata nel montante in misura pari ai tre quarti dell'importo versato con esclusione di un quarto. Se questo è inferiore, è escluso comunque un importo pari all'importo minimo di 300 euro.  

Fino al 31 dicembre 2019, il tasso annuo di capitalizzazione del montante contributivo individuale è pari al 90% della media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito, con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare, con un valore minimo garantito pari all’1,5% ed un massimale pari alla media quinquennale del PIL utilizzato per il sistema di calcolo contributivo INPS. È prevista una decurtazione della rivalutazione del montante nel primo anno in cui i tassi siano superiori all’1,5%.

È prevista una integrazione per le pensioni di importo più basse, alle stesse condizioni stabilite per le pensioni INPS. Per cui, affinché scatti l’integrazione occorre che: l’interessato non abbia altri redditi IRPEF di importo superiore a 2 volte il minimo INPS (15.563,86 euro nel 2024) e il reddito complessivo della coppia (pensionato e relativo coniuge) non deve superare l’importo annuo di 4 volte il minimo (31.127,72 euro nel 2024).

 

SUPPLEMENTO PENSIONISTICO

Gli iscritti che dopo il raggiungimento della pensione di vecchiaia o di vecchiaia anticipata continuano a esercitare la professione hanno diritto a un supplemento di pensione che viene erogato automaticamente a ogni triennio, calcolato dall’1 gennaio dell’anno successivo a quello in cui decorre la pensione, in base ai contributi effettivamente versati.

 

CUMULO GRATUITO 

Dall’1 gennaio 2017, a seguito della L. 232/2016 i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, degli iscritti alla Gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive dell'AGO - comprese le Casse libero-professionali per iscritti ad albo - possono cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. Ciò a condizioneche non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni. 

La facoltà può essere esercitata per la liquidazione dei seguenti trattamenti pensionistici:

- di vecchiaia con i requisiti anagrafici e contributivi previsti;

- anticipata con i requisiti contributivi previsti dalla legge vigente (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne nel triennio 2016-2018, 43 anni e 3 mesi per gli uomini e 42 anni e 3 mesi per le donne fino al 31 dicembre 2026 (da adeguare alla speranza di vita per gli anni seguenti), con accesso al trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla maturazione del requisito contributivo (per effetto della cosiddetta finestra mobile);

- ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione presso una delle gestioni assicurative interessate al cumulo.

Il criterio di calcolo dell’assegno ottenuto con il cumulo non segue la regola generalizzata del sistema contributivo, come nella totalizzazione, ma viene applicato il criterio del pro-quota, con le regole in vigore in ciascuna gestione. 

A differenza di quanto avviene per la totalizzazione (decorrenza differita di 18 mesi per la pensione di vecchiaia e 21 mesi per la pensione di anzianità per effetto di finestra mobile), la pensione (vecchiaia/vecchiaia anticipata) ottenuta grazie all'istituto del cumulo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

Come chiarito dalla circolare INPS 140/2017, la pensione di vecchiaia in cumulo sarà erogata “per formazione progressiva”, con singole quote decorrenti alla maturazione dei singoli requisiti anagrafici, contributivi e di status previsti dal singolo ordinamento pensionistico che concorra anche solo in parte alla definizione del trattamento pensionistico di vecchiaia in cumulo.

La decorrenza della pensione di inabilità è attribuita secondo i criteri vigenti nella gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante. La pensione ai superstitidecorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa e pertanto i trattamenti liquidati in base alle disposizioni sul cumulo devono avere decorrenza successiva all’1 febbraio 2013 (successiva all’1 febbraio 2017, in caso di contribuzione versata presso una Cassa professionale).

 

WELFARE

Anche l’ENPACL  ha recentemente  ripensato la propria funzione, indirizzandola sempre più su misure di welfare attivo, che consentano agli iscritti di avere aiuti nel campo professionale, sanitario e familiare. Il Regolamento prevede numerose provvidenze a favore degli iscritti e titolari di pensione. 

 

Provvidenze straordinarie

Sono erogate in caso di: 

  • calamità naturali;
     
  • furto o incendio del materiale e dell’attrezzatura dello studio, purché non dipendenti da dolo o da colpa grave, tali da impedire e/o compromettere il normale esercizio della professione e/o l'integrità fisica della persona stessa;
     
  • malattie, infortuni e situazioni di tale bisogno che determinino condizioni di particolare disagio economico dell'iscritto o pensionato e dei suoi familiari;
     
  • decesso dell'iscritto o del pensionato quando determini uno stato di tale disagio economico per i familiari superstiti da compromettere le minime esigenze di sussistenza.

Le provvidenze straordinarie sono erogate nella misura che il CdA  ritiene congrue sulla base delle risorse, per un importo non superiore a 10 volte l’importo del contributo soggettivo minimo vigente al momento della delibera (23.960 euro nel 2024). Il predetto limite è aumentato di un importo pari allo stesso contributo soggettivo minimo (23.960 euro nel 2024) per ciascun familiare a carico. 

 

Attività di sviluppo e sostegno della professione e al praticantato

Il CdA promuove azioni finalizzate alle attività di sviluppo e sostegno alla professione con i seguenti obiettivi:

- facilitare l’esercizio della libera professione dei propri associati, organizzando e/o favorendo, anche per quanto attiene i rapporti con la pubblica amministrazione, l’accesso a servizi informatici di supporto all’attività di studio, a banche dati, archivi, corsidi apprendimento a distanza e altri servizi similari;

- favorire l’erogazione di aiuti finanziari sotto la forma di prestiti agevolati per l’acquisto di attrezzature, strumenti, arredi, hardware e software, tutti finalizzati all’allestimento e/o al potenziamento degli studi professionali dei propri associati e/o allo svolgimento di incarichi professionali;

- erogare aiuti economici finalizzati alla tutela della maternità e al sostegno della genitorialità;

- salvaguardare la continuità dell’esercizio dell’attività degli studi professionali, attraverso la promozione di iniziative atte a favorirne il passaggio generazionale;

- promuovere convenzioni o accordi commerciali per l’accesso agevolato a servizi e forniture inerenti l’attività professionale.

Nella definizione delle condizioni di accesso ai benefici relativi alle attività  sopra indicate,  si tiene conto della tipologia e validità del progetto, nonché della opportunità di favorire l’avvio alla libera professione dei giovani iscritti, considerando anche le situazioni reddituali dei richiedenti e le effettive condizioni di bisogno.

L’Ente favorisce il praticantato per coloro che intendono sostenere l’esame di stato all’abilitazione della professione. Per incentivare sia i giovani che si avvicinano alla pratica professionale che il dante pratica, l’ENPACL prevede di:

- garantire a tutti i praticanti la copertura dell’assistenza sanitaria integrativa, attualmente vigente in favore di tutti gli iscritti all’ENPACL;

- estendere ai familiari dei Consulenti del Lavoro che acquisiscano presso il proprio studio un praticante la copertura di assistenza sanitaria integrativa.  


Le summenzionate coperture assistenziali decorrono dalla data di iscrizione del praticante nell’apposito registro tenuto presso il CPO di riferimento. Inoltre, l’ente ha stipulato due polizze sanitarie con Emapi. Si tratta:

- della polizza sanitaria integrativa attraverso la quale l’Ente ha assicurato, gratuitamente, gli iscritti per i "grandi interventi chirurgici e i gravi eventi morbosi". Per incentivare i giovani che si avvicinano alla pratica professionale, dal 2016 viene garantito a tutti i praticanti, iscritti per la prima volta, la copertura degli infortuni già vigente in favore di tutti gli iscritti all’ENPACL;

- della Long Term Care (LTC) ossia la copertura assicurativa, concepita a tutela del professionista che, a seguito di malattia o infortunio, venga a trovarsi in condizioni di non autosufficienza. La polizza garantisce l’erogazione di una rendita mensile di 1.700 euro vita natural durante, e prevede una copertura base e supplementare collettiva, il cui onere è a totale carico dell’Ente.

 

Emergenza COVID-19

Nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai consulenti che fossero risultati contagiati dal virus e obbligati a ricovero ospedaliero, l’Ente riconosce, con procedura semplificata, un sussidio è di 10.000 euro. Dall'1 gennaio 2022, considerata l’entità dello stanziamento statutario, l’ENPACL non è nelle condizioni di poter riconoscere con procedura semplificata i sussidi per i casi di quarantena o isolamento disposti dalle autorità sanitarie. Entrambe le tipologie di provvidenza riguardano soltanto coloro che svolgono esclusivamente attività libero-professionale di Consulente del Lavoro.

 

Per ulteriori informazioni e notizie è possibile consultare nella sezione  il "Regolamento di previdenza e assistenza" pubblicato sul sito web dell’ente, enpacl.it (sezione La Normativa).

 


RIFERIMENTI DELL’ENTE

Cassa di Previdenza dei Consulenti del Lavoro
Viale del Caravaggio 78
00144 Roma
www.enpacl.it