L'ABC della previdenza: i periti agrari

L’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAIA, i trattamenti previdenziali e le principali misure di welfare: guida breve alla previdenza per i periti agrari che desiderano esercitare (anche) la libera professione 

La tutela previdenziale dei periti agrari liberi professionisti è gestita dall'ENPAIA (Ente nazionale di previdenza e assistenza impiegati agricoltura). L’iscrizione all’apposita gestione separata dell’ENPAIA è dunque obbligatoria per tutti i periti agrari che svolgono attività libero-professionale, ancorché abbiano contemporaneamente un rapporto di lavoro dipendente.

Attenzione! L’Enpaia, oggi Fondazione con personalità giuridica di diritto privato, è l’Ente di previdenza integrativa degli impiegati e dei dirigenti dell’agricoltura. Sono dunque iscritti obbligatoriamente alla Fondazione i dirigenti e gli impiegati amministrativi e tecnici, anche in periodo di prova o assunti con contratti a termine e di apprendistato, di formazione e di lavoro, dipendenti da: 

  • imprenditori, singoli o associati, società, consorzi ed enti che svolgono attività agricola (o attività connesse) proprietari dei fondi affittati; 
     
  • istituti, enti e associazioni aventi il fine di attuare o promuovere la difesa, il miglioramento o l’incremento della produzione agricola e cui non siano applicabili le disposizioni del d. lgs. C.P.S 1304/1947; 
     
  • consorzi di miglioramento fondiario e consorzi di irrigazione; 
     
  • consorzi di bonifica, con esclusione dei contributi afferenti al TFR; 
     
  • aziende esercenti concessioni di tabacco e frantoi di olive, con esclusione dei dirigenti; 
     
  • enti di diritto pubblico, limitatamente ai dipendenti addetti alle imprese o aziende agricole da essi esercitate. 
     

Nei confronti di questa platea, le prestazioni erogate secondo lo statuto della Fondazione riguardano dunque l’assicurazione contro infortuni professionali ed extra-professionali e le malattie professionali, i trattamenti di previdenza integrativa, prestiti e mutui in forma agevolata, l’accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto e di quiescenza dei dipendenti dei consorzi di bonifica. 

Dal 1996, la Fondazione ha però incrementato la sua attività ottenendo anche la gestione delle della previdenza obbligatoria delle nuove casse degli agrotecnici e dei periti agrari che esercitano la libera professione, compresi i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Figure professionali che hanno quindi obbligo di iscrizione alle rispettive Gestioni Separate anche nel caso in cui svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato. 

 

CONTRIBUTI OBBLIGATORI

La Cassa di Previdenza dei periti agrari si alimenta con due tipi di contribuzione.
 

Contributo soggettivo

È stabilito in misura pari al 10% del reddito professionale netto prodotto nell’anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell’IRPEF, entro un determinato massimale, rivalutato annualmente in relazione alle variazioni Istat dell’indice generale dei prezzi al consumo (pari per il 2022 a 105.014 euro). comunque dovuto un importo minimo di 620 euro.

Oltre al contributo soggettivo obbligatorio del 10%, è concessa la facoltà di avvalersi di una maggiore aliquota contributiva variabile prescelta dal 12% al 30% del reddito professionale netto; l’opzione di versare il contributo soggettivo determinato secondo l’aliquota prescelta è espressa ogni anno con apposito modulo contestualmente al pagamento dell’acconto e dà luogo a piena deducibilità dell’importo versato.

Dal 2015 gli iscritti in attività anche dopo il pensionamento, che abbiano compiuto 70 anni, versano il contributo soggettivo ridotto del 50%, con un minimale anch’esso ridotto del 50%. Viene inoltre prevista una riduzione del 50% del contributo minimo, limitatamente ai primi tre anni di iscrizione, per coloro che iniziano l'attività prima dei 35 anni, se il reddito imponibile non supera i 10.000 euro.

 

Contributo integrativo (ripetibile nei confronti dei clienti)

È pari al 2%, incrementabile fino al 5%, dei corrispettivi assoggettati a IVA, è calcolato sul fatturato minimo di 6.270 euro annui, da rivalutare ogni tre anni in base alla variazione annua corrispondente all’indice dei prezzi consumo. 

Non è dovuto per le prestazioni professionali che danno origine a fatturazione tra professionisti iscritti alla Gestione. Gli iscritti che proseguono l’attività dopo il pensionamento, sono tenuti al versamento del contributo integrativo in relazione ai redditi professionali conseguiti.

Prevista inoltre una quota fissa di 17 euro per il fondo maternità.


 

I TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Il diritto alle prestazioni pensionistiche è subordinato alle condizioni che, in via generale, sono il verificarsi dell'evento protetto (ad esempio il compimento di una determinata età) e il possesso da parte dell'assicurato di determinati requisiti contributivi e assicurativi.
 

Pensione di vecchiaia

Viene corrisposta al compimento del 65 anno di età, con almeno 5 anni di contribuzione effettiva, ovvero all’età di 57 anni, in presenza di 40 anni di contribuzione.

 

Pensione di inabilità e invalidità

Viene corrisposta a qualsiasi età, con un minimo di 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente alla presentazione della domanda, qualora la capacità di esercizio della professione sia esclusa totalmente (o ridotta a meno di un terzo in caso di pensione di invalidità), a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all’iscrizione, in modo permanente e totale.

 

Supplemento di pensione

I contributi versati per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione danno diritto a un supplemento di pensione la cui liquidazione può essere richiesta quando siano trascorsi almeno due anni dalla decorrenza della pensione, ovvero dall’ultima liquidazione del supplemento.

 

Pensione ai superstiti

Il diritto alla pensione in favore dei superstiti sorge in caso di decesso del pensionato oppure del lavoratore in attività, a condizione che quest'ultimo, al momento del decesso, possa far valere almeno 15 anni di contribuzione, ovvero 5 anni, di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la data della morte.

Aventi diritto
I superstiti beneficiari possono classificarsi in tre gruppi: il coniuge ed i figli (minorenni, maggiorenni studenti sino a 21 anni ed universitari sino a 26 anni, ovvero inabili e a carico del genitore defunto), i genitori, i fratelli e le sorelle (in mancanza di coniuge e figli).

Quote spettanti
La misura della pensione è stabilita in una quota dell’intero importo del trattamento già liquidato al lavoratore o che a lui sarebbe spettato. Le quote sono le seguenti: coniuge solo: 60%; coniuge e un figlio: 80%; coniuge e due o più figli: 100%. Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote sono le seguenti: un figlio: 70%; due figli: 80%; tre o più figli: 100%; un genitore: 15 %; due genitori: 30%; un fratello o sorella: 15%. La pensione ai superstiti non può, in alcun caso, risultare superiore all’intero ammontare della pensione del dante causa.

Se la vedova possiede redditi
La pensione attribuita ai superstiti, qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare dove non vi siano figli minori, studenti o inabili, è corrisposta nella misura ridotta: del 75%, in presenza di redditi imponibili IRPEF d’importo annuo superiore a 3 volte il trattamento minimo INPS; del 60%, in presenza di redditi (escluso quello della casa di abitazione) d’importo annuo superiore a 4 volte il trattamento minimo; del 50%, in presenza di redditi imponibili IRPEF d’importo annuo superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS. 

Qualora non esistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, agli stessi compete la restituzione dei contributi soggettivi rivalutati.
 

Cumulo tra reddito e pensione ai superstiti

Cumulo tra redditi e pensione ai superstiti

Il minimo INPS per il 2022 è pari a 523,83 euro mensili.

 


DECORRENZA E MISURA DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI

La pensione di vecchiaia, di inabilità e invalidità decorrono dal mese successivo alla presentazione della domanda. La pensione ai superstiti è fissata al mese successivo alla data del decesso del dante causa.

 

Misura della pensione

L'importo della pensione è determinato dal prodotto tra il montante individuale dei contributi e il coefficiente di trasformazione relativo all'età di pensionamento.

Coefficienti di conversione del montante contributivo per il 2022

Coefficienti di conversione del montante contributivo 2021

 

 Divisori e coefficienti di conversione del montante contributivo validi dall’1 gennaio 2022

 Divisori e coefficienti di conversione del montante contributivo validi dall’1 gennaio 2021

Il coefficiente relativo a 57 anni viene preso a riferimento anche per le pensioni maturate in età inferiore a 57 anni. Il montante si ottiene applicando alla retribuzione imponibile annua un'aliquota di computo (10% o più in caso di versamenti superiori). Tale montante si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno (con esclusione dell'ultimo anno), applicando un tasso di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del PIL nominale, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.

 


CUMULO GRATUITO

Dall’1 gennaio 2017, a seguito della legge 232/2016 i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, degli iscritti alla Gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive dell'AGO - compresele Casse libero-professionali per iscritti ad Albo - possono cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. Ciò a condizione chenon siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni. 

La facoltà può essere esercitata per la liquidazione dei seguenti trattamenti pensionistici:

  • di vecchiaia con i requisiti anagrafici e contributivi previsti;
     
  • anticipata con i requisiti contributivi previsti dalla legge vigente (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne fino al 31 dicembre 2026 (da adeguare alla speranza di vita per gli anni seguenti), con accesso al trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla maturazione del requisito contributivo, per effetto della cosiddetta finestra mobile; 
     
  • per inabilità;
     
  • ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione presso una delle Gestioni assicurative interessate al cumulo.


Il criterio di calcolo dell’assegno ottenuto con il cumulo non segue la regola generalizzata del sistema contributivo, come nella totalizzazione, ma viene applicato il criterio del pro-quota, con le regole in vigore in ciascuna gestione. A differenza di quanto avviene per la totalizzazione (decorrenza differita di 18 mesi per la pensione di vecchiaia e 21 mesi per la pensione di anzianità per effetto di finestra mobile), la pensione (vecchiaia/vecchiaia anticipata) ottenuta grazie all'istituto del cumulo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

Come chiarito dalla circolare INPS 140/2017, la pensione di vecchiaia in cumulo sarà erogata ‘per formazione progressiva’, con singole quote decorrenti alla maturazione dei singoli requisiti anagrafici, contributivi e di status previsti dal singolo ordinamento pensionistico che concorra anche solo in parte alla definizione del trattamento pensionistico di vecchiaia in cumulo.

La decorrenza della pensione di inabilità è attribuita secondo i criteri vigenti nella gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante. La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa e pertanto i trattamenti liquidati in base alle disposizioni sul cumulo devono avere decorrenza successiva all’1 febbraio 2013 (successiva all’1 febbraio 2017, in caso di contribuzione versata presso una Cassa professionale).

 


WELFARE

Il Comitato Amministratore del Fondo, tenuto conto delle risorse messe annualmente a disposizione,  eroga provvidenze agli iscritti, al coniuge e ai loro familiari considerati fiscalmente a carico, che vengono a trovarsi in particolari condizioni di bisogno, determinate da circostanze o da situazioni di notevole gravità.

Le prestazioni possono essere erogate a condizione che l’iscritto sia in regola con il versamento delle quote di iscrizione al Collegio Professionale Provinciale di appartenenza e in regola con il versamento dei contributi dovuti alla Gestione. Sono esclusi dalle prestazioni i familiari superstiti del professionista che, all’atto del decesso, non era più iscritto alla Gestione e che alla data del decesso avesse superato i 65 anni di età.

Costituiscono circostanze o situazione di notevole gravità quelle derivanti da:

  • gravi malattie e gravi infortuni temporaneamente invalidanti che determinino condizioni di particolare disagio economico dell’iscritto, del coniuge o dei familiari a carico, tali da compromettere le minime esigenze di sussistenza;
     
  • decesso dell’iscritto, quando determini uno stato di disagio economico per i familiari fiscalmente a carico.


Per la determinazione della misura delle provvidenze si tiene conto delle seguenti condizioni:

  • caso morte: il reddito derivante dall’attività di perito agrario sia prevalente rispetto al reddito complessivo del deceduto; il reddito complessivo del coniuge e dei familiari fiscalmente a carico, non risulti superiore a 25.000 euro;
     
  • caso malattia o infortunio grave: l’inattività, certificata, non sia inferiore ad un numero di 90 giorni consecutivi (120 giorni nel caso di infortunio). Identiche al caso morte condizioni reddituali richieste. 

La prestazione viene erogata, nella misura che il Comitato Amministratore riterrà congrua, e così quantificata:  fino a un massimo di 20mila euro in caso di morte, e nella misura mensile determinata in base al reddito mensile medio conseguito nel triennio precedente l’evento, sino a un massimo di 10mila euro, in caso di malattia o infortunio.

Da segnalare inoltre le seguenti provvidenze (e i relativi importi): 

  • caso nascita figlio: al termine di ogni anno, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, il plafond deliberato viene suddiviso in base al numero di richieste pervenute. Il contributo individuale non potrà comunque superare la somma di 1.000 euro; 
     
  • caso diploma di scuola secondaria o laurea: al termine di ogni anno, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, il plafond deliberato viene suddiviso in base al numero di richieste pervenute. Il contributo individuale non potrà comunque superare la somma di 1.000 euro. 

Il Fondo prevede inoltre l’erogazione (mediante convenzione con un istituto di credito) di mutui a tasso agevolato, finalizzati all’acquisto della prima casa, nonché acquisto o ristrutturazione di unità immobiliari destinati all’attività professionale (studio e pertinenze). Il mutuo, pari all’80% del valore dell’immobile  in caso di acquisto o del costo di costruzione, non può essere superiore a 200mila euro. Per la richiesta di mutuo occorre un’anzianità contributiva di almeno pari a 3 anni.

Per ulteriori informazioni e notizie è possibile consultare il relativo Regolamento, pubblicato sul sito web dell’ente (sezione Gestione Separata Periti Agrari).

 


RIFERIMENTI DELL’ENTE

ENPAIA - Ente nazionale di previdenza per gli Addetti e gli Impiegati in Agricoltura
Viale Beethoven, 48
00184 Roma
www.enpaia.it